Apprendiamo da Paolo Michelottoe pubblichiamo per invitare TUTTI a fare la stessa cosa in ogni Comune:
oggi abbiamo ricevuto la conferma ufficiale che il modulo è stato vidimato e quindi da domani a Rovereto (TN) raccoglieremo le firme Quorum Zero e Più Democrazia per l’iniziativa nazionale, per quella provinciale e per quella comunale.
Per la proposta di atto ammistrativo a livello comunale a Rovereto occorrono 200 firme autenticate e poi l’atto sarà discusso nella sede competente, nel nostro caso il Consiglio Comunale. Questa proposta chiede di togliere il quorum a livello comunale,portare dal 5% al 2% la percentuale necessaria di firme per attivare un referendum, rendere il referendum propositivo vincolante con procedura di attuazione da attivarsi entro 60 giorni, di abbinare i referendum comunali alle votazioni nazionali ed europee.
Un grande ringraziamento al Segretario Comunale e alla sua assistente dott.ssa Ferrari per aver aiutato a scrivere in termini procedurali la richiesta, in modo che possa poi essere discussa velocemente e senza impedimenti “tecnici”.
Da domani il modulo firme sarà a disposizione all’ufficio elettorale di Rovereto (TN) (insieme ai già presenti moduli dell’iniziativa nazionale e provinciale) e poi in tutti i banchetti che abbiamo organizzato a partire da quello del 5 maggio.
Sarebbe bello se anche altre città attivassero una iniziativa comunale insieme a quella nazionale sullo stesso tema. E se alla fine quando andremo a depositare le firme a Roma, centinaia di città depositassero richieste analoghe nel proprio consiglio comunale (a Sesto San Giovanni stanno raccogliendo firme per un referendum sull’abolizione del quorum, noi l’avevamo già fatto nel 2009 e per 3 anni ci è proibito ripetere sullo stesso argomento).
Ecco il testo completo e il modulo in doc e in pdf.
Proposta di atto amministrativo
Quorum Zero e
Più Democrazia
Relazione illustrativa della proposta di atto amministrativo di competenza dell’amministrazione comunale
Premessa
- Negli stati in cui c’è un uso consolidato dei referendum, come in Svizzera e in 23 stati degli USA (tra cui California, Oregon), non esiste il quorum.
- In Irlanda, Spagna, Regno Unito, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Islanda, Finlandia non è previsto il quorum nei referendum nazionali.
- Con sentenza del 2-12-2004 n.372 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’art.75 della Costituzione che prevede il quorum a livello nazionale, non comporta l’obbligo del quorum per i referendum previsti negli statuti degli enti locali.
- La validità delle elezioni nazionali, comunali, provinciali e regionali in Italia non è condizionata da alcun quorum.
- Nel 2010 l’affluenza alle elezioni comunali di Rovereto nel secondo turno fu del 53,90 %
- Nel 2010 l’affluenza a Rovereto alle elezioni per la Comunità di Valle fu del 35,12%
- In Italia esiste il referendum confermativo delle leggi di modifica costituzionale che non prevede alcun quorum.
- Il quorum a livello locale non è previsto in nessuna legge che regola gli enti locali, e nemmeno nel Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e neppure nella legge regionale del Trentino Alto Adige DPReg. articolo 75 del 1-02-2005 n3/L.
- In Italia esistono almeno 10 comuni con quorum zero e sono:
Verano (BZ) dal 2005 il quorum è 0%
Ortisei (BZ) dal 2006 il quorum è 0%
La Val (BZ) dal 2006 il quorum è 0%
Fiè (BZ) dal 2006 il quorum è 0%
Villa Lagarina (TN) dalla fine 2009 il quorum è 0%
Lana (BZ) dal 2010 il quorum è 0%
Varna (BZ) dal 2010 il quorum è 0%
Dobbiaco (BZ) dal 2010 il quorum è 0%
Terento (BZ) dal 2010 il quorum è 0%
Sassello (SV) dal 2012 il quorum è 0%
- In Baviera, nel 1998, la Corte Costituzionale Bavarese ha imposto il quorum nei referendum. Il quorum fissato varia a seconda della grandezza della città: per città fino a 50.000 abitanti, ossia della grandezza di Rovereto, esso è del 20%. Questo valore, apparentemente basso, permette ancora il boicottaggio delle forze politiche al governo e fa sì che il 40,5% dei referendum vengano invalidati per non raggiungimento del quorum, tanto che le autorità del Laender Baviera stanno pensando a una sua riduzione al 15%.
