La Costituzione è Legge fondamentale dello Stato italiano (art. XVIII disp. trans. e finali)

La Democrazia è Sovranità che appartiene al Popolo (art. 1 Cost.)... che la esercita nelle forme stabilite dalla stessa.

Tali forme comprendono la Democrazia Rappresentativa (art. 55 Cost.) esercitata dai cittadini eletti; e la Democrazia Diretta (artt. 50, 56, 58, 71, 75, 102 e 138) esercitata dai cittadini NON eletti.

Senza entrambe queste due forme non ci sarà mai nessuna Democrazia ma soltanto una Oligarchia.

24 gen 2010

Comune in Alto Adige: Quorum ai referendum cittadini al 15%

Cortaccia – Kurtatsch (BZ), il quorum dei referendum comunali è stato portato al 15%

dopo un mese dal referendum provinciale di Bolzano, fallito di un soffio (38% di affluenza con quorum del 40%) che chiedeva di introdurre a livello provinciale il quorum del 10% e molti altri miglioramenti per la legge sulla democrazia diretta, un comune della provincia, governato dall’SVP il cui vertice aveva chiesto ai cittadini l’astensione o di votare NO, ha deciso di abbassare il quorum al 15%.

A Cortaccia il consiglio comunale ha voluto così rispettare quanto chiesto a maggioranza dai cittadini e ha aperto una breccia sul muro alzato dalla casta politica per proteggere il proprio potere. Probabilmente questo è solo il primo comune della provincia ad adottare una scelta in linea con la volontà della popolazione. Altri ne sono sicuro, seguiranno la strada di Cortaccia. Prossimamente dettagli. Per ora lo scarno comunicato apparso nel radiogiornale della Rai regionale.

Barbara Masi - Merano (BZ)

Villa Lagarina: il primo comune trentino che ha abolito il quorum

dall’articolo de L’Adige 4-12-09

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Villa Lagarina – Il nuovo statuto, via il quorum referendario

... omissis ...

In futuro, poi, i referendum non avranno quorum minimo (unico caso in Trentino), saranno perciò validi con qualsiasi numero di votanti. E al voto saranno ammessi anche i sedicenni, compresi gli apolidi e gli stranieri.

... omissis ...
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(http://www.cittadinirovereto.it/diario/articolo-de-ladige-sul-nuovo-statuto-di-villa-lagarina-che-abolisce-il-quorum/)

Barbara Masi - Merano (BZ)

Disegno Di Legge S. 1428 - Più Democrazia Diretta

Questo DDL, proposto dal Senatore Oskar Peterlini, è in corso di esame alla Commissione Affari Costituzionali del Senato
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Capo I

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 70,
71, 73, 74, 75 DELLA COSTITUZIONE
E INTRODUZIONE DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Art. 1.

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere nonché dai cittadini aventi diritto al voto ogni volta che una parte del popolo sovrano ne faccia richiesta.».

Art. 2.

1. L’articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, ad un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Hanno diritto di esercitare l’iniziativa delle leggi e di partecipare alla votazione popolare tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La legge determina le modalità di attuazione dell’iniziativa popolare e del diritto alla votazione referendaria deliberativa.».

Art. 3.

1. L’articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 73. - Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di legge di iniziativa popolare, da parte di un numero minimo di elettori da stabilire con legge dello Stato, di un progetto redatto in articoli. La durata massima utile per la raccolta delle firme richieste per l’iniziativa popolare viene stabilita dalla legge dello Stato. La proposta di legge di iniziativa popolare, che deve essere formulata secondo il principio dell’unità della materia, viene presentata ad una Camera e segue l’iter legislativo previsto dall’articolo 72.

