Il progetto del CCDD consiste principalmente nel creare delle rappresentanze locali, sotto un'unica direttiva, (stesso nome e stesso Comitato), di cittadini elettori (elettorato attivo), parallele alle rappresentanze di cittadini eletti (elettorato passivo) con lo scopo di controllare ed eventualmente correggere l'operato dei cittadini eletti all'interno delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali che si scontra con la sovranità popolare e con la Costituzione italiana, utilizzando gli strumenti di Democrazia Diretta ATTUALMENTE ESISTENTI (se poco usati o snobbati dagli eletti non significa che non esistono).
Premesso che non tutti i cittadini sono informati di ciò che avviene all'interno delle amministrazioni comunali (sono pochissimi quelli che si interessano di politica cittadina), siamo convinti che occorra una rappresentanza di cittadini (Comitato) che stia al di fuori della melma politica, e da tutto ciò che la inquina, che informi la cittadinanza di ciò che avviene all'interno (quindi una rappresentanza parallela di cittadini elettori a quella di cittadini eletti).
Coloro che si candidano e vengono eletti membri dei vari Consigli Comunali (CC), dall'interno quindi, possono/devono proporre in CC la DD e l'applicazione degli strumenti di DD senza troppi ostacoli ai cittadini, informando e coinvolgendo la cittadinanza sugli sviiluppi di tali proposte (questo lo si comprenderà dalle bozze dei regolamenti e degli Statuti che proporranno in CC).
Questa a nostro avviso deve essere la collaborazione auspicabile fra chi è dentro e chi sta fuori e siamo fermamente convinti ed irremovibili sulla necessità di entrambe queste rappresentanze.
Ovviamente, per quello che ci riguarda, il tutto a cose compiute, ovvero la collaborazione fra chi sta fuori e chi sta dentro... DOPO... avere avuto prova da parte di chi è dentro che intende valorizzare ed introdurre senza trabocchetti la DD nell'amministrazione comunale di cui è rappresentante eletto.
Purtroppo la storia insegna, ai più attenti, che troppa gente ha cercato in vari modi la poltrona per interesse personale e, sempre a nostro avviso, non è più il caso di dare fiducia a nessuno senza avere una minima garanzia che chi si candida e sarà eletto, manterrà fede alle promesse fatte in campagnia elettorale.
Il CCDD se ne starà fuori... e collaborerà molto volentieri con chi è dentro dopo che questi avranno dato prova che intendono fare quanto sopra...
e questo lo si capirà molto facilmente da come redigeranno/proporranno gli Statuti ed i Regolamenti comunali e da come spingeranno in CC tali proposte, nonché da come e quanto informeranno la cittadinanza locale coinvolgendola quindi alla partecipazione.
Bruno Aprile - 31 gennaio 2010
Comitato di cittadini al di fuori di ogni rappresentanza eletta, partito, movimento politico e/o lista civica, per sensibilizzare i cittadini ignari e le amministrazioni inadempienti, riguardo alla Democrazia Diretta, forma complementare e indispensabile della Democrazia Rappresentativa, per ottenere la vera Democrazia (sovranità popolare) come stabilità dall'art. 1 della Costituzione italiana (legge fondamentale dello Stato)
La Costituzione è Legge fondamentale dello Stato italiano (art. XVIII disp. trans. e finali)
La Democrazia è Sovranità che appartiene al Popolo (art. 1 Cost.)... che la esercita nelle forme stabilite dalla stessa.
Tali forme comprendono la Democrazia Rappresentativa (art. 55 Cost.) esercitata dai cittadini eletti; e la Democrazia Diretta (artt. 50, 56, 58, 71, 75, 102 e 138) esercitata dai cittadini NON eletti.
Senza entrambe queste due forme non ci sarà mai nessuna Democrazia ma soltanto una Oligarchia.
Tali forme comprendono la Democrazia Rappresentativa (art. 55 Cost.) esercitata dai cittadini eletti; e la Democrazia Diretta (artt. 50, 56, 58, 71, 75, 102 e 138) esercitata dai cittadini NON eletti.
Senza entrambe queste due forme non ci sarà mai nessuna Democrazia ma soltanto una Oligarchia.
1 feb 2010
Qual'è il vero senso della Democrazia?
di Bruno Aprile e Niccolò Disperati [30/01/2010]
Democrazia = Sovranità che appartiene al popolo... che la esercita indirettamente (attraverso Rappresentanti eletti) e direttamente (al di fuori delle rappresentanze elette), quindi :
Democrazia = Democrazia Rappresentativa + Democrazia Diretta.
Ovviamente la democrazia è espressione di tutti i cittadini che vogliono esercitare la sovranità e che la esercitano attraverso gli strumenti di Democrazia Diretta (DD) previsti dalla Costituzione italiana che... anche se più limitati di quelli di altri paesi (ad es. la Svizzera) sono comunque strumenti di DD (petizioni, proposte di legge 50.000 elettori, referendum abrogativi e confermativi 500.000 elettori).
E' il popolo quindi, come si deduce dal contesto generale della Costituzione, in quanto SOVRANO (quindi non i suoi soli rappresentanti) che ha facoltà di decidere quando lasciare decidere a chi ha delegato col voto (alla Rappresentanza) e/o quando decidere da sè (con gli strumenti di Democrazia Diretta).
Democrazia solo Rappresentativa = Oligarchia (dei partiti politici).
Ovviamente gli ostacoli che impediscono il realizzarsi della democrazia prefigurata dall'Assemblea Costituente sono:
- l'informazione (che non informa) manipolata dalla Casta;
- la Casta stessa.
Vedi ad esempio alcuni gravi ostacoli agli strumenti di DD posti dalla Casta con Legge 352/70 (in contrasto con gli artt. 71, 75 e 138 Cost.); con Legge 120/99 (in contrasto con gli artt. 49 Cost.) e con Legge 270/05 (in contrasto con gli artt. 56 e 58 Cost.).
Se quindi non si ha una Democrazia, in un Paese che si dichiara democratico, è perché tanto i Rappresentanti eletti, quanto i cittadini elettori, non stanno applicando i principi costituzionali che l'Assemblea Costituente aveva, con tanta attenzione e cura, lasciato in eredità al popolo che amava.
Democrazia = Sovranità che appartiene al popolo... che la esercita indirettamente (attraverso Rappresentanti eletti) e direttamente (al di fuori delle rappresentanze elette), quindi :
Democrazia = Democrazia Rappresentativa + Democrazia Diretta.
Ovviamente la democrazia è espressione di tutti i cittadini che vogliono esercitare la sovranità e che la esercitano attraverso gli strumenti di Democrazia Diretta (DD) previsti dalla Costituzione italiana che... anche se più limitati di quelli di altri paesi (ad es. la Svizzera) sono comunque strumenti di DD (petizioni, proposte di legge 50.000 elettori, referendum abrogativi e confermativi 500.000 elettori).
E' il popolo quindi, come si deduce dal contesto generale della Costituzione, in quanto SOVRANO (quindi non i suoi soli rappresentanti) che ha facoltà di decidere quando lasciare decidere a chi ha delegato col voto (alla Rappresentanza) e/o quando decidere da sè (con gli strumenti di Democrazia Diretta).
Democrazia solo Rappresentativa = Oligarchia (dei partiti politici).
Ovviamente gli ostacoli che impediscono il realizzarsi della democrazia prefigurata dall'Assemblea Costituente sono:
- l'informazione (che non informa) manipolata dalla Casta;
- la Casta stessa.
Vedi ad esempio alcuni gravi ostacoli agli strumenti di DD posti dalla Casta con Legge 352/70 (in contrasto con gli artt. 71, 75 e 138 Cost.); con Legge 120/99 (in contrasto con gli artt. 49 Cost.) e con Legge 270/05 (in contrasto con gli artt. 56 e 58 Cost.).
Se quindi non si ha una Democrazia, in un Paese che si dichiara democratico, è perché tanto i Rappresentanti eletti, quanto i cittadini elettori, non stanno applicando i principi costituzionali che l'Assemblea Costituente aveva, con tanta attenzione e cura, lasciato in eredità al popolo che amava.