Obiettivi
Uno dei principi fondamentali sui quali si basano i moderni stati di diritto è che i cittadini sono i titolari del potere politico. Essi provvisoriamente e per ragioni pratiche danno mandato ai loro rappresentanti scelti con le elezioni, che si occupino della gestione della cosa pubblica, ma rimangono i pieni titolari del potere politico che da loro il diritto di proporre petizioni, iniziative e referendum qualora lo ritengano opportuno, raccogliendo un adeguato numero di firme.
Con lo strumento del referendum, i cittadini possono sottoporre ai loro concittadini proprie richieste su fatti rilevanti che coinvolgono la vita della comunità, oppure proporre di cancellare un atto introdotto dagli amministratori.
Purtroppo questo strumento dalle grandi potenzialità è stato introdotto dai nostri amministratori con una grave limitazione, quella della necessità del raggiungimento di un quorum obbligatorio del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, affinché la consultazione referendaria sia valida.
Apparentemente la motivazione del quorum sembra nobile: stimolare una grande partecipazione dei cittadini. Sembra una ragione giusta e condivisibile, ma quando si approfondisce l’argomento si scopre che in realtà la presenza del quorum diminuisce la partecipazione. Sembra un paradosso, ma i risultati di anni di consultazioni referendarie mostrano proprio questo effetto e il motivo è semplice: chi si oppone al referendum, il fronte del NO, ha scoperto che vince molto più facilmente boicottando il referendum, ossia invitando al NON VOTO, piuttosto che combattendo con le sue ragioni.
Con il boicottaggio somma il NO agli astenuti, e questo fa vincere il NO scorrettamente perché somma il NO a chi si astiene per mille ragioni.
Chi fa boicottaggio ha interesse che ci sia il più alto numero di astenuti e quindi invita esplicitamente al NON VOTO, non fa campagna elettorale, non affigge manifesti, non partecipa alle serate pubbliche, non scrive ai giornali, non si fa intervistare sull’argomento. Fa tutto il possibile perché non si parli del referendum. Infatti, meno se ne parla e meno cittadini andranno a votare.
Solitamente chi comanda ed ha potere economico e mediatico utilizza il quorum e il boicottaggio, come strumenti per far vincere il NO.
Chi propone il referendum, invece, ossia i cittadini, non ha soldi e potere per contrastare questo muro quasi impossibile da valicare.
Per far funzionare l’unico strumento che dà un minimo di potere ai cittadini, il referendum, e per aumentare l’affluenza al voto, occorre che il NO, se vuole vincere, faccia campagna elettorale, come il SI’. Per ottenere una competizione giusta, occorre togliere il quorum. Solo in questo caso tutte le parti faranno campagna per la loro posizione e così la votazione verrà portata realmente alla conoscenza dei cittadini. Come in Svizzera e negli USA.
Varie sono le conseguenze della presenza del quorum.
La prima è di carattere economico: decine di migliaia di euro vengono spesi per organizzare consultazioni che non portano a nessun risultato concreto.
La seconda è un calo di interesse e di fiducia da parte dei cittadini verso gli strumenti di democrazia e verso l’amministrazione della propria comunità.
La terza è che minoranze dotate di potere economico e mediatico, sfruttando il boicottaggio riescono a prevalere su maggioranze non informate adeguatamente.
Per queste ragioni, la nostra proposta è l’abolizione del quorum referendario, ossia il far sì che questo tipo di consultazioni sia valido qualunque sia il numero di elettori che ad esso vi partecipi.