Qualora una proposta di legge ad iniziativa popolare, di cui al primo comma, non venga tradotta in legge dal Parlamento entro un congruo periodo di tempo, da stabilire con legge, la proposta è sottoposta alla votazione popolare deliberativa, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, che decide con sentenza in seguito al deposito da parte del comitato promotore di un numero di firme di elettori non inferiore a cinquantamila. Qualora il Parlamento modifichi la proposta di legge di iniziativa popolare o approvi un proprio disegno di legge in materia, il comitato promotore dell’iniziativa popolare, composto da un numero minimo di elettori da stabilire con legge dello Stato, decide a maggioranza se ritirare il disegno di legge ad iniziativa popolare o far valere il diritto alla votazione popolare deliberativa. In questo ultimo caso ambedue le proposte vengono sottoposte a votazione referendaria. In questo caso le domande da sottoporre all’elettore sono tre: se preferisce la proposta popolare al diritto vigente; se preferisce la controproposta del Parlamento al diritto vigente; quale proposta deve entrare in vigore se gli elettori preferiscono entrambe le proposte al diritto vigente.
Una proposta è approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi sia nella maggioranza delle regioni sia sull’intero territorio nazionale. Se viene approvata sia la proposta popolare sia la controproposta parlamentare decide il risultato della terza domanda. La legge determina altresì le modalità relative ai criteri di ammissione dei referendum propositivi effettuata a cura della Corte costituzionale su richiesta del comitato promotore in data precedente alla raccolta delle adesioni».

Art. 4.

1. L’articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - È sospesa l’entrata in vigore di una legge o di un atto avente valore di legge per sottoporlo a referendum confermativo, quando lo richiedono entro dieci giorni dall’avvenuta approvazione un comitato, composto da un numero minimo di elettori da stabilire con legge dello Stato, o un consiglio regionale. È indetto il referendum confermativo quando, di seguito, entro tre mesi dall’avvenuta approvazione in sede parlamentare o governativa della legge o dell’atto avente valore di legge tale richiesta è sostenuta da un numero minimo di cittadini aventi diritto al voto, da stabilire con legge dello Stato, o da cinque consigli regionali.

Non è ammesso il referendum confermativo per le leggi di bilancio.
Hanno diritto di partecipare al referendum confermativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum confermativo entra in vigore se la richiesta di referendum confermativo non viene sostenuta dal numero minimo di cittadini stabilito con legge dello Stato o quando una maggioranza dei voti validamente espressi si esprime a favore.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum confermativo.».

Art. 5.

1. L’articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione parlamentare o popolare.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da esso stabilito e si può chiedere l’indizione di un referendum abrogativo soltanto dal momento che la legge è entrata in vigore. Se si arriva al referendum popolare con esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata e non può più essere riapprovata entro la medesima legislatura.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso».

Capo II

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE E INTRODUZIONE DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA COSTITUZIONALE

Art. 6.

1. L’articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate con il sessanta per cento dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi sono poi sottoposte a referendum confermativo popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.
I princìpi fondamentali della Costituzione, i diritti umani sanciti dalle fonti internazionali, le libertà e i diritti dei cittadini fissati nella prima parte della Costituzione non possono essere ridotti o disconosciuti, così come non possono esserne indebolite le garanzie di tutela disposte nella seconda parte. Le leggi di revisione della Costituzione sono formulate tenendo conto del principio dell’unità della materia.
La Corte costituzionale si pronuncia sulla conformità della revisione a tali imperativi entro novanta giorni dalla prima approvazione in entrambe le Camere.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi di revisione della Costituzione mediante la proposta da parte di un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, di un progetto redatto in articoli come è previsto dall’articolo 73.
La durata massima utile per la raccolta delle firme richieste per l’iniziativa legislativa costituzionale popolare è stabilita con legge dello Stato. Entro novanta giorni dalla presentazione della proposta di legge alla Camera, la Corte costituzionale si pronuncia sull’ammissibilità della proposta; successivamente un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, può richiedere che la proposta di legge sia sottoposta a referendum popolare.
Qualora una proposta di legge costituzionale ad iniziativa popolare non venga tradotta in legge entro un congruo periodo di tempo, da stabilire con legge dello Stato, la proposta è sottoposta al referendum popolare.
Il Parlamento può presentare una controproposta in materia, che deve essere approvata secondo l’iter di cui al primo comma. In questo caso entrambe le proposte dichiarate ammissibili da parte della Corte costituzionale, sono sottoposte alla votazione referendaria.
Nel caso di cui all’ottavo comma, le domande per l’elettore sono tre: se preferisce la proposta popolare al diritto vigente; se preferisce la controproposta del Parlamento al diritto vigente; quale proposta deve entrare in vigore se gli elettori preferiscono entrambe le proposte al diritto vigente.
Una proposta è approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi sia nella maggioranza delle regioni sia sull’intero territorio nazionale. Se viene approvata sia la proposta popolare che sia controproposta parlamentare decide il risultato della terza domanda. La legge determina le modalità di attuazione dell’iniziativa legislativa costituzionale popolare e del referendum confermativo popolare».