24 gen 2010
Comune in Alto Adige: Quorum ai referendum cittadini al 15%
Cortaccia – Kurtatsch (BZ), il quorum dei referendum comunali è stato portato al 15%
dopo un mese dal referendum provinciale di Bolzano, fallito di un soffio (38% di affluenza con quorum del 40%) che chiedeva di introdurre a livello provinciale il quorum del 10% e molti altri miglioramenti per la legge sulla democrazia diretta, un comune della provincia, governato dall’SVP il cui vertice aveva chiesto ai cittadini l’astensione o di votare NO, ha deciso di abbassare il quorum al 15%.
A Cortaccia il consiglio comunale ha voluto così rispettare quanto chiesto a maggioranza dai cittadini e ha aperto una breccia sul muro alzato dalla casta politica per proteggere il proprio potere. Probabilmente questo è solo il primo comune della provincia ad adottare una scelta in linea con la volontà della popolazione. Altri ne sono sicuro, seguiranno la strada di Cortaccia. Prossimamente dettagli. Per ora lo scarno comunicato apparso nel radiogiornale della Rai regionale.
Barbara Masi - Merano (BZ)
dopo un mese dal referendum provinciale di Bolzano, fallito di un soffio (38% di affluenza con quorum del 40%) che chiedeva di introdurre a livello provinciale il quorum del 10% e molti altri miglioramenti per la legge sulla democrazia diretta, un comune della provincia, governato dall’SVP il cui vertice aveva chiesto ai cittadini l’astensione o di votare NO, ha deciso di abbassare il quorum al 15%.
A Cortaccia il consiglio comunale ha voluto così rispettare quanto chiesto a maggioranza dai cittadini e ha aperto una breccia sul muro alzato dalla casta politica per proteggere il proprio potere. Probabilmente questo è solo il primo comune della provincia ad adottare una scelta in linea con la volontà della popolazione. Altri ne sono sicuro, seguiranno la strada di Cortaccia. Prossimamente dettagli. Per ora lo scarno comunicato apparso nel radiogiornale della Rai regionale.
Barbara Masi - Merano (BZ)
Villa Lagarina: il primo comune trentino che ha abolito il quorum
dall’articolo de L’Adige 4-12-09
________________________
Villa Lagarina – Il nuovo statuto, via il quorum referendario
... omissis ...
In futuro, poi, i referendum non avranno quorum minimo (unico caso in Trentino), saranno perciò validi con qualsiasi numero di votanti. E al voto saranno ammessi anche i sedicenni, compresi gli apolidi e gli stranieri.
... omissis ...
________________________
(http://www.cittadinirovereto.it/diario/articolo-de-ladige-sul-nuovo-statuto-di-villa-lagarina-che-abolisce-il-quorum/)
Barbara Masi - Merano (BZ)
________________________
Villa Lagarina – Il nuovo statuto, via il quorum referendario
... omissis ...
In futuro, poi, i referendum non avranno quorum minimo (unico caso in Trentino), saranno perciò validi con qualsiasi numero di votanti. E al voto saranno ammessi anche i sedicenni, compresi gli apolidi e gli stranieri.
... omissis ...
________________________
(http://www.cittadinirovereto.it/diario/articolo-de-ladige-sul-nuovo-statuto-di-villa-lagarina-che-abolisce-il-quorum/)
Barbara Masi - Merano (BZ)
Disegno Di Legge S. 1428 - Più Democrazia Diretta
Questo DDL, proposto dal Senatore Oskar Peterlini, è in corso di esame alla Commissione Affari Costituzionali del Senato
_________________________________
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Capo I
MODIFICHE AGLI ARTICOLI 70,
71, 73, 74, 75 DELLA COSTITUZIONE
E INTRODUZIONE DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE
Art. 1.
1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere nonché dai cittadini aventi diritto al voto ogni volta che una parte del popolo sovrano ne faccia richiesta.».
Art. 2.
1. L’articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, ad un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Hanno diritto di esercitare l’iniziativa delle leggi e di partecipare alla votazione popolare tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La legge determina le modalità di attuazione dell’iniziativa popolare e del diritto alla votazione referendaria deliberativa.».
Art. 3.
1. L’articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 73. - Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di legge di iniziativa popolare, da parte di un numero minimo di elettori da stabilire con legge dello Stato, di un progetto redatto in articoli. La durata massima utile per la raccolta delle firme richieste per l’iniziativa popolare viene stabilita dalla legge dello Stato. La proposta di legge di iniziativa popolare, che deve essere formulata secondo il principio dell’unità della materia, viene presentata ad una Camera e segue l’iter legislativo previsto dall’articolo 72.
Qualora una proposta di legge ad iniziativa popolare, di cui al primo comma, non venga tradotta in legge dal Parlamento entro un congruo periodo di tempo, da stabilire con legge, la proposta è sottoposta alla votazione popolare deliberativa, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, che decide con sentenza in seguito al deposito da parte del comitato promotore di un numero di firme di elettori non inferiore a cinquantamila. Qualora il Parlamento modifichi la proposta di legge di iniziativa popolare o approvi un proprio disegno di legge in materia, il comitato promotore dell’iniziativa popolare, composto da un numero minimo di elettori da stabilire con legge dello Stato, decide a maggioranza se ritirare il disegno di legge ad iniziativa popolare o far valere il diritto alla votazione popolare deliberativa. In questo ultimo caso ambedue le proposte vengono sottoposte a votazione referendaria. In questo caso le domande da sottoporre all’elettore sono tre: se preferisce la proposta popolare al diritto vigente; se preferisce la controproposta del Parlamento al diritto vigente; quale proposta deve entrare in vigore se gli elettori preferiscono entrambe le proposte al diritto vigente.
Una proposta è approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi sia nella maggioranza delle regioni sia sull’intero territorio nazionale. Se viene approvata sia la proposta popolare sia la controproposta parlamentare decide il risultato della terza domanda. La legge determina altresì le modalità relative ai criteri di ammissione dei referendum propositivi effettuata a cura della Corte costituzionale su richiesta del comitato promotore in data precedente alla raccolta delle adesioni».
Art. 4.
1. L’articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 74. - È sospesa l’entrata in vigore di una legge o di un atto avente valore di legge per sottoporlo a referendum confermativo, quando lo richiedono entro dieci giorni dall’avvenuta approvazione un comitato, composto da un numero minimo di elettori da stabilire con legge dello Stato, o un consiglio regionale. È indetto il referendum confermativo quando, di seguito, entro tre mesi dall’avvenuta approvazione in sede parlamentare o governativa della legge o dell’atto avente valore di legge tale richiesta è sostenuta da un numero minimo di cittadini aventi diritto al voto, da stabilire con legge dello Stato, o da cinque consigli regionali.
Non è ammesso il referendum confermativo per le leggi di bilancio.
Hanno diritto di partecipare al referendum confermativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum confermativo entra in vigore se la richiesta di referendum confermativo non viene sostenuta dal numero minimo di cittadini stabilito con legge dello Stato o quando una maggioranza dei voti validamente espressi si esprime a favore.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum confermativo.».
Art. 5.
1. L’articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 75. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione parlamentare o popolare.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da esso stabilito e si può chiedere l’indizione di un referendum abrogativo soltanto dal momento che la legge è entrata in vigore. Se si arriva al referendum popolare con esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata e non può più essere riapprovata entro la medesima legislatura.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso».
Capo II
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE E INTRODUZIONE DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA COSTITUZIONALE
Art. 6.
1. L’articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate con il sessanta per cento dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi sono poi sottoposte a referendum confermativo popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.
I princìpi fondamentali della Costituzione, i diritti umani sanciti dalle fonti internazionali, le libertà e i diritti dei cittadini fissati nella prima parte della Costituzione non possono essere ridotti o disconosciuti, così come non possono esserne indebolite le garanzie di tutela disposte nella seconda parte. Le leggi di revisione della Costituzione sono formulate tenendo conto del principio dell’unità della materia.