Costi
La democrazia in tutte le sue forme ha un costo. Una giornata di consultazione referendaria all’anno, ha costi paragonabili ad esempio all’investimento effettuato per un Festival cittadino e minore degli addobbi natalizi, ma è un investimento che garantisce nel lungo termine maggiore efficienza amministrativa, maggiore fiducia dei cittadini nei propri amministratori, scelte condivise sulla città, risparmi in tutti i settori su cui i cittadini possono intervenire. In sintesi una migliore qualità di vita. Inoltre chiediamo l’abbinamento dei referendum comunali alle votazioni nazionali ed europee per risparmiare in modo significativo i costi.
Proposta
Pertanto, il comitato per “Quorum Zero e Più Democrazia” e i Verdi Rovereto invitano la Giunta Comunale a:
- togliere il quorum, per ritenere una votazione referendaria valida, modificando o abrogando l’art 30 comma 4 del “Regolamento Comunale per l’Esercizio dei Diritti di Informazione e di Partecipazione dei Cittadini” del Comune di Rovereto, la votazione deve essere valida qualunque sia il numero dei partecipanti al voto;
- stabilire di inviare a casa di tutte le famiglie roveretane un opuscolo informativo sui temi posti a votazione referendaria, sull’esempio di quanto già avviene in Svizzera, in Baviera e in California. In detto opuscolo devono essere riportate le posizioni dell’amministrazione e con pari spazio, quelle del comitato promotore.
- abbinare i referendum comunali di Rovereto alle votazioni nazionali e europee (come accade nel Comune di La Spezia, Milano e Gorizia), per ottenere unrisparmio economico per l’ente comunale e quindi per i contribuenti (i referendum da soli costerebbero 30-50.000 euro secondo l’ufficio elettorale comunale, abbinati alle votazioni nazionali ed europee, la spesa si ridurrebbe alla sola stampa delle schede) e per aumentare l’affluenza al voto e innalzare la fiducia dei cittadini verso gli strumenti di partecipazione democratica.
- rendere l’esito del referendum propositivo vincolante per l’amministrazione.
- abbassare il numero di firme necessarie per attivare il referendum dall’attuale 5% al 2% degli elettori (come era fino al 2009), considerando che a livello nazionale sono necessarie solo l’1% delle firme degli elettori.
Testo della proposta di atto amministrativo (in forma di schema di deliberazione o articolato) corredata dall’indicazione dell’eventuale spesa prevista o dell’eventuale riduzione di entrata e dei mezzi occorrenti per far fronte a tali oneri
IL CONSIGLIO COMUNALE
delibera
- di modificare lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 20 di data 13 maggio 2009, come di seguito indicato:
- all’articolo 10, comma 3, lettera a) sostituire le parole “5%” con le parole “2%”
- all’articolo 10, introdurre il comma 9 bis con il seguente testo: “In caso di referendum propositivo, qualora il risultato della votazione sia favorevole alla proposta, l’Amministrazione comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati dà avvio al procedimento di attuazione”;
- all’articolo 10, comma 10 dopo le parole “Il risultato del referendum consultivo” togliere le parole “o propositivo”
- di modificare il Regolamento per i diritti di informazione e partecipazione dei cittadini, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 16 di data 23 marzo 2010, nelle seguenti parti:
- all’articolo 30, il comma 4 viene sostituito con il seguente testo:”4. La proposta soggetta a referendum, qualunque sia il numero dei partecipanti al voto, è approvata se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi”.
- all’articolo 22, sostituire il comma 2. con il seguente testo: “Le consultazioni referendarie vengono effettuate in una unica tornata annua, riunite in una unica giornata, di domenica, non in coincidenza con altre operazioni di voto a livello comunale e provinciale. La tornata referendaria deve coincidere con le eventuali altre operazioni di voto a rilevanza nazionale ed europea. In questi casi le operazioni di voto si svolgeranno con la stessa durata.