Disegno Di Legge: S. 1625 (Senato) - Abbattimento del quorum dai referendum abrogativi (art. 75 Cost.)

la sen. Donatella Poretti (PD-Radicali) ha depositato il 22 giugno 2009 in senato un disegno di legge per togliere il quorum dai referendum nazionali.

Riporto qui sotto subito la proposta assai semplice e poi sotto ancora tutta l’argomentazione da lei fatta al senato.

Sembra forse poco, ma ricordo che “parlare di cambiamento è il primo passo per ottenere il cambiamento”.

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Disegno di legge costituzionale

Art. 1
1. L’articolo 75, quarto comma della Costituzione è sostituito dal seguente:
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Onorevoli Senatori,
Il presente disegno di legge e’ stato presentato grazie alla collaborazione dell’Aduc (associazione per i diritti degli utenti e consumatori).
La Costituzione italiana all’art. 75 ha previsto il referendum abrogativo di leggi ed atti aventi forza di legge, uno strumento di intervento diretto dei cittadini sulla compagine normativa, che consente agli elettori da un lato di manifestare il proprio volere e dall’altro di controllare e correggere l’operato del legislatore.Ma questo strumento, nato con i migliori intenti ma reso inutilizzabile fino al 1970, negli anni ha subito una pesante opera di depotenziamento, e ciò ad opera di scelte politiche e legislative tanto zelanti quanto antidemocratiche.
In primo luogo
ha inciso fortemente la procedura dettata dal legislatore per l’attuazione del referendum.
Il parere della Corte costituzionale previsto dall’art. 33 legge n. 352 del 1970, relativo all’ammissibilità dei quesiti referendari, costituisce il presupposto essenziale per la tenuta della consultazione popolare. Questo, tuttavia, interviene solo a seguito della raccolta delle 500.000 firme ed il controllo della Corte di Cassazione.
Questa tempistica gia’ di per se’ evidenzia il tentativo del legislatore di dissuadere i cittadini dall’utilizzo dello strumento. Per quale ragione, infatti, il vaglio sull’ammissibilità deve essere rilasciato dopo l’enorme lavoro di raccolta delle firme e non prima di esso?
Un secondo ostacolo è il raggio di azione del giudizio di ammissibilità operato dalla Corte costituzionale.
Negli anni i limiti di ammissibilità dei quesiti referendari posti dalla Corte costituzionale si sono sempre più ampliati. Dalla verifica del rispetto del quesito del disposto di cui all’art. 75 comma 2 Cost., criterio prescritto dalla stessa carta costituzionale, la Consulta è giunta a formulare valutazioni sulla forma, la chiarezza e la semplicità dei quesiti, l’univocità o ambiguità degli stessi, l’idoneità o meno dei quesiti a raggiungere lo scopo, la necessità o meno dell’esistenza di una legge, respingendone molti e vanificando milioni di firme raccolte.
In terzo luogo, il Parlamento ha più volte ha disatteso i risultati referendari tornando a legiferare su temi già abrogati e in direzione opposta a quella espressa dalla maggioranza degli elettori.
Come esempio, valga per tutti l’abrogazione del ministero dell’Agricoltura che subito dopo e’ stato reintrodotto come ministero delle Politiche Agricole, o il finanziamento pubblico ai partiti. Scelte che hanno determinato da un lato la percezione dei cittadini di esser impotenti di fronte al Parlamento, dall’altro e di riflesso, una crescente sfiducia degli stessi nello strumento referendario.
Il quarto elemento che ha provocato la situazione di “stallo” attuale, per cui ormai da più di dieci anni il quorum non viene raggiunto (se si escludono le materie per cui non è previsto alcun quorum), sono le campagne astensioniste messe in atto dai partiti, che hanno avuto come primo effetto l’ulteriore allontanamento dei cittadini dalla partecipazione alla vita politica. Se alla fisiologica partecipazione parziale della cittadinanza chiamata a votare il referendum, infatti, si somma l’invito dei partiti all’astensione, è facile ottenere come risultato l’annullamento del referendum per mancato raggiungimento del quorum, attualmente fissato nella maggioranza degli aventi diritto.
Questo, infatti, è quanto accaduto:
- nel 1990 con i 3 referendum sulla caccia, l’accesso dei cacciatori ai fondi provati e sull’uso dei pesticidi;
- nel 1997 con i 7 referendum sull’abolizione del potere del Ministro del Tesoro nelle aziende privatizzate, l’abolizione dei limiti per essere ammessi al servizio civile, di nuovo l’abolizione della possibilità per i cacciatori di entrare nei fondi altrui, l’abolizione del sistema di progressione delle carriere dei magistrati, l’abolizione dell’Ordine dei giornalisti, l’abolizione della possibilità di incarichi extragiudiziali per i magistrati, la soppressione del Ministero per le politiche agricole;