La Corte costituzionale si pronuncia sulla conformità della revisione a tali imperativi entro novanta giorni dalla prima approvazione in entrambe le Camere.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi di revisione della Costituzione mediante la proposta da parte di un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, di un progetto redatto in articoli come è previsto dall’articolo 73.
La durata massima utile per la raccolta delle firme richieste per l’iniziativa legislativa costituzionale popolare è stabilita con legge dello Stato. Entro novanta giorni dalla presentazione della proposta di legge alla Camera, la Corte costituzionale si pronuncia sull’ammissibilità della proposta; successivamente un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, può richiedere che la proposta di legge sia sottoposta a referendum popolare.
Qualora una proposta di legge costituzionale ad iniziativa popolare non venga tradotta in legge entro un congruo periodo di tempo, da stabilire con legge dello Stato, la proposta è sottoposta al referendum popolare.
Il Parlamento può presentare una controproposta in materia, che deve essere approvata secondo l’iter di cui al primo comma. In questo caso entrambe le proposte dichiarate ammissibili da parte della Corte costituzionale, sono sottoposte alla votazione referendaria.
Nel caso di cui all’ottavo comma, le domande per l’elettore sono tre: se preferisce la proposta popolare al diritto vigente; se preferisce la controproposta del Parlamento al diritto vigente; quale proposta deve entrare in vigore se gli elettori preferiscono entrambe le proposte al diritto vigente.
Una proposta è approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi sia nella maggioranza delle regioni sia sull’intero territorio nazionale. Se viene approvata sia la proposta popolare che sia controproposta parlamentare decide il risultato della terza domanda. La legge determina le modalità di attuazione dell’iniziativa legislativa costituzionale popolare e del referendum confermativo popolare».
_________________________________
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Capo I
MODIFICHE AGLI ARTICOLI 70,
71, 73, 74, 75 DELLA COSTITUZIONE
E INTRODUZIONE DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE
Art. 1.
1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere nonché dai cittadini aventi diritto al voto ogni volta che una parte del popolo sovrano ne faccia richiesta.».
Art. 2.
1. L’articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, ad un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Hanno diritto di esercitare l’iniziativa delle leggi e di partecipare alla votazione popolare tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La legge determina le modalità di attuazione dell’iniziativa popolare e del diritto alla votazione referendaria deliberativa.».
Art. 3.
1. L’articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 73. - Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di legge di iniziativa popolare, da parte di un numero minimo di elettori da stabilire con legge dello Stato, di un progetto redatto in articoli. La durata massima utile per la raccolta delle firme richieste per l’iniziativa popolare viene stabilita dalla legge dello Stato. La proposta di legge di iniziativa popolare, che deve essere formulata secondo il principio dell’unità della materia, viene presentata ad una Camera e segue l’iter legislativo previsto dall’articolo 72.
Qualora una proposta di legge ad iniziativa popolare, di cui al primo comma, non venga tradotta in legge dal Parlamento entro un congruo periodo di tempo, da stabilire con legge, la proposta è sottoposta alla votazione popolare deliberativa, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, che decide con sentenza in seguito al deposito da parte del comitato promotore di un numero di firme di elettori non inferiore a cinquantamila. Qualora il Parlamento modifichi la proposta di legge di iniziativa popolare o approvi un proprio disegno di legge in materia, il comitato promotore dell’iniziativa popolare, composto da un numero minimo di elettori da stabilire con legge dello Stato, decide a maggioranza se ritirare il disegno di legge ad iniziativa popolare o far valere il diritto alla votazione popolare deliberativa. In questo ultimo caso ambedue le proposte vengono sottoposte a votazione referendaria. In questo caso le domande da sottoporre all’elettore sono tre: se preferisce la proposta popolare al diritto vigente; se preferisce la controproposta del Parlamento al diritto vigente; quale proposta deve entrare in vigore se gli elettori preferiscono entrambe le proposte al diritto vigente.
Una proposta è approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi sia nella maggioranza delle regioni sia sull’intero territorio nazionale. Se viene approvata sia la proposta popolare sia la controproposta parlamentare decide il risultato della terza domanda. La legge determina altresì le modalità relative ai criteri di ammissione dei referendum propositivi effettuata a cura della Corte costituzionale su richiesta del comitato promotore in data precedente alla raccolta delle adesioni».
Art. 4.
1. L’articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 74. - È sospesa l’entrata in vigore di una legge o di un atto avente valore di legge per sottoporlo a referendum confermativo, quando lo richiedono entro dieci giorni dall’avvenuta approvazione un comitato, composto da un numero minimo di elettori da stabilire con legge dello Stato, o un consiglio regionale. È indetto il referendum confermativo quando, di seguito, entro tre mesi dall’avvenuta approvazione in sede parlamentare o governativa della legge o dell’atto avente valore di legge tale richiesta è sostenuta da un numero minimo di cittadini aventi diritto al voto, da stabilire con legge dello Stato, o da cinque consigli regionali.
Non è ammesso il referendum confermativo per le leggi di bilancio.
Hanno diritto di partecipare al referendum confermativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum confermativo entra in vigore se la richiesta di referendum confermativo non viene sostenuta dal numero minimo di cittadini stabilito con legge dello Stato o quando una maggioranza dei voti validamente espressi si esprime a favore.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum confermativo.».
Art. 5.
1. L’articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 75. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione parlamentare o popolare.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da esso stabilito e si può chiedere l’indizione di un referendum abrogativo soltanto dal momento che la legge è entrata in vigore. Se si arriva al referendum popolare con esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata e non può più essere riapprovata entro la medesima legislatura.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso».
Capo II
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE E INTRODUZIONE DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA COSTITUZIONALE
Art. 6.
1. L’articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate con il sessanta per cento dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi sono poi sottoposte a referendum confermativo popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.
I princìpi fondamentali della Costituzione, i diritti umani sanciti dalle fonti internazionali, le libertà e i diritti dei cittadini fissati nella prima parte della Costituzione non possono essere ridotti o disconosciuti, così come non possono esserne indebolite le garanzie di tutela disposte nella seconda parte. Le leggi di revisione della Costituzione sono formulate tenendo conto del principio dell’unità della materia.
La Corte costituzionale si pronuncia sulla conformità della revisione a tali imperativi entro novanta giorni dalla prima approvazione in entrambe le Camere.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi di revisione della Costituzione mediante la proposta da parte di un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, di un progetto redatto in articoli come è previsto dall’articolo 73.
La durata massima utile per la raccolta delle firme richieste per l’iniziativa legislativa costituzionale popolare è stabilita con legge dello Stato. Entro novanta giorni dalla presentazione della proposta di legge alla Camera, la Corte costituzionale si pronuncia sull’ammissibilità della proposta; successivamente un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, può richiedere che la proposta di legge sia sottoposta a referendum popolare.
Qualora una proposta di legge costituzionale ad iniziativa popolare non venga tradotta in legge entro un congruo periodo di tempo, da stabilire con legge dello Stato, la proposta è sottoposta al referendum popolare.
Il Parlamento può presentare una controproposta in materia, che deve essere approvata secondo l’iter di cui al primo comma. In questo caso entrambe le proposte dichiarate ammissibili da parte della Corte costituzionale, sono sottoposte alla votazione referendaria.
Nel caso di cui all’ottavo comma, le domande per l’elettore sono tre: se preferisce la proposta popolare al diritto vigente; se preferisce la controproposta del Parlamento al diritto vigente; quale proposta deve entrare in vigore se gli elettori preferiscono entrambe le proposte al diritto vigente.
Una proposta è approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi sia nella maggioranza delle regioni sia sull’intero territorio nazionale. Se viene approvata sia la proposta popolare che sia controproposta parlamentare decide il risultato della terza domanda. La legge determina le modalità di attuazione dell’iniziativa legislativa costituzionale popolare e del referendum confermativo popolare».
Disegno Di Legge: S. 1625 (Senato) - Abbattimento del quorum dai referendum abrogativi (art. 75 Cost.)
la sen. Donatella Poretti (PD-Radicali) ha depositato il 22 giugno 2009 in senato un disegno di legge per togliere il quorum dai referendum nazionali.
Riporto qui sotto subito la proposta assai semplice e poi sotto ancora tutta l’argomentazione da lei fatta al senato.
