La Costituzione è Legge fondamentale dello Stato italiano (art. XVIII disp. trans. e finali)

La Democrazia è Sovranità che appartiene al Popolo (art. 1 Cost.)... che la esercita nelle forme stabilite dalla stessa.

Tali forme comprendono la Democrazia Rappresentativa (art. 55 Cost.) esercitata dai cittadini eletti; e la Democrazia Diretta (artt. 50, 56, 58, 71, 75, 102 e 138) esercitata dai cittadini NON eletti.

Senza entrambe queste due forme non ci sarà mai nessuna Democrazia ma soltanto una Oligarchia.

20 dic 2009

Perché la NECESSITA' di una forza popolare organizzata di controllo alle rappresentanze elette? al di fuori di esse?

Perché in mancanza di essa, ovvero del controllo del popolo sovrano sui rappresentanti eletti, che stia al di fuori del sistema rappresentativo, non cambierà mai nulla!!

Oggi è la volta di Antonio Di Pietro, ad essere visto da molti come il Messia di turno che possa fare qualcosa per salvare la politica italiana.

Non voglio mettere in dubbio la sua buona fede (e come la sua anche quella di tanti altri) ma, come ho più volte ritenuto opportuno valutare attentamente, non è la buona o la cattiva fede di chi vuole entrare nel sistema politico/rappresentativo, con le migliori intenzioni, il problema del non cambiamento... ma il sistema politico/rappresentativo in se stesso!

Fermo restando il fatto che una Democrazia in cui sono pochi (rappresentanti eletti) a decidere sempre, non è assolutamente, nemmeno lontanamente, una Democrazia ma bensì un'Oligarchia,... è ancor più riprovevole il fatto che questi pochi eletti (rispetto alle decine di milioni di cittadini elettori) si spendano prevalentemente per sostenere lotte di potere ed esorbitanti privilegi (sempre in costante aumento e indipendentemente dalla condizione socio-economica del paese - pil - produttività - debito pubblico, etc.).

Ma torniamo al succo del ragionamento:
Il sistema politico/rappresentativo non offre nessuna opportunità a chi è ben intenzionato ad affermare la Democrazia, nemmeno se ha un intero partito alle spalle che condivida il suo pensiero. Purtroppo esistono delle cosiddette lobbies di persone che per tutelare i propri interessi, senza troppi scrupoli, non fanno altro che prendere di mira chi è al potere (legislativo-esecuitivo-giudiziario) ovvero tentano di corromperlo.

Stando al potere si è più facilmente minacciati e corruttibili e chi entra a far parte del sistema si trova davanti a due strade... non ce ne sono molte:

1) O ti adegui... e mangi assieme agli altri (mantenendo il potere ed il dominio sulla popolazione - che contribuisce al tuo esagerato benessere) cedendo ai compromessi, alle minacce, alle pressioni ed ai tentativi di corruzione che ti si pongono davanti;

2) Oppure fai l'onesto e cerchi di perseguire gli obbiettivi che ti eri prefissato. Se decidi per quest'ultima opzione non avrai mai, innanzitutto, un'adeguato numero di altri rappresentanti che voteranno i tuoi progetti di legge (quanti colleghi di partito eletti in Parlamento ha Antonio Di Pietro? - ammesso e concesso che tutti i suoi stessi colleghi di partito sostengano le sue proposte)... inoltre rimarrai un poveraccio rispetto agli altri che fra bustarelle e regali vari se la spasseranno di brutto.

Se la natura umana è debole e facilmente vulnerabile alle tentazioni,... rivestendo un ruolo di potere e/o di autorità si sarà più soggetti a tentazioni e proposte che possono anche portare l'individuo più onesto del mondo a qualche forma di scorrettezza (che in questi casi si riversa su milioni di persone).

Se poi l'esercizio del potere è incontrastato possiamo bene immaginare quanto la tentazione possa prendere il sopravvento.

Con una forma/forza di controllo al di fuori della melma politica credo, anzi sono convinto, che chi è al potere (perfino un "semplice" Sindaco) debba per forza rinunciare a qualche scorrettezza.

Chi?... se non i cittadini/elettori/rappresentati/SOVRANI possono esercitare questa forma/forza di controllo sui rappresentanti al potere? Attraverso gli strumenti Costituzionali di Democrazia Diretta... complemento di quella Rappresentativa per giungere ad una vera Democrazia?

Credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che manchi tale controllo.

Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO)

10 dic 2009

Come riconoscere la buona fede dei PARTITI e le loro reali intenzioni

La Costituzione italiana, come essa stessa recita all'articolo XVIII delle disposizioni transitorie e finali:
"La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come LEGGE FONDAMENTALE della Repubblica
da tutti i cittadini e dagli ORGANI DELLO STATO. (il maiuscolo è il mio).

Organo dello Stato è il Parlamento, costituito da cittadini "eletti" (le virgolette sono d'obbligo - con l'attuale legge elettorale) ovvero esponenti dei PARTITI POLITICI.

Per riconoscere la buona fede e le reali intenzioni degli esponenti dei partiti con elevata visibilità mediatica basta osservare le loro proposte (di legge - di referendum - di rispetto nei confronti delle istituzioni stesse).

Per citare un esempio alcuni attuali esponenti di partito stanno proponendo dei referendum popolari. Apparentemente la cosa è favorevole perché il referendum popolare è uno strumento di Democrazia Diretta che consente ai cittadini di dire l'ultima parola... in armonia con il più ampio concetto di Democrazia, ovvero di Sovranità che appartiene al popolo (art. 1 Cost.).

Dico apparentemente perché in molti casi alcuni esponenti di partito, appoggiati dal proprio stesso partito, non hanno poi fatto il necessario per portare a termine il referendum, ovvero dando un'adeguata informazione ai cittadini per indurli a comprendere il quesito referendario e organizzando un'adeguata raccolta delle firme entro i tempi stabiliti dall'attuale legge (n.352/70) per portare il popolo al voto e consentire il superamento del quorum previsto dalla Costituzione stessa.

Tale apparente interesse, se non portato a compimento attraverso quanto sopra descritto, si rivela in realtà una mera propaganda politico/elettorale... per strappare consensi e nulla più!

Un altro esempio per tastare la buona fede degli esponenti di partito che hanno a cuore veramente la Costituzione italiana e la considerano realmente la legge FONDAMENTALE consiste nella scelta della legge da abrogare attraverso il referendum popolare.

Attualmente abbiamo una legge elettorale, sfornata dal Parlamento (precedente governo Berlusconi - proponente il leghista Calderoli - nel 2007), che in contrasto con gli articoli 56 e 58 della Costituzione non prevede più l'elezione democratica e diretta dei parlamentari attraverso il voto dei cittadini... ma bensì prevede il voto (la scelta) della Coalizione di partiti che, a sua volta eletta, attraverso i segretari dei partiti che fanno parte di detta Coalizione, sceglierà i parlamentari che dovranno legiferare in quella determinata legislatura.

Domanda:
Quale fra i partiti all'opposizione sta proponendo e promuovendo un referendum per abrogare tale schifezza parlamentare? Che io sappia NESSUNO.

Ovviamente perchè fa comodo a TUTTI i partiti questa legge... fa comodo a tutti i partiti che siano essi a scegliere chi mandare in Parlamento, anzichè i cittadini.

Da questo risulta evidente che a nessun partito sta a cuore la Costituzione italiana come legge FONDAMENTALE e che a nessuno sta a cuore il metodo democratico di scelta dei rappresentanti (parlamentari).

Il risultato è che abbiamo dei parlamentari condannati in via definitiva (3° gardo di giudizio), altri indagati e condannati già in 1° grado ed alcuni anche in 2° grado, per un totale di 70 personaggi (fonte www.beppegrillo.it) che legiferano determinando il futuro nostro e dei nostri figli.

Una ragione in più per insistere nell'esercitare la Democrazia Diretta al di fuori delle rappresentanze!!

Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO)

4 dic 2009

Petizione per richiesta referendum abrogativo - A sostegno della sovranità popolare Art. 1 Cost.

PREAMBOLO

la Costituzione italiana afferma all'articolo XVIII - comma 4 - delle disposizioni transitorie e finali, come testualemente riportato, che:
"La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli ORGANI DELLO STATO".

Organo dello Stato è il Parlamento, che ha il potere di fare le leggi in armonia con la Costituzione italiana (v. legittimità delle leggi).

La Costituzione italiana all'articolo 1 - comma 2 - recita che "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione."

In armonia col concetto più completo di Democrazia, quindi, fra le forme previste dalla Costituzione italiana, a favore del popolo ci sono gli strumenti per esercitare in maniera diretta, ovvero al di fuori delle rappresentanze elette, la sovranità popolare.