- nel 1999 sull’abolizione della quota proporzionale nell’elezione della Camera dei Deputati;
- nel 2000 con i 7 referendum relativi all’eliminazione del rimborso delle spese elettorali e referendarie, di nuovo l’abolizione della quota proporzionale nell’elezione della Camera, l’abolizione del voto di lista nell’elezione del Consiglio Superiore della Magistratura, separazione delle carriere tra magistratura inquirente e quella giudicante, di nuovo abolizione sugli incarichi extragiudiziali dei magistrati, abrogazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, abrogazione della possibilità di trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali;
- nel 2003 i 2 referendum sulla reintegrazione dei lavoratori e sulla servitù coattiva delle condutture elettriche;
- nel 2005 i 4 referendum sulla procreazione assistita;
- nel 2009 i 3 referendum elettorali.
Molto spesso è stato detto, più dai politici che dai cittadini, che al giorno d’oggi il referendum è uno strumento obsoleto, o di cui si è abusato, o comunque non adatto a decidere questioni, come quelle cosiddette “di coscienza”, che dovrebbero essere affrontate e risolte dall’organo legislativo per eccellenza, il Parlamento.
Ebbene, se il legislatore avesse inteso porre dei limiti alla consultazione popolare, avrebbe aggiunto tutta una serie di materie a quelle già indicate all’art. 75 comma 2 della Costituzione, per le quali il referendum non è ammesso, vale a dire le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
L’intento del legislatore, inutile dirlo, era quello di lasciare il più ampio spazio ai cittadini italiani affinchè esprimessero il loro parere sulle questioni di importanza diffusa. La propaganda all’astensione invece, contrariamente all’indicazione di un chiaro “sì” o di un chiaro “no”, va nella direzione contraria a quella auspicata dal legislatore. In via diretta non incide altro che sul numero dei voti contrari al quesito, sommandosi ad essi. Indirettamente, invece, è proprio l’invito all’astensione che sminuisce l’importanza della chiamata alle urne, contribuendo a convincere i dubbiosi non sul quesito in se’ ma sullo strumento, nonostante che per volere della Costituente rappresenta una precisa e preziosa modalità di esercizio della sovranità popolare.
Viene da pensare che, vista la frequenza degli inviti all’astensione, la classe politica abbia timore delle decisioni dei cittadini, e per questo disincentivi le occasioni di confronto democratico decisionale, dando continue dimostrazioni di un modo di pensare e di agire deresponsabilizzante.
Riteniamo, invece, vi sia la necessità di ristabilire e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Questo è il fine del disegno di legge.
Abbiamo molti esempi in Stati moderni e democratici come la Svizzera e la California, nei quali la disciplina del referendum è costruita in modo da rispettare le decisioni dei cittadini, non ostacolando la loro libera espressione con l’introduzione di quorum e norme censorie ed invalidanti. Basta pensare che senza il vincolo del quorum, negli Stati Uniti, dal 1991 al 1998, si sono svolti 259 referendum: 77 nel solo 1994 e addirittura 99 nel 1996; in Svizzera, dal 1971 al 1998, si sono tenute 237 consultazioni referendarie.
Affinchè la consultazione referendaria possa essere libera, informata, e rispettata nei suoi esiti,
molti sono gli interventi che il Parlamento dovrebbe porre in essere. Col disegno di legge costituzionale, proponiamo l’abolizione del quorum previsto nella medesima Costituzione, promuovendo altrettanto disegno di legge -non necessariamente congiunto a questo- per la riforma della legge attuativa nello spirito dei problemi sopra elencati.
Cinquecentomila firme di elettori da raccogliere in tre mesi, o la richiesta di almeno 5 Consigli regionali, nonché la verifica sulla correttezza e completezza delle firme raccolte da parte della Cassazione ed il controllo di ammissibilità operato dalla Corte Costituzionale, crediamo siano più che sufficienti a ritenere non necessario che il voto espresso sia valido solo se alla consultazione abbia partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto.
Riteniamo anche che attraverso questa modifica si possa raggiungere l’obbiettivo di restituire ai cittadini il compito di vigilare sul lavoro delle istituzioni, ed in alcuni casi di correggerne gli effetti eliminando leggi talvolta inutili e dannose. L’unico limite dovrà essere il rispetto del principio maggioritario, e non altri. Chi vede nella sua sopravvivenza una barriera utile e necessaria contro la proposizione di quesiti inutili, che non coinvolgono sufficientemente i cittadini, o che non rispondono alle reali urgenze del Paese, dimostra di avere poca fiducia nello strumento referendario, malgrado proprio questo rappresenti la massima espressione della sovranità popolare.