Sembra forse poco, ma ricordo che “parlare di cambiamento è il primo passo per ottenere il cambiamento”.
____________________________________
Disegno di legge costituzionale
Art. 1
1. L’articolo 75, quarto comma della Costituzione è sostituito dal seguente:
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Onorevoli Senatori,
Il presente disegno di legge e’ stato presentato grazie alla collaborazione dell’Aduc (associazione per i diritti degli utenti e consumatori).
La Costituzione italiana all’art. 75 ha previsto il referendum abrogativo di leggi ed atti aventi forza di legge, uno strumento di intervento diretto dei cittadini sulla compagine normativa, che consente agli elettori da un lato di manifestare il proprio volere e dall’altro di controllare e correggere l’operato del legislatore.Ma questo strumento, nato con i migliori intenti ma reso inutilizzabile fino al 1970, negli anni ha subito una pesante opera di depotenziamento, e ciò ad opera di scelte politiche e legislative tanto zelanti quanto antidemocratiche.
In primo luogo
ha inciso fortemente la procedura dettata dal legislatore per l’attuazione del referendum.
Il parere della Corte costituzionale previsto dall’art. 33 legge n. 352 del 1970, relativo all’ammissibilità dei quesiti referendari, costituisce il presupposto essenziale per la tenuta della consultazione popolare. Questo, tuttavia, interviene solo a seguito della raccolta delle 500.000 firme ed il controllo della Corte di Cassazione.
Questa tempistica gia’ di per se’ evidenzia il tentativo del legislatore di dissuadere i cittadini dall’utilizzo dello strumento. Per quale ragione, infatti, il vaglio sull’ammissibilità deve essere rilasciato dopo l’enorme lavoro di raccolta delle firme e non prima di esso?
Un secondo ostacolo è il raggio di azione del giudizio di ammissibilità operato dalla Corte costituzionale.
Negli anni i limiti di ammissibilità dei quesiti referendari posti dalla Corte costituzionale si sono sempre più ampliati. Dalla verifica del rispetto del quesito del disposto di cui all’art. 75 comma 2 Cost., criterio prescritto dalla stessa carta costituzionale, la Consulta è giunta a formulare valutazioni sulla forma, la chiarezza e la semplicità dei quesiti, l’univocità o ambiguità degli stessi, l’idoneità o meno dei quesiti a raggiungere lo scopo, la necessità o meno dell’esistenza di una legge, respingendone molti e vanificando milioni di firme raccolte.
In terzo luogo, il Parlamento ha più volte ha disatteso i risultati referendari tornando a legiferare su temi già abrogati e in direzione opposta a quella espressa dalla maggioranza degli elettori.
Come esempio, valga per tutti l’abrogazione del ministero dell’Agricoltura che subito dopo e’ stato reintrodotto come ministero delle Politiche Agricole, o il finanziamento pubblico ai partiti. Scelte che hanno determinato da un lato la percezione dei cittadini di esser impotenti di fronte al Parlamento, dall’altro e di riflesso, una crescente sfiducia degli stessi nello strumento referendario.
Il quarto elemento che ha provocato la situazione di “stallo” attuale, per cui ormai da più di dieci anni il quorum non viene raggiunto (se si escludono le materie per cui non è previsto alcun quorum), sono le campagne astensioniste messe in atto dai partiti, che hanno avuto come primo effetto l’ulteriore allontanamento dei cittadini dalla partecipazione alla vita politica. Se alla fisiologica partecipazione parziale della cittadinanza chiamata a votare il referendum, infatti, si somma l’invito dei partiti all’astensione, è facile ottenere come risultato l’annullamento del referendum per mancato raggiungimento del quorum, attualmente fissato nella maggioranza degli aventi diritto.
Questo, infatti, è quanto accaduto:
- nel 1990 con i 3 referendum sulla caccia, l’accesso dei cacciatori ai fondi provati e sull’uso dei pesticidi;
- nel 1997 con i 7 referendum sull’abolizione del potere del Ministro del Tesoro nelle aziende privatizzate, l’abolizione dei limiti per essere ammessi al servizio civile, di nuovo l’abolizione della possibilità per i cacciatori di entrare nei fondi altrui, l’abolizione del sistema di progressione delle carriere dei magistrati, l’abolizione dell’Ordine dei giornalisti, l’abolizione della possibilità di incarichi extragiudiziali per i magistrati, la soppressione del Ministero per le politiche agricole;
- nel 1999 sull’abolizione della quota proporzionale nell’elezione della Camera dei Deputati;
- nel 2000 con i 7 referendum relativi all’eliminazione del rimborso delle spese elettorali e referendarie, di nuovo l’abolizione della quota proporzionale nell’elezione della Camera, l’abolizione del voto di lista nell’elezione del Consiglio Superiore della Magistratura, separazione delle carriere tra magistratura inquirente e quella giudicante, di nuovo abolizione sugli incarichi extragiudiziali dei magistrati, abrogazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, abrogazione della possibilità di trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali;
- nel 2003 i 2 referendum sulla reintegrazione dei lavoratori e sulla servitù coattiva delle condutture elettriche;
- nel 2005 i 4 referendum sulla procreazione assistita;
- nel 2009 i 3 referendum elettorali.
Molto spesso è stato detto, più dai politici che dai cittadini, che al giorno d’oggi il referendum è uno strumento obsoleto, o di cui si è abusato, o comunque non adatto a decidere questioni, come quelle cosiddette “di coscienza”, che dovrebbero essere affrontate e risolte dall’organo legislativo per eccellenza, il Parlamento.
Ebbene, se il legislatore avesse inteso porre dei limiti alla consultazione popolare, avrebbe aggiunto tutta una serie di materie a quelle già indicate all’art. 75 comma 2 della Costituzione, per le quali il referendum non è ammesso, vale a dire le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
L’intento del legislatore, inutile dirlo, era quello di lasciare il più ampio spazio ai cittadini italiani affinchè esprimessero il loro parere sulle questioni di importanza diffusa. La propaganda all’astensione invece, contrariamente all’indicazione di un chiaro “sì” o di un chiaro “no”, va nella direzione contraria a quella auspicata dal legislatore. In via diretta non incide altro che sul numero dei voti contrari al quesito, sommandosi ad essi. Indirettamente, invece, è proprio l’invito all’astensione che sminuisce l’importanza della chiamata alle urne, contribuendo a convincere i dubbiosi non sul quesito in se’ ma sullo strumento, nonostante che per volere della Costituente rappresenta una precisa e preziosa modalità di esercizio della sovranità popolare.
Viene da pensare che, vista la frequenza degli inviti all’astensione, la classe politica abbia timore delle decisioni dei cittadini, e per questo disincentivi le occasioni di confronto democratico decisionale, dando continue dimostrazioni di un modo di pensare e di agire deresponsabilizzante.
Riteniamo, invece, vi sia la necessità di ristabilire e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Questo è il fine del disegno di legge.
Abbiamo molti esempi in Stati moderni e democratici come la Svizzera e la California, nei quali la disciplina del referendum è costruita in modo da rispettare le decisioni dei cittadini, non ostacolando la loro libera espressione con l’introduzione di quorum e norme censorie ed invalidanti. Basta pensare che senza il vincolo del quorum, negli Stati Uniti, dal 1991 al 1998, si sono svolti 259 referendum: 77 nel solo 1994 e addirittura 99 nel 1996; in Svizzera, dal 1971 al 1998, si sono tenute 237 consultazioni referendarie.
Affinchè la consultazione referendaria possa essere libera, informata, e rispettata nei suoi esiti,
molti sono gli interventi che il Parlamento dovrebbe porre in essere. Col disegno di legge costituzionale, proponiamo l’abolizione del quorum previsto nella medesima Costituzione, promuovendo altrettanto disegno di legge -non necessariamente congiunto a questo- per la riforma della legge attuativa nello spirito dei problemi sopra elencati.