- al titolo dell’articolo 35 togliere le parole “ a mezzo manifesti”
- all’articolo 35, comma 8 aggiungere il seguente nuovo testo : “Nel periodo di cui al comma 1 deve essere diffuso, a cura e spese dell’Amministrazione comunale, un opuscolo informativo, inviato a ciascuna famiglia, nel quale, assegnando il medesimo spazio di almeno una pagina, vengano rappresentate le ragioni insindacabili dei favorevoli e dei contrari, a condizione che i contenuti non contrastino con norme penali”
- all’articolo 39 dopo il comma 1 aggiungere il comma 1 bis. Con il seguente testo: “In caso di referendum propositivo con esito positivo, l’Amministrazione comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, dà avvio al procedimento di attuazione.”
- all’articolo 39 al comma 2 togliere le parole “o propositivo”
- all’articolo 39 al comma 3 aggiungere la parola “consultiva”dopo “consultazione referendaria”
- all’articolo 39 al comma 4 aggiungere la parola “consultiva”dopo “consultazione referendaria”
TESTO DELLO STATUTO COMUNALE INTEGRATO CON LE MODIFICHE :
Art. 10 – Referendum
1. Possono essere richiesti referendum abrogativi, consultivi o propositivi in tutte le materie di competenza comunale di interesse locale, nei limiti e con le modalità di cui al presente statuto ed al regolamento.
2. Hanno diritto di voto gli iscritti nelle liste elettorali per l’elezione del consiglio comunale e i cittadini residenti che alla data della votazione del referendum abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
3. Il referendum può essere richiesto da:
a) 5% 2% dei cittadini aventi diritto al voto, come risulta dalle liste elettorali al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) quattro consigli circoscrizionali, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati;
c) il consiglio comunale, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati.
4. I referendum possono avere ad oggetto proposte di deliberazione di iniziativa popolare, proposte di revoca di deliberazioni del consiglio, ovvero esprimere indirizzi su orientamenti o scelte di competenza del comune.
5. Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo statuto, i regolamenti del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;
b) il bilancio preventivo e quello consuntivo, l’assunzione di mutui, l’emissione di prestiti, provvedimenti concernenti tributi e tariffe, ad eccezione del referendum consultivo sulla proposta di aumento di tributi e tariffe comunali da destinare al miglioramento di servizi pubblici;
c) gli atti relativi al personale del comune;
d) i provvedimenti relativi a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;
f) le questioni che sono state oggetto di consultazione referendaria nei tre anni precedenti;
g) le questioni che riguardino esclusivamente una parte della popolazione comunale.
6. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve e chiaro.
7. Entro sessanta giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato formato da tre garanti ed eletto dal consiglio comunale.
8. Il regolamento disciplina le modalità di nomina e di funzionamento del comitato dei garanti, determina i tempi, i modi e le condizioni per l’ammissibilità e la validità dei referendum, nonché le modalità del loro svolgimento.
9. In caso di referendum abrogativo, qualora il risultato della votazione sia favorevole alla proposta, il Sindaco, con decreto da assumere entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati, dichiara l’abrogazione del provvedimento sottoposto a referendum, con effetto immediato.
9.bis In caso di referendum propositivo, qualora il risultato della votazione sia favorevole alla proposta, l’Amministrazione comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, dà avvio al procedimento di attuazione.
10. Il risultato del referendum consultivo costituisce una formale espressione della volontà dei cittadini particolarmente impegnativa rispetto alle successive decisioni degli organi comunali. Il consiglio comunale deve esprimersi sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro un mese dalla proclamazione della validità del referendum. L’eventuale mancato recepimento dell’esito della consultazione deve essere adeguatamente motivato e deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
TESTO DEL REGOLAMENTO DIRITTI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI INTEGRATO CON LE MODIFICHE:
Art. 22 – Referendum ammessi – Data di effettuazione.