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Disegno di legge costituzionale

Art. 1
1. L’articolo 75, quarto comma della Costituzione è sostituito dal seguente:
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Barbara Masi - Merano - 24 gennaio 2010

17 gen 2010

A cosa servono petizioni e referendum se i rappresententi eletti li ignorano o li aggirano?

Moltissimi cittadini si saranno posti, e si pongono, tale domanda... delusi anche dall'atteggiamento del nostro Parlamento riguardo alla reintroduzione delle leggi abrogate da Referendum Popolare, la più scandalosa delle quali è forse il "finanziamento pubblico ai partiti".

Il concetto da porsi in esame è il seguente, vediamolo suddividendolo in più punti per renderlo più chiaro possibile:

1) Chi è sovrano in democrazia, nel nostro caso in Italia?... Il popolo

2) Come esercita la sovranità?... Nelle forme stabilite dalla Costituzione (che afferma appunto che la sovranità appartiene al popolo - art. 1 Cost).

3) Quali sono tali forme?... la Democrazia Rappresentativa (art. 55 Cost.)e la Democrazia Diretta (artt. 50,56,58,71,75 e 138 Cost.)

4) Quale delle due forme è sempre ed esclusivamente usata dal popolo, divulgata ed accentuata dai mezzi di informazione asserviti ai partiti politici?... La Democrazia Rappresentativa

5) Cosa ha prodotto nel tempo tale scelta del popolo?... La convinzione nei rappresentanti eletti che il popolo non vuole essere sovrano ma suddito, i quali calcano sempre più la mano per schiacciare inesorabilmente il popolo e privarlo di ogni lieve barlume di quel poco di sovranità che potrebbe esercitare, come ad esempio la libertà di espressione attraverso la Rete internet (Network, Blog, Newsgroups, Siti in generale)

6) Quindi... se il popolo ha degli strumenti di Democrazia Diretta e non li usa, ammesso e concesso che sappia di averli, soltanto perché non ottiene i riscontri sperati da chi lo rappresenta (superfluo spiegarne le ragioni), non fa altro che dimostrare rassegnazione e ancora maggiore disponibilità a rendersi/essere suddito anziché sovrano.