Cinquecentomila firme di elettori da raccogliere in tre mesi, o la richiesta di almeno 5 Consigli regionali, nonché la verifica sulla correttezza e completezza delle firme raccolte da parte della Cassazione ed il controllo di ammissibilità operato dalla Corte Costituzionale, crediamo siano più che sufficienti a ritenere non necessario che il voto espresso sia valido solo se alla consultazione abbia partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto.
Riteniamo anche che attraverso questa modifica si possa raggiungere l’obbiettivo di restituire ai cittadini il compito di vigilare sul lavoro delle istituzioni, ed in alcuni casi di correggerne gli effetti eliminando leggi talvolta inutili e dannose. L’unico limite dovrà essere il rispetto del principio maggioritario, e non altri. Chi vede nella sua sopravvivenza una barriera utile e necessaria contro la proposizione di quesiti inutili, che non coinvolgono sufficientemente i cittadini, o che non rispondono alle reali urgenze del Paese, dimostra di avere poca fiducia nello strumento referendario, malgrado proprio questo rappresenti la massima espressione della sovranità popolare.
_______________________________________
Disegno di legge costituzionale
Art. 1
1. L’articolo 75, quarto comma della Costituzione è sostituito dal seguente:
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Barbara Masi - Merano - 24 gennaio 2010
Riporto qui sotto subito la proposta assai semplice e poi sotto ancora tutta l’argomentazione da lei fatta al senato.
Sembra forse poco, ma ricordo che “parlare di cambiamento è il primo passo per ottenere il cambiamento”.
____________________________________
Disegno di legge costituzionale
Art. 1
1. L’articolo 75, quarto comma della Costituzione è sostituito dal seguente:
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Onorevoli Senatori,
Il presente disegno di legge e’ stato presentato grazie alla collaborazione dell’Aduc (associazione per i diritti degli utenti e consumatori).
La Costituzione italiana all’art. 75 ha previsto il referendum abrogativo di leggi ed atti aventi forza di legge, uno strumento di intervento diretto dei cittadini sulla compagine normativa, che consente agli elettori da un lato di manifestare il proprio volere e dall’altro di controllare e correggere l’operato del legislatore.Ma questo strumento, nato con i migliori intenti ma reso inutilizzabile fino al 1970, negli anni ha subito una pesante opera di depotenziamento, e ciò ad opera di scelte politiche e legislative tanto zelanti quanto antidemocratiche.
In primo luogo
ha inciso fortemente la procedura dettata dal legislatore per l’attuazione del referendum.
Il parere della Corte costituzionale previsto dall’art. 33 legge n. 352 del 1970, relativo all’ammissibilità dei quesiti referendari, costituisce il presupposto essenziale per la tenuta della consultazione popolare. Questo, tuttavia, interviene solo a seguito della raccolta delle 500.000 firme ed il controllo della Corte di Cassazione.
Questa tempistica gia’ di per se’ evidenzia il tentativo del legislatore di dissuadere i cittadini dall’utilizzo dello strumento. Per quale ragione, infatti, il vaglio sull’ammissibilità deve essere rilasciato dopo l’enorme lavoro di raccolta delle firme e non prima di esso?
Un secondo ostacolo è il raggio di azione del giudizio di ammissibilità operato dalla Corte costituzionale.
Negli anni i limiti di ammissibilità dei quesiti referendari posti dalla Corte costituzionale si sono sempre più ampliati. Dalla verifica del rispetto del quesito del disposto di cui all’art. 75 comma 2 Cost., criterio prescritto dalla stessa carta costituzionale, la Consulta è giunta a formulare valutazioni sulla forma, la chiarezza e la semplicità dei quesiti, l’univocità o ambiguità degli stessi, l’idoneità o meno dei quesiti a raggiungere lo scopo, la necessità o meno dell’esistenza di una legge, respingendone molti e vanificando milioni di firme raccolte.
In terzo luogo, il Parlamento ha più volte ha disatteso i risultati referendari tornando a legiferare su temi già abrogati e in direzione opposta a quella espressa dalla maggioranza degli elettori.
Come esempio, valga per tutti l’abrogazione del ministero dell’Agricoltura che subito dopo e’ stato reintrodotto come ministero delle Politiche Agricole, o il finanziamento pubblico ai partiti. Scelte che hanno determinato da un lato la percezione dei cittadini di esser impotenti di fronte al Parlamento, dall’altro e di riflesso, una crescente sfiducia degli stessi nello strumento referendario.
Il quarto elemento che ha provocato la situazione di “stallo” attuale, per cui ormai da più di dieci anni il quorum non viene raggiunto (se si escludono le materie per cui non è previsto alcun quorum), sono le campagne astensioniste messe in atto dai partiti, che hanno avuto come primo effetto l’ulteriore allontanamento dei cittadini dalla partecipazione alla vita politica. Se alla fisiologica partecipazione parziale della cittadinanza chiamata a votare il referendum, infatti, si somma l’invito dei partiti all’astensione, è facile ottenere come risultato l’annullamento del referendum per mancato raggiungimento del quorum, attualmente fissato nella maggioranza degli aventi diritto.
Questo, infatti, è quanto accaduto:
- nel 1990 con i 3 referendum sulla caccia, l’accesso dei cacciatori ai fondi provati e sull’uso dei pesticidi;
- nel 1997 con i 7 referendum sull’abolizione del potere del Ministro del Tesoro nelle aziende privatizzate, l’abolizione dei limiti per essere ammessi al servizio civile, di nuovo l’abolizione della possibilità per i cacciatori di entrare nei fondi altrui, l’abolizione del sistema di progressione delle carriere dei magistrati, l’abolizione dell’Ordine dei giornalisti, l’abolizione della possibilità di incarichi extragiudiziali per i magistrati, la soppressione del Ministero per le politiche agricole;
- nel 1999 sull’abolizione della quota proporzionale nell’elezione della Camera dei Deputati;
- nel 2000 con i 7 referendum relativi all’eliminazione del rimborso delle spese elettorali e referendarie, di nuovo l’abolizione della quota proporzionale nell’elezione della Camera, l’abolizione del voto di lista nell’elezione del Consiglio Superiore della Magistratura, separazione delle carriere tra magistratura inquirente e quella giudicante, di nuovo abolizione sugli incarichi extragiudiziali dei magistrati, abrogazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, abrogazione della possibilità di trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali;
- nel 2003 i 2 referendum sulla reintegrazione dei lavoratori e sulla servitù coattiva delle condutture elettriche;
- nel 2005 i 4 referendum sulla procreazione assistita;
- nel 2009 i 3 referendum elettorali.
Molto spesso è stato detto, più dai politici che dai cittadini, che al giorno d’oggi il referendum è uno strumento obsoleto, o di cui si è abusato, o comunque non adatto a decidere questioni, come quelle cosiddette “di coscienza”, che dovrebbero essere affrontate e risolte dall’organo legislativo per eccellenza, il Parlamento.
Ebbene, se il legislatore avesse inteso porre dei limiti alla consultazione popolare, avrebbe aggiunto tutta una serie di materie a quelle già indicate all’art. 75 comma 2 della Costituzione, per le quali il referendum non è ammesso, vale a dire le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
L’intento del legislatore, inutile dirlo, era quello di lasciare il più ampio spazio ai cittadini italiani affinchè esprimessero il loro parere sulle questioni di importanza diffusa. La propaganda all’astensione invece, contrariamente all’indicazione di un chiaro “sì” o di un chiaro “no”, va nella direzione contraria a quella auspicata dal legislatore. In via diretta non incide altro che sul numero dei voti contrari al quesito, sommandosi ad essi. Indirettamente, invece, è proprio l’invito all’astensione che sminuisce l’importanza della chiamata alle urne, contribuendo a convincere i dubbiosi non sul quesito in se’ ma sullo strumento, nonostante che per volere della Costituente rappresenta una precisa e preziosa modalità di esercizio della sovranità popolare.
Viene da pensare che, vista la frequenza degli inviti all’astensione, la classe politica abbia timore delle decisioni dei cittadini, e per questo disincentivi le occasioni di confronto democratico decisionale, dando continue dimostrazioni di un modo di pensare e di agire deresponsabilizzante.
Riteniamo, invece, vi sia la necessità di ristabilire e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Questo è il fine del disegno di legge.