Tali strumenti sono chiaramente ed inequivocabilmente esposti agli articoli 50, 71, 75 e 138 della Costituzione italiana, così come testualemente di seguito riportati:

Art. 50:
"Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità."

Art. 71 . comma 2:
"Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli."

Art. 75 - comma 1:
"È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali."

Art. 138 - comma 2:
"Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Dagli articoli sopra indicati si evince, in armonia col più ampio concetto di Democrazia, che è il popolo, in quanto sovrano, a poter decidere quando lasciare ogni decisione ai rappresentanti eletti (Democrazia Rappresentativa) o quando decidere da sé (Democrazia Diretta).

QUESITO REFERENDARIO

Il Parlamento ha emanato in data 25 maggio 1970 la Legge N. 352, per la quale si ipotizza l'illegittimità di alcuni articoli, mediante la quale limitava di fatto l'esercizio dello strumento referendario, ai sensi degli artt. 75 e 138 della Costituzione, e propositivo di legge di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione stessa, ai cittadini al di fuori delle rappresentanze elette, ovvero l'esercizio diretto della sovranità popolare, ovvero gli strumenti di Democrazia Diretta.
L'introduzione di tale legge non è altro che ostruzionismo alla Democrazia Diretta, necessario complemento della Democrazia Rappresentativa, per il semplice fatto che:
imponendo firme autenticate in soli tre mesi di tempo, si sono resi, e sono tuttora, impraticabili ai cittadini sovrani i suddetti strumenti di Democrazia Diretta.
Infatti soltanto organizzazioni partitiche hanno struttura e mezzi economici, fra l'altro prelevati con le tasse dai cittadini sovrani stessi, tali da organizzare raccolte firme autenticate in un limite di tempo così ristretto.
Ritenendo quindi, così, impercorribili le azioni referendaria e propositiva, stabilite dai citati articoli 71, 75 e 138 della Costituzione;

SI CHIEDE

- L'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 della Legge N.352 del 25 maggio 1970
(Nota: a garanzia delle firme dei 500.000 elettori richiedenti i referendum di cui agli artt. 75 e 138 Cost. si applica la Legge sull'autocertificazione);

- L'abrogazione, dopo la parola "elettore", delle parole: "ALLE SEGRETERIE COMUNALI O ALLE CANCELLERIE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. IL FUNZIONARIO PREPOSTO AGLI UFFICI SUDDETTI APPONE AI FOGLI IL BOLLO DELL'UFFICIO, LA DATA E LA PROPRIA FIRMA E LI RESTITUISCE AI PRESENTATORI ENTRO DUE GIORNI DALLA PRESENTAZIONE." di cui al comma 4 dell'articolo 7 della Legge N. 352 del 25 maggio 1970.
(Nota:la presentazione dei fogli di cui al comma 3 dell'articolo 7 della Legga N. 352 del 25 maggio 1970 avverrà avanti alla Corte di Cassazione stessa)

- L'abrogazione, dopo la parola "effettuato", delle parole: "ENTRO TRE MESI DALLA DATA DEL TIMBRO APPOSTO SUI FOGLI MEDESIMI A NORMA DELL'ARTICOLO 7, ULTIMO COMMA. TALE DEPOSITO DEVE ESSERE EFFETTUATO" di cui all'articolo 28 della Legge N. 352 del 25 maggio 1970.
(Nota: non deve esistere nessun limite di tempo per la consegna delle firme dal momento della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della richiesta di referendum).

- L'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 49 della Legge N. 352 del 25 maggio 1970.
(Nota: a garanzia delle firme dei 50.000 elettori proponenti progetti ai sensi dell'articolo 71 Cost. si applica la Legge sull'autocertificazione)

Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO) - 25 aprile 2009

Dlgs n. 267/2000 - Strumenti di Democrazia Diretta nei Comuni

I Comuni sono OBBLIGATI ad inserire negli Statuti e nei Regolamenti strumenti di partecipazione popolare, anche referendari (v. Democrazia Diretta) in armonia con i principi costituzionali (artt. 50, 71, 75 e 138 Cost.), perché in Italia il POPOLO è sovrano e non i rappresentanti eletti dallo stesso!!!

Bruno Aprile - 25 aprile 2009

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 2000;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e della giustizia;




E m a n a
il seguente decreto legislativo:




-Articolo 1.
1. È approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli.





PARTE I

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

Art. 3

Autonomia dei comuni e delle province

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.

2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 4

Sistema regionale delle autonomie locali

1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 5

Programmazione regionale e locale

1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.