Prendendo come esempio una richiesta presentata ai rappresentanti eletti sotto forma di Petizione (art. 50 Cost.), occorre:

1) Che la petizione sia redatta in modo chiaro e richiami chiaramente lacune legislativo/giudiziarie o comuni necessità supportate da prove, a secondo della richiesta da proporre agli eletti.

2) Che sia in forma cartacea e dotata di tutti i dati identificativi dei cittadini che la sostengono con la propria firma autografa.

3) Che sia sostenuta con frequenti e costanti manifestazioni dei sostenitori firmatari e non firmatari (bisogna coinvolgere la gente informandola dovutamente ed invitandola a sostenere la Petizione).

Nulla di particolarmente difficile visto che di manifestazioni colossali se ne fanno in Italia da sempre! L'unica differenza è che invece di manifestare un dissenso, a sostegno di propagande politico/elettorali di qualche partito organizzatore o proponente la manifestazione, si manifesta a sostegno di una richiesta scritta e controfirmata dai cittadini, promossa dai cittadini stessi.

In definitiva... se i diritti si conquistano ed ogni conquista richiede sacrifici, bisogna insistere per mettere in condizione i rappresentanti eletti di dare delle risposte, principalmenet a questa fondamentale domanda:

Ma chi è sovrano il popolo o i suoi rappresentanti?

Se le petizioni arrivano alle rappresentanze, a dimostrazione che:
1) il popolo vuole essere sovrano,
2) vuole decidere,
3) vuole scegliere e partecipare alla politica

e le rappresentanze se ne fregano, dimostrando di avere frainteso (volutamente o meno) il loro ruolo... raccoglieranno tutti quanti le conseguenze della loro posizione totalitaria che, per ora, si manifesta in maniera tangibile con l'astensionismo (cittadini in crescente aumento che non vanno più a votare),

Più avanti nel tempo... non si sa cosa potrà accadere o cosa accadrà, ma questo a chi ha solo brama di potere non interessa, il lusso, i privilegi e la bella vita accecano le menti più intelligenti ed acute! Non ne siamo ancora convinti?

Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO)

13 gen 2010

Art. 138 Cost. - referendum confermativo delle Leggi di Revisione Costituzionale proposte dal Parlamento (strumento confermativo di Democrazia Diretta dei cittadini elettori)

Comma 2:
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 75 Cost. - referendum abrogativo delle Leggi ordinarie fatte dal Parlamento (strumento abrogativo di Democrazia Diretta dei cittadini elettori)

Comma 1:
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Art. 71 Cost. - Proposta di legge di iniziativa popolare (strumento propositivo di Democrazia Diretta dei cittadini elettori)

Comma 2:
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 50 Cost. - richeste al Parlamento sotto forma di Petizione (strumento propositivo di Democrazia Diretta dei cittadini elettori)

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 58 Cost. - Elezione nominativa dei senatori (strumento di Democrazia Diretta dei cittadini elettori)

Comma 1:
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Art. 56 Cost. - Elezione nominativa dei deputati (strumento di Democrazia Diretta dei cittadini)

Comma 1:
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

4 gen 2010

Il Comitato CCDD nasce il 3 gennaio 2010

I sei soci fondatori si riuniscono a Milano per la firma dell'Atto Costitutivo.

1 gen 2010

Legge n. 265/1999 - Strumenti di Democrazia Diretta nei Comuni

Legge 3 agosto 1999, n. 265

"Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1999 - Supplemento Ordinario n. 149

CAPO I

REVISIONE DELL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 1.

(Autonomia statutaria e regolamentare e partecipazione popolare).

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n.142, e'sostituito dal seguente:

"2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme digaranzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresi' l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi".

2. All'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette ".

3. All'articolo 4, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.142, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente".

4. All'articolo 5, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142, le parole: "della legge" sono sostituite dalle seguenti: "dei principi fissati dalla legge".