Abbiamo molti esempi in Stati moderni e democratici come la Svizzera e la California, nei quali la disciplina del referendum è costruita in modo da rispettare le decisioni dei cittadini, non ostacolando la loro libera espressione con l’introduzione di quorum e norme censorie ed invalidanti. Basta pensare che senza il vincolo del quorum, negli Stati Uniti, dal 1991 al 1998, si sono svolti 259 referendum: 77 nel solo 1994 e addirittura 99 nel 1996; in Svizzera, dal 1971 al 1998, si sono tenute 237 consultazioni referendarie.
Affinchè la consultazione referendaria possa essere libera, informata, e rispettata nei suoi esiti,
molti sono gli interventi che il Parlamento dovrebbe porre in essere. Col disegno di legge costituzionale, proponiamo l’abolizione del quorum previsto nella medesima Costituzione, promuovendo altrettanto disegno di legge -non necessariamente congiunto a questo- per la riforma della legge attuativa nello spirito dei problemi sopra elencati.
Cinquecentomila firme di elettori da raccogliere in tre mesi, o la richiesta di almeno 5 Consigli regionali, nonché la verifica sulla correttezza e completezza delle firme raccolte da parte della Cassazione ed il controllo di ammissibilità operato dalla Corte Costituzionale, crediamo siano più che sufficienti a ritenere non necessario che il voto espresso sia valido solo se alla consultazione abbia partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto.
Riteniamo anche che attraverso questa modifica si possa raggiungere l’obbiettivo di restituire ai cittadini il compito di vigilare sul lavoro delle istituzioni, ed in alcuni casi di correggerne gli effetti eliminando leggi talvolta inutili e dannose. L’unico limite dovrà essere il rispetto del principio maggioritario, e non altri. Chi vede nella sua sopravvivenza una barriera utile e necessaria contro la proposizione di quesiti inutili, che non coinvolgono sufficientemente i cittadini, o che non rispondono alle reali urgenze del Paese, dimostra di avere poca fiducia nello strumento referendario, malgrado proprio questo rappresenti la massima espressione della sovranità popolare.
_______________________________________
Disegno di legge costituzionale
Art. 1
1. L’articolo 75, quarto comma della Costituzione è sostituito dal seguente:
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Barbara Masi - Merano - 24 gennaio 2010
17 gen 2010
A cosa servono petizioni e referendum se i rappresententi eletti li ignorano o li aggirano?
Moltissimi cittadini si saranno posti, e si pongono, tale domanda... delusi anche dall'atteggiamento del nostro Parlamento riguardo alla reintroduzione delle leggi abrogate da Referendum Popolare, la più scandalosa delle quali è forse il "finanziamento pubblico ai partiti".
Il concetto da porsi in esame è il seguente, vediamolo suddividendolo in più punti per renderlo più chiaro possibile:
1) Chi è sovrano in democrazia, nel nostro caso in Italia?... Il popolo
2) Come esercita la sovranità?... Nelle forme stabilite dalla Costituzione (che afferma appunto che la sovranità appartiene al popolo - art. 1 Cost).
3) Quali sono tali forme?... la Democrazia Rappresentativa (art. 55 Cost.)e la Democrazia Diretta (artt. 50,56,58,71,75 e 138 Cost.)
4) Quale delle due forme è sempre ed esclusivamente usata dal popolo, divulgata ed accentuata dai mezzi di informazione asserviti ai partiti politici?... La Democrazia Rappresentativa
5) Cosa ha prodotto nel tempo tale scelta del popolo?... La convinzione nei rappresentanti eletti che il popolo non vuole essere sovrano ma suddito, i quali calcano sempre più la mano per schiacciare inesorabilmente il popolo e privarlo di ogni lieve barlume di quel poco di sovranità che potrebbe esercitare, come ad esempio la libertà di espressione attraverso la Rete internet (Network, Blog, Newsgroups, Siti in generale)
6) Quindi... se il popolo ha degli strumenti di Democrazia Diretta e non li usa, ammesso e concesso che sappia di averli, soltanto perché non ottiene i riscontri sperati da chi lo rappresenta (superfluo spiegarne le ragioni), non fa altro che dimostrare rassegnazione e ancora maggiore disponibilità a rendersi/essere suddito anziché sovrano.
Prendendo come esempio una richiesta presentata ai rappresentanti eletti sotto forma di Petizione (art. 50 Cost.), occorre:
1) Che la petizione sia redatta in modo chiaro e richiami chiaramente lacune legislativo/giudiziarie o comuni necessità supportate da prove, a secondo della richiesta da proporre agli eletti.
2) Che sia in forma cartacea e dotata di tutti i dati identificativi dei cittadini che la sostengono con la propria firma autografa.
3) Che sia sostenuta con frequenti e costanti manifestazioni dei sostenitori firmatari e non firmatari (bisogna coinvolgere la gente informandola dovutamente ed invitandola a sostenere la Petizione).
Nulla di particolarmente difficile visto che di manifestazioni colossali se ne fanno in Italia da sempre! L'unica differenza è che invece di manifestare un dissenso, a sostegno di propagande politico/elettorali di qualche partito organizzatore o proponente la manifestazione, si manifesta a sostegno di una richiesta scritta e controfirmata dai cittadini, promossa dai cittadini stessi.
In definitiva... se i diritti si conquistano ed ogni conquista richiede sacrifici, bisogna insistere per mettere in condizione i rappresentanti eletti di dare delle risposte, principalmenet a questa fondamentale domanda:
Ma chi è sovrano il popolo o i suoi rappresentanti?
Se le petizioni arrivano alle rappresentanze, a dimostrazione che:
1) il popolo vuole essere sovrano,
2) vuole decidere,
3) vuole scegliere e partecipare alla politica
e le rappresentanze se ne fregano, dimostrando di avere frainteso (volutamente o meno) il loro ruolo... raccoglieranno tutti quanti le conseguenze della loro posizione totalitaria che, per ora, si manifesta in maniera tangibile con l'astensionismo (cittadini in crescente aumento che non vanno più a votare),
Più avanti nel tempo... non si sa cosa potrà accadere o cosa accadrà, ma questo a chi ha solo brama di potere non interessa, il lusso, i privilegi e la bella vita accecano le menti più intelligenti ed acute! Non ne siamo ancora convinti?
Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO)
Il concetto da porsi in esame è il seguente, vediamolo suddividendolo in più punti per renderlo più chiaro possibile:
1) Chi è sovrano in democrazia, nel nostro caso in Italia?... Il popolo
2) Come esercita la sovranità?... Nelle forme stabilite dalla Costituzione (che afferma appunto che la sovranità appartiene al popolo - art. 1 Cost).
3) Quali sono tali forme?... la Democrazia Rappresentativa (art. 55 Cost.)e la Democrazia Diretta (artt. 50,56,58,71,75 e 138 Cost.)
4) Quale delle due forme è sempre ed esclusivamente usata dal popolo, divulgata ed accentuata dai mezzi di informazione asserviti ai partiti politici?... La Democrazia Rappresentativa
5) Cosa ha prodotto nel tempo tale scelta del popolo?... La convinzione nei rappresentanti eletti che il popolo non vuole essere sovrano ma suddito, i quali calcano sempre più la mano per schiacciare inesorabilmente il popolo e privarlo di ogni lieve barlume di quel poco di sovranità che potrebbe esercitare, come ad esempio la libertà di espressione attraverso la Rete internet (Network, Blog, Newsgroups, Siti in generale)
6) Quindi... se il popolo ha degli strumenti di Democrazia Diretta e non li usa, ammesso e concesso che sappia di averli, soltanto perché non ottiene i riscontri sperati da chi lo rappresenta (superfluo spiegarne le ragioni), non fa altro che dimostrare rassegnazione e ancora maggiore disponibilità a rendersi/essere suddito anziché sovrano.
Prendendo come esempio una richiesta presentata ai rappresentanti eletti sotto forma di Petizione (art. 50 Cost.), occorre:
1) Che la petizione sia redatta in modo chiaro e richiami chiaramente lacune legislativo/giudiziarie o comuni necessità supportate da prove, a secondo della richiesta da proporre agli eletti.