1. In ogni anno possono essere ammesse al massimo quattro consultazioni referendarie.
2. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, in una unica tornata annua riunite in un’unica giornata di domenica, non in coincidenza con altre operazioni di voto a livello comunale e provinciale.La tornata referendaria deve coincidere con le eventuali altre operazioni di voto a rilevanza nazionale ed europea. In questi casi le operazioni di voto si svolgeranno con la stessa durata .
3. La data per l’effettuazione dei referendum è stabilita dal sindaco, sentiti i comitati promotori dei referendum, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
4. Il referendum non può aver luogo quando il consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.
5. Nel periodo di sei mesi antecedente la scadenza ordinaria del consiglio comunale, non possono avere svolgimento consultazioni referendarie. Per scadenza ordinaria del consiglio comunale si fa riferimento alle date dei turni elettorali indicate nel testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali.
Art. 30 – Votanti e quorum di validità dei referendum.
1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Hanno diritto al voto gli iscritti nelle liste elettorali per l’elezione del consiglio comunale e i cittadini residenti che alla data della votazione del referendum abbiano compiuto il sedicesimo anno d’età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
4. La proposta soggetta a referendum, qualunque sia il numero dei partecipanti al voto, è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei votanti alla elezione del consiglio comunale in carica e se è raggiunta ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall’ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
Art. 35 – Disciplina della propaganda a mezzo manifesti.
1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti e delimitati dal comune in numero non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.
3. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla giunta comunale prima del trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
- una superficie di cm 70 x 100 a ciascun gruppo consiliare;
- un numero di superfici di cm 70 x 100 a ciascun comitato dei promotori di referendum, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari e comunque, non inferiore a uno.
4. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla precedente lettera b).
5. I gruppi consiliari ed il comitato dei promotori possono consentire l’utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte delle associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al comune.
6. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
- Per le affissioni di cui al presente articolo non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati.
- Nel periodo di cui al comma 1 deve essere diffuso, a cura e spese dell’Amministrazione comunale, un opuscolo informativo, inviato a ciascuna famiglia, nel quale, assegnando il medesimo spazio di almeno una pagina, vengano rappresentate le ragioni insindacabili dei favorevoli e dei contrari, a condizione che i contenuti non contrastino con norme penali.
Art. 39 – Attuazione dei risultati del referendum.
- In caso di referendum abrogativo con esito positivo, il sindaco, con proprio decreto da assumere entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati, dichiara l’abrogazione del provvedimento sottoposto a referendum con esito immediato.
1 bis. In caso di referendum propositivo con esito positivo, l’Amministrazione comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, dà avvio al procedimento di attuazione.
2. Il risultato del referendum consultivo o propositivo costituisce formale espressione della volontà dei cittadini particolarmente impegnativa rispetto alle successive decisioni degli organi comunali.
3. Il consiglio comunale, appositamente convocato entro un mese dalla proclamazione della validità del referendum, deve esprimersi sulla materia assoggettata a consultazione referendaria consultiva, individuando il piano delle iniziative da assumere per dare concreta attuazione alla volontà espressa dai cittadini.
4. L’eventuale mancato recepimento dell’esito della consultazione referendaria consultiva deve essere adeguatamente motivato e deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il consiglio comunale.
Individuazione dei tre rappresentanti per la proposta di atto amministrativo
Paolo Michelotto
Ruggero Pozzer
Paolo Fabris
Domicilio e recapito di un referente
Paolo Michelotto – Via Unione 32 B – 38068 Rovereto (TN)
I sottoscritti firmatari esprimono il consenso e sono a conoscenza del fatto che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Sono altresì informati del loro diritto, in forza dell’art. 13 della legge 30.06.2003, n. 196, di ottenere la conferma dell’esistenza di tali dati, la cancellazione, la anonimizzazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei medesimi, nonché della facoltà di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati. Sono altresì informati del fatto che il titolare dei dati è Paolo Michelotto -Via Unione 32 B – 38068 Rovereto (TN).