Art. 2.

(Ampliamento dell'autonomia degli enti locali).

1. L'articolo 2 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (Autonomia dei comuni e delle province). - 1. Le comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.

2. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonche' autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarieta'. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attivita' che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

2. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "disciplina la" sono sostituite dalle seguenti: "indica i principi della";

b) al comma 4, la parola: "determina" e' sostituita dalla seguente: "indica";

c) al comma 7, le parole: "fissa i criteri e le procedure" sono sostituite dalle seguenti: "indica i criteri e fissa le procedure" e le parole: "per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione" sono sostituite dalle seguenti: "per gli atti e gli strumenti della programmazione".

Art. 3.

(Partecipazione popolare).

1. L'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente:

"Art. 6 - (Partecipazione popolare) - 1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresi' determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere altresi' previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali".

Art. 4.

(Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini)

1. All'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Ciascun elettore puo' far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano a comune";

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole:

", salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore".

2. L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n.241, e' sostituito dal seguente:

"ART. 23. - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24".

3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento e' liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Art. 5.

(Interventi per lo sviluppo delle isole minori).

1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono piu' comuni, puo' essere istituita, dai comuni interessati, la Comunita' isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunita' montane.

Art. 6.

(Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni).

1. All'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che puo' prevedere altresi' la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma e' aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni costituite ai sensi dell'articolo 26";

b) al comma 4, le parole: "di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore" sono sostituite dalle seguenti: "dei comuni" e le parole: "agli eventuali" sono sostituite dalla seguente: "ai";

c) il comma 5 e' abrogato.

2. L'articolo 12 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente:

" ART. 12. - (Municipi). - 1. Lo statuto comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunita' di cui all'articolo 11, comma 3.

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione".

3. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo la parola: "programmi" sono inserite le seguenti: "da essa proposti".

4. All'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

"3-bis. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti".

5. L'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente:

"Art. 26 (Unioni di comuni). - 1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu' comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralita' di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalita' per la loro costituzione e individua altresi' le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati".

6. Dopo l'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' inserito il seguente:

"Art. 26-bis (Esercizio associato delle funzioni). - 1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui all'articolo 11, comma 2, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dagli articoli 11, 24 e 26, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) nella disciplina delle incentivazioni:

1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;

2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;

b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione".

7. L'adozione delle leggi regionali di cui all'articolo 26-bis della legge 8 giugno 1990, n.142, introdotto dal comma 6 del presente articolo, avviene entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo,entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato articolo 26-bis della legge 8 giugno 1990, n.142. Tale disciplina si applica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n.448.

Art. 7.

(Comunita' montane).

1. L'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente.

"Art. 28. (Comunita' montane). - 1. Le comunita' montane sono unioni montane, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La comunita' montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente puo' cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunita'. I rappresentanti dei comuni della comunita' montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato.

3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunita' montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunita' montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.

4. La legge regionale disciplina le comunita' montane stabilendo:

a) le modalita' di approvazione dello statuto;

b) le procedure di concertazione;

c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

d) i criteri di ripartizione tra le comunita' montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;

e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

5. La legge regionale puo' escludere dalla comunita' montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale puo' prevedere, altresi, per un piu' efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunita'.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunita' montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunita' montana.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 possono essere applicate dalle regioni, d'intesa con i comuni interessati, anche all'unione di comuni il cui territorio coincide con quello di una comunita' montana.

8. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunita' montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunita' montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficolta' nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilita' ecologica, dei rischi ambientali e della realta' socio- economica.

9. Ove in luogo di una preesistente comunita' montana vengano costituite piu' comunita' montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni".

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni dispongono, ove occorra o su proposta dei comuni interessati, il riordino territoriale delle comunita' montane, verificando l'adeguatezza della dimensione delle comunita' montane esistenti, anche rispetto all'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nonche' l'adeguamento degli statuti alle nuove norme sulla composizione degli organi.

3. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n.1102, e il comma 8 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n.142. In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano, ove occorra, le proprie rappresentanze nelle comunita' montane ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In caso di mancato adeguamento nei termini indicati, l'organo rappresentativo e validamente costituiti dai soli rappresentanti dei comuni aventi titolo ai sensi del medesimo comma 2.

Art. 8.

(Decentramento comunale. Circondari).

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unita' del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento".

2. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n.142, e'sostituito dal seguente:

"5. Nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti, lo statuto puo' prevedere particolari e piu' accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresi', anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalita' di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale puo' deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' inserito il seguente:

"1-bis. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della provincia puo' demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente del circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al Presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo status del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario".

Art. 9.

(Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato e rapporti tra pubbliche amministrazioni).

1. Quando ragioni di economicita' e di efficienza lo richiedono, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato possono essere situati nel capoluogo di provincia o in altro comune della provincia.

Art. 10.

(Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni).

l. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.

2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze.

3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti.

4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello Stato, della regione e della provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del finanziamento previsto dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

5. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n.890, e' sostituito dal seguente:

"Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso".

6. Dopo il quinto comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.689, e' inserito il seguente:

"La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890".

7. Ciascuna Amministrazione dello Stato individua l'unita' previsionale di base alla quale imputare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative dotazioni di bilancio.

Art. 11.

(Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali).

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, e' disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalita' per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresi' il numero dei consiglieri necessario per la validita' delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia".

2. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalita' attraverso le quali. fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo altresi' prevedere, per i comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti e per le province, strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti".

3. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3- bis. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attivita' del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, della legge 25 marzo 1993, n.81. Nei comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti lo statuto puo' prevedere la figura del presidente del consiglio".

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' inserito il seguente:

"6-bis. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative".

5. All'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, dopo la parola: "comunale" sono inserite le seguenti: "o provinciale"; dopo le parole: "il sindaco" sono inserite le seguenti: "o il presidente della provincia".

6. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma 7- bis, e' inserito il seguente:

"7-ter. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio".

7. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n.142, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

"1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che la presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unita'".

8. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142, nel testo modificato dal comma 7 del presente articolo, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

9. All'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituito dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n.81, le parole da: "unitamente" fino alla fine del comma sono soppresse.

10. All'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituito dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n.81, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

"2-bis. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto disciplina altresi' i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori".

11. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituo dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n.81, e' abrogato.

12. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente:

"3. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti".

13. E' abrogata la legge 13 luglio 1966, n.611. All'attivita' di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n.1002, si applicano gli articoli 11, comma 4, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.

14. Al comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n.127, sono soppresse le parole: "della spalla destra" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo : "Distintivo del presidente della provincia e' una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla".

15. All'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "almeno due quinti dei consiglieri assegnati" sono inserite le seguenti: ", senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia,".

16. All'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

" 2-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2".

Art. 12.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).

1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamita' naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n.996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n.66.

Art. 13.

(Autonomia organizzativa, ordinamento del personale e disposizioni in materia di bilancio).

1. All'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.142, prima del comma 1 e' inserito il seguente:

"01. Ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonche' all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacita' di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. E' conseguentemente abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.347. Nell'organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato ai comuni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e' collocato in un ruolo sovrannumerario ad esaurimento in attesa che si rendano liberi posti nell'organico dell'ente di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale".

2. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n.449, le parole: "e che al termine del periodo massimo previsto per la chiamata alle armi non sia stato incorporato," sono soppresse; dopo le parole: "polizia municipale" sono inserite le seguenti: "e delle guardie provinciali"; e dopo le parole: "culturali e ambientali" sono inserite le seguenti: "ad attivita' di vigilanza ittico-venatoria in ambito provinciale, per servizi di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali di interesse dei comuni".

3. All'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, il primo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarita' tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile".

4. Il comma 2 dell'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente:

"2. I comuni e le province deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unita', annualita', universalita' ed integrita', veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. Il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze".

... omissis...

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