2) Che sia in forma cartacea e dotata di tutti i dati identificativi dei cittadini che la sostengono con la propria firma autografa.
3) Che sia sostenuta con frequenti e costanti manifestazioni dei sostenitori firmatari e non firmatari (bisogna coinvolgere la gente informandola dovutamente ed invitandola a sostenere la Petizione).
Nulla di particolarmente difficile visto che di manifestazioni colossali se ne fanno in Italia da sempre! L'unica differenza è che invece di manifestare un dissenso, a sostegno di propagande politico/elettorali di qualche partito organizzatore o proponente la manifestazione, si manifesta a sostegno di una richiesta scritta e controfirmata dai cittadini, promossa dai cittadini stessi.
In definitiva... se i diritti si conquistano ed ogni conquista richiede sacrifici, bisogna insistere per mettere in condizione i rappresentanti eletti di dare delle risposte, principalmenet a questa fondamentale domanda:
Ma chi è sovrano il popolo o i suoi rappresentanti?
Se le petizioni arrivano alle rappresentanze, a dimostrazione che:
1) il popolo vuole essere sovrano,
2) vuole decidere,
3) vuole scegliere e partecipare alla politica
e le rappresentanze se ne fregano, dimostrando di avere frainteso (volutamente o meno) il loro ruolo... raccoglieranno tutti quanti le conseguenze della loro posizione totalitaria che, per ora, si manifesta in maniera tangibile con l'astensionismo (cittadini in crescente aumento che non vanno più a votare),
Più avanti nel tempo... non si sa cosa potrà accadere o cosa accadrà, ma questo a chi ha solo brama di potere non interessa, il lusso, i privilegi e la bella vita accecano le menti più intelligenti ed acute! Non ne siamo ancora convinti?
Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO)
Etichette:
A che servono petizioni e referendum?
13 gen 2010
Art. 138 Cost. - referendum confermativo delle Leggi di Revisione Costituzionale proposte dal Parlamento (strumento confermativo di Democrazia Diretta dei cittadini elettori)
Comma 2:
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Etichette:
Art. 138 Cost.
Art. 75 Cost. - referendum abrogativo delle Leggi ordinarie fatte dal Parlamento (strumento abrogativo di Democrazia Diretta dei cittadini elettori)
Comma 1:
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Etichette:
Art. 75 Cost.
Art. 71 Cost. - Proposta di legge di iniziativa popolare (strumento propositivo di Democrazia Diretta dei cittadini elettori)
Comma 2:
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Etichette:
Art. 71 Cost.
Art. 50 Cost. - richeste al Parlamento sotto forma di Petizione (strumento propositivo di Democrazia Diretta dei cittadini elettori)
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Etichette:
Art. 50 Cost.
Art. 58 Cost. - Elezione nominativa dei senatori (strumento di Democrazia Diretta dei cittadini elettori)
Comma 1:
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Etichette:
Art.58 Cost.
Art. 56 Cost. - Elezione nominativa dei deputati (strumento di Democrazia Diretta dei cittadini)
Comma 1:
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Etichette:
Art.56 Cost.
4 gen 2010
Il Comitato CCDD nasce il 3 gennaio 2010
I sei soci fondatori si riuniscono a Milano per la firma dell'Atto Costitutivo.
1 gen 2010
Legge n. 265/1999 - Strumenti di Democrazia Diretta nei Comuni
Legge 3 agosto 1999, n. 265
"Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1999 - Supplemento Ordinario n. 149
CAPO I
REVISIONE DELL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Art. 1.
(Autonomia statutaria e regolamentare e partecipazione popolare).
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n.142, e'sostituito dal seguente:
"2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme digaranzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresi' l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi".
2. All'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette ".
3. All'articolo 4, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.142, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente".
4. All'articolo 5, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142, le parole: "della legge" sono sostituite dalle seguenti: "dei principi fissati dalla legge".
Art. 2.
(Ampliamento dell'autonomia degli enti locali).
1. L'articolo 2 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Autonomia dei comuni e delle province). - 1. Le comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonche' autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarieta'. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attivita' che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".
2. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "disciplina la" sono sostituite dalle seguenti: "indica i principi della";
b) al comma 4, la parola: "determina" e' sostituita dalla seguente: "indica";
c) al comma 7, le parole: "fissa i criteri e le procedure" sono sostituite dalle seguenti: "indica i criteri e fissa le procedure" e le parole: "per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione" sono sostituite dalle seguenti: "per gli atti e gli strumenti della programmazione".
Art. 3.
(Partecipazione popolare).
1. L'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 - (Partecipazione popolare) - 1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresi' determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere altresi' previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali".
Art. 4.
(Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini)
1. All'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Ciascun elettore puo' far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano a comune";
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole:
", salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore".
2. L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n.241, e' sostituito dal seguente:
"ART. 23. - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24".
3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento e' liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
Art. 5.
(Interventi per lo sviluppo delle isole minori).
1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono piu' comuni, puo' essere istituita, dai comuni interessati, la Comunita' isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunita' montane.
Art. 6.
(Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni).
1. All'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che puo' prevedere altresi' la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma e' aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni costituite ai sensi dell'articolo 26";
b) al comma 4, le parole: "di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore" sono sostituite dalle seguenti: "dei comuni" e le parole: "agli eventuali" sono sostituite dalla seguente: "ai";
c) il comma 5 e' abrogato.
2. L'articolo 12 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente:
" ART. 12. - (Municipi). - 1. Lo statuto comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunita' di cui all'articolo 11, comma 3.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione".
3. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo la parola: "programmi" sono inserite le seguenti: "da essa proposti".
4. All'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti".
5. L'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Unioni di comuni). - 1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu' comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralita' di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalita' per la loro costituzione e individua altresi' le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati".
6. Dopo l'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' inserito il seguente:
"Art. 26-bis (Esercizio associato delle funzioni). - 1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui all'articolo 11, comma 2, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dagli articoli 11, 24 e 26, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:
a) nella disciplina delle incentivazioni:
1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione".
7. L'adozione delle leggi regionali di cui all'articolo 26-bis della legge 8 giugno 1990, n.142, introdotto dal comma 6 del presente articolo, avviene entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo,entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato articolo 26-bis della legge 8 giugno 1990, n.142. Tale disciplina si applica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n.448.
Art. 7.
(Comunita' montane).
1. L'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente.
"Art. 28. (Comunita' montane). - 1. Le comunita' montane sono unioni montane, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunita' montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente puo' cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunita'. I rappresentanti dei comuni della comunita' montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato.
3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunita' montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunita' montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunita' montane stabilendo:
a) le modalita' di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunita' montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5. La legge regionale puo' escludere dalla comunita' montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale puo' prevedere, altresi, per un piu' efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunita'.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunita' montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunita' montana.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 possono essere applicate dalle regioni, d'intesa con i comuni interessati, anche all'unione di comuni il cui territorio coincide con quello di una comunita' montana.
8. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunita' montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunita' montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficolta' nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilita' ecologica, dei rischi ambientali e della realta' socio- economica.
9. Ove in luogo di una preesistente comunita' montana vengano costituite piu' comunita' montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni".
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni dispongono, ove occorra o su proposta dei comuni interessati, il riordino territoriale delle comunita' montane, verificando l'adeguatezza della dimensione delle comunita' montane esistenti, anche rispetto all'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nonche' l'adeguamento degli statuti alle nuove norme sulla composizione degli organi.
3. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n.1102, e il comma 8 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n.142. In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano, ove occorra, le proprie rappresentanze nelle comunita' montane ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In caso di mancato adeguamento nei termini indicati, l'organo rappresentativo e validamente costituiti dai soli rappresentanti dei comuni aventi titolo ai sensi del medesimo comma 2.
Art. 8.
(Decentramento comunale. Circondari).
1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unita' del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento".
2. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n.142, e'sostituito dal seguente:
"5. Nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti, lo statuto puo' prevedere particolari e piu' accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresi', anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalita' di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale puo' deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' inserito il seguente:
"1-bis. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della provincia puo' demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente del circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al Presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo status del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario".