Art. 6

Statuti comunali e provinciali

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. [ Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale,] lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
(il controllo da parte del competente organo regionale è stato abrogato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)

6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

Art. 7

Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Art. 7-bis

Sanzioni amministrative
(articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003)

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari
(coma introdotto dall'articolo 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003)

2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 8

Partecipazione popolare

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 9

Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. (Comma abrogato dall'articolo 318 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

Art. 10

Diritto di accesso e di informazione
Link: http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/I%20Codici/T_U_E_L/TUEL_index.htm

Alcuni articoli:

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Per realizzare una vera Democrazia in Italia

Controllare e denunciare le pubbliche amministrazioni e le rappresentanze elette che abusano della fiducia dei cittadini sovrani ed elettori è un doveroso atto di ogni singolo cittadino... per il benessere collettivo e la reale crescita dell'intera nazione.

Bisogna creare una rappresentanza di cittadini elettori (ad es. un Comitato) parallela alla rappresentanza di cittadini eletti che abbia lo scopo di controllare ed, eventualmente, contrastare l'operato e le decisioni prese dalle rappresentanza elette.

Il controllo ed il contrasto di tali decisioni (a livello comunale, provinciale, regionale e, successivamente nazionale) sarà effettuato da singoli distaccamenti che si costituiranno nei vari Comuni, fino a costituire un unico e numeroso Comitato in grado di estendere il controllo ed il contrasto anche a livello nazionale.

Tale controllo e contrasto, non necessariamente capillare, sarà esercitato nella più assoluta legalità e legittimità, ogniqualvolta le rappresentanze elette proporranno o prenderanno delle decisioni che contrastino la sovranità popolare.

Saranno considerate contrarie alla sovranità popolare dal Comitato, tutte le proposte e le decisioni delle rappresentanze elette che non terranno conto delle richieste presentate dal Comitato, anche attraverso i singoli Comitati locali, attraverso Petizioni (art. 50 Cost.), Proposte di legge di iniziativa popolare (art. 71 Cost.), Referendum abrogativi (art. 75 Cost.) e Referendum abrogativi delle Leggi di revisione Costituzionale (art. 138 Cost.).

Il Comitato userà, come strumento di valutazione, la Costituzione italiana.

Il Comitato si basa, tassativamente, sulla ferma e solida convinzione che la democrazia senza alcun controllo sulle rappresentanza elette non potrà mai esistere.

Il Comitato si basa inoltre sulla ferma e solida convinzione che non si può esercitare nessun controllo delle rappresentanza elette all'interno di esse, ovvero candidandosi ad ogni tipo di elezione, ma bensì rimanendo al di fuori e neutrali al sistema politico rappresentativo.

Non potranno essere quindi membri del Comitato:
- i cittadini eletti a qualsiasi carica di rappresentanza;
- i cittadini che si candidano a qualsiasi tipo di elezione per ricoprire una qualsiasi carica di rappresentanza, sia essa a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, ad esclusione, in quanto già neutrali, dei cittadini facenti parte dell'Organo Giudiziario.

Non sono ammessi i cittadini che si candidano a qualsiasi tipo di elezione per un palese conflitto di interessi (non si può controllare il controllore e, contemporaneamente farne parte, e non si può nemmeno sostenere che entrando all'interno delle rappresentanze elette si possano svolgere entrambe le funzioni di controllore e controllato).

- Possono far parte del Comitato, invece, i cittadini che fanno parte dell'elettorato attivo, per il semplice fatto che non si ritiene opportuno negare la libertà di voto a nessuno.

I cittadini convinti quindi che:
- entrando a far parte del sistema politico rappresentativo (a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale) non si potrà mai cambiare nulla e non si potrà mai avere una democrazia:
- ritengono necessaria una forma di controllo sulle rappresentanza elette che stia al di fuori di esse.
- sono delusi o stanchi o sfiduciati di tutti gli schieramenti eletti, sia essi di estrema destra, centro/destra - destra - centro - centro/sinistra - sinistra - estrema/sinistra quindi apolitici, possono far parte del Comitato Cittadino Democrazia Diretta.

____________________________________________________________________

I partiti, i movimenti, le liste civiche elette ad amministrare Comuni, Province e Regioni che volessero collaborare con i cittadini contribuirebbero sicuramente a realizzare la vera Democrazia ed a ridurre quel conflitto di interessi legato alla politica che di tutto sta tutelando fuorché gli interessi della popolazione locale e nazionale.

Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO)

Domanda di adesione

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