La Costituzione è Legge fondamentale dello Stato italiano (art. XVIII disp. trans. e finali)

La Democrazia è Sovranità che appartiene al Popolo (art. 1 Cost.)... che la esercita nelle forme stabilite dalla stessa.

Tali forme comprendono la Democrazia Rappresentativa (art. 55 Cost.) esercitata dai cittadini eletti; e la Democrazia Diretta (artt. 50, 56, 58, 71, 75, 102 e 138) esercitata dai cittadini NON eletti.

Senza entrambe queste due forme non ci sarà mai nessuna Democrazia ma soltanto una Oligarchia.

30 lug 2009

I diritti costituzionali dei cittadini per concorrere a determinare la politica del Pese

L'art. 2 della Costituzione italiana recita: "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali... omissis... "

L'art. 3 recita: "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli... omissis... che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono ...omissis... l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica e sociale del Paese".

L'art. 21 recita: "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero... omissis...."

L'art. 49 recita: "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale.

L'art. 51 recita: "Tutti i cittadini... omissis... possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza ... omissis".

L'art. 97 recita: "I pubblici uffici sono organizzati... omissis... in modo che siano assicurati ...omissis... e l'imparzialità dell'amministrazione"

I cittadini che intendono far parte dell'elettorato passivo, dopo essersi costituiti in partiti, movimenti politici o liste civiche possono concorrere alle varie elezioni presentando le liste dei loro candidati, sottoscritte da un numero variabile di cittadini elettori, con firme autenticate.

Guardate il legislatore cosa ha combinato: Legge 30/4/1999, n.120:
_____________________________

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale (G.U. 3/5/1999, n. 101).

Art. 4, comma 2: "...omissis... Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità... omissis...".
_____________________________________

La frase in grassetto è una trappola nella legge che da' una discrezionalità agli autenticatori che consente loro di ostacolare volontariamente alcuni movimenti o liste civiche nascenti, specie se il loro programma politico contrasta o si oppone ai comuni obiettivi della partitocrazia esistente e di favorire invece i colleghi di partito già eletti e già all’interno del sistema politico (i consigli e le giunte comunali, provinciali e regionali sono costituiti da esponenti degli stessi partiti esistenti in Parlamento).

Gli incaricati all'autenticazione delle firme, appartenenti quindi a partiti esistenti o a liste civiche sostenute da questi (liste civetta), difficilmente si renderanno disponibili ad autenticare le firme di tutti coloro che concorreranno con obiettivi che contrastano i comuni obiettivi dei partiti esistenti volti a mantenere e consolidare la partitocrazia (ovvero se si presentano come rompicoglioni).

In questo modo non è assolutamente garantita l'imparzialità della Pubblica Amministrazione (v. art. 97 Cost. sopra) come non è garantita la condizione di uguaglianza dei cittadini che concorrono a determinare la politica nazionale associandosi in partiti e/o movimenti politici (v. artt. 49 e 51 Cost.)

Queste supposizioni si sono rivelate realtà perchè toccate con mano da alcuni movimenti e liste per diverse legislature, fra cui il gruppo "No Privilegi Politici" (colgo l'occasione per ricordare e salutare l'amico Silvano Giometto di Vicenza).

A me personalmente questo sembra fregarsene della Costituzione, ovvero dei principi sopra elencati e, in aggiunta, legiferare all'opposto, rendendo tali principi solo inchiostro su carta.

Dall'entrata in vigore di questa legge... le denunce per falsificazione delle firme e richieste di annullamento delle elezioni si moltiplicano a iosa.

Chi paga queste attività processuali?

Bruno Aprile - CCDD Comitato Cittadino Democrazia Diretta

28 lug 2009

Premessa - la Costituzione italiana

La Costituzione italiana è un modello (un insieme di principi chiari) mediante il quale i rappresentanti eletti dal popolo sovrano devono legiferare.

Le leggi emanate dal Parlamento (Deputati e Senatori) devono rispecchiare i principi costituzionali (legittimità costituzionale delle leggi) e la sovranità popolare stabilita dall'articolo 1 della Costituzione stessa.

Come recita essa stessa all'articolo VXIII - comma 4 - delle disposizioni transitorie e FINALI (il maiuscolo è il mio)... come testualmente estrapolato dal suddetto articolo:

"La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato."

Organi dello Stato sono:

Organo legislativo: costituito dal Parlamento che ha il potere di fare le leggi (potere legislativo). Il Parlamento è formato dalla Camera (deputati) e dal Senato della repubblica (senatori). I componenti delle due camere sono cittadini facenti parte dei partiti politici che concorrono di volta in volta alla guida del paese mediante elezioni.

Organo esecutivo: Costituito dal Governo (formato dai Ministeri) che ha il potere di fare eseguire/applicare le leggi emanate dal parlamento (potere esecutivo). Il Governo ha anche un limitato potere legislativo... può emanare leggi, chiamati Decreti legge (D.L.), che hanno validità di 60 giorni se non vengono poi convertite in legge dal Parlamento. Il Governo può altresì emanare Decreti Legislativi (Dlgs) che si differenziano dai Decreti Legge in quanto approvati in contemporanea dal Parlamento.

Organo giudiziario: Costituito dalla magistratura (tribunali e pubblici ministeri) che ha il potere di fare osservare le leggi e di punire che le viola (potere giudiziario). Dove non esistono leggi, o esistono leggi incomplete su una determinata materia, la Magistratura deve giudicare riferendosi alla Costituzione italiana.

Questi tre principali Organi di Stato devono rispettare anch'essi la Costituzione italiana, ovvero i suoi principi.

La Costutizione italiana è quindi la principale Legge del nostro Paese e deve essere osservata e rispettata da tutti indistintamente (nessuno escluso). Le leggi devono essere in armonia con essa, pena la non validità delle stesse (La Corte Costituzionale ha il compito di giudicare la legittimità delle leggi qualora vengano messe in discussione... e le leggi giudicate illegittime da detta Corte sono immediatamente abrogate).

Premesso questo... la prima domanda per dare vita al progetto evidenziato da questo blog - ovvero un'alternativa all'indiscusso strapotere della rappresentanza parlamentare - è la seguente:

Vi sembra che la Costituzione sia realmente rispettata, e considerata (coi fatti... non con le parole) la Legge principale del nostro Pese?

Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO)

Domanda di adesione

Per iscriversi al CCDD: scaricare il modulo di adesione, stamparlo, compilarlo e inviarlo via e-mail nella modalità indicata nel modulo stesso.