Art. 9.
(Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato e rapporti tra pubbliche amministrazioni).
1. Quando ragioni di economicita' e di efficienza lo richiedono, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato possono essere situati nel capoluogo di provincia o in altro comune della provincia.
Art. 10.
(Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni).
l. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.
2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze.
3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti.
4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello Stato, della regione e della provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del finanziamento previsto dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
5. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n.890, e' sostituito dal seguente:
"Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso".
6. Dopo il quinto comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.689, e' inserito il seguente:
"La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890".
7. Ciascuna Amministrazione dello Stato individua l'unita' previsionale di base alla quale imputare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative dotazioni di bilancio.
Art. 11.
(Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali).
1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, e' disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalita' per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresi' il numero dei consiglieri necessario per la validita' delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia".
2. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalita' attraverso le quali. fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo altresi' prevedere, per i comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti e per le province, strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti".
3. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3- bis. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attivita' del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, della legge 25 marzo 1993, n.81. Nei comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti lo statuto puo' prevedere la figura del presidente del consiglio".
4. Dopo il comma 6 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' inserito il seguente:
"6-bis. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative".
5. All'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, dopo la parola: "comunale" sono inserite le seguenti: "o provinciale"; dopo le parole: "il sindaco" sono inserite le seguenti: "o il presidente della provincia".
6. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma 7- bis, e' inserito il seguente:
"7-ter. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio".
7. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n.142, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
"1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che la presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unita'".
8. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142, nel testo modificato dal comma 7 del presente articolo, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.
9. All'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituito dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n.81, le parole da: "unitamente" fino alla fine del comma sono soppresse.
10. All'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituito dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n.81, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto disciplina altresi' i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori".
11. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituo dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n.81, e' abrogato.
12. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente:
"3. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti".
13. E' abrogata la legge 13 luglio 1966, n.611. All'attivita' di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n.1002, si applicano gli articoli 11, comma 4, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.
14. Al comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n.127, sono soppresse le parole: "della spalla destra" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo : "Distintivo del presidente della provincia e' una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla".
15. All'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "almeno due quinti dei consiglieri assegnati" sono inserite le seguenti: ", senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia,".
16. All'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
" 2-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2".
Art. 12.
(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).
1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamita' naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n.996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n.66.
Art. 13.
(Autonomia organizzativa, ordinamento del personale e disposizioni in materia di bilancio).
1. All'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.142, prima del comma 1 e' inserito il seguente:
"01. Ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonche' all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacita' di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. E' conseguentemente abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.347. Nell'organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato ai comuni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e' collocato in un ruolo sovrannumerario ad esaurimento in attesa che si rendano liberi posti nell'organico dell'ente di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale".
2. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n.449, le parole: "e che al termine del periodo massimo previsto per la chiamata alle armi non sia stato incorporato," sono soppresse; dopo le parole: "polizia municipale" sono inserite le seguenti: "e delle guardie provinciali"; e dopo le parole: "culturali e ambientali" sono inserite le seguenti: "ad attivita' di vigilanza ittico-venatoria in ambito provinciale, per servizi di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali di interesse dei comuni".
3. All'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, il primo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarita' tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile".
4. Il comma 2 dell'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente:
"2. I comuni e le province deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unita', annualita', universalita' ed integrita', veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. Il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze".
... omissis...
"Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1999 - Supplemento Ordinario n. 149
CAPO I
REVISIONE DELL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Art. 1.
(Autonomia statutaria e regolamentare e partecipazione popolare).
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n.142, e'sostituito dal seguente:
"2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme digaranzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresi' l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi".
2. All'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette ".
3. All'articolo 4, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.142, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente".
4. All'articolo 5, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142, le parole: "della legge" sono sostituite dalle seguenti: "dei principi fissati dalla legge".
Art. 2.
(Ampliamento dell'autonomia degli enti locali).
1. L'articolo 2 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Autonomia dei comuni e delle province). - 1. Le comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonche' autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarieta'. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attivita' che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".
2. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "disciplina la" sono sostituite dalle seguenti: "indica i principi della";
b) al comma 4, la parola: "determina" e' sostituita dalla seguente: "indica";
c) al comma 7, le parole: "fissa i criteri e le procedure" sono sostituite dalle seguenti: "indica i criteri e fissa le procedure" e le parole: "per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione" sono sostituite dalle seguenti: "per gli atti e gli strumenti della programmazione".
Art. 3.
(Partecipazione popolare).
1. L'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 - (Partecipazione popolare) - 1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresi' determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere altresi' previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali".
Art. 4.
(Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini)
1. All'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Ciascun elettore puo' far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano a comune";
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole:
", salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore".
2. L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n.241, e' sostituito dal seguente:
"ART. 23. - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24".
3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento e' liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
Art. 5.
(Interventi per lo sviluppo delle isole minori).
1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono piu' comuni, puo' essere istituita, dai comuni interessati, la Comunita' isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunita' montane.
Art. 6.
(Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni).
1. All'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che puo' prevedere altresi' la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma e' aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni costituite ai sensi dell'articolo 26";
b) al comma 4, le parole: "di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore" sono sostituite dalle seguenti: "dei comuni" e le parole: "agli eventuali" sono sostituite dalla seguente: "ai";
c) il comma 5 e' abrogato.
2. L'articolo 12 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente:
" ART. 12. - (Municipi). - 1. Lo statuto comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunita' di cui all'articolo 11, comma 3.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione".
3. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo la parola: "programmi" sono inserite le seguenti: "da essa proposti".
4. All'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti".
5. L'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Unioni di comuni). - 1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu' comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralita' di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalita' per la loro costituzione e individua altresi' le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati".
6. Dopo l'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' inserito il seguente:
"Art. 26-bis (Esercizio associato delle funzioni). - 1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui all'articolo 11, comma 2, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dagli articoli 11, 24 e 26, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:
a) nella disciplina delle incentivazioni:
1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione".
7. L'adozione delle leggi regionali di cui all'articolo 26-bis della legge 8 giugno 1990, n.142, introdotto dal comma 6 del presente articolo, avviene entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo,entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato articolo 26-bis della legge 8 giugno 1990, n.142. Tale disciplina si applica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n.448.
Art. 7.
(Comunita' montane).
1. L'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente.
"Art. 28. (Comunita' montane). - 1. Le comunita' montane sono unioni montane, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunita' montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente puo' cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunita'. I rappresentanti dei comuni della comunita' montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato.
3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunita' montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunita' montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunita' montane stabilendo:
a) le modalita' di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunita' montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5. La legge regionale puo' escludere dalla comunita' montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale puo' prevedere, altresi, per un piu' efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunita'.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunita' montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunita' montana.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 possono essere applicate dalle regioni, d'intesa con i comuni interessati, anche all'unione di comuni il cui territorio coincide con quello di una comunita' montana.
8. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunita' montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunita' montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficolta' nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilita' ecologica, dei rischi ambientali e della realta' socio- economica.
9. Ove in luogo di una preesistente comunita' montana vengano costituite piu' comunita' montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni".
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni dispongono, ove occorra o su proposta dei comuni interessati, il riordino territoriale delle comunita' montane, verificando l'adeguatezza della dimensione delle comunita' montane esistenti, anche rispetto all'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nonche' l'adeguamento degli statuti alle nuove norme sulla composizione degli organi.
3. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n.1102, e il comma 8 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n.142. In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano, ove occorra, le proprie rappresentanze nelle comunita' montane ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In caso di mancato adeguamento nei termini indicati, l'organo rappresentativo e validamente costituiti dai soli rappresentanti dei comuni aventi titolo ai sensi del medesimo comma 2.
Art. 8.
(Decentramento comunale. Circondari).
1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unita' del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento".
2. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n.142, e'sostituito dal seguente:
"5. Nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti, lo statuto puo' prevedere particolari e piu' accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresi', anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalita' di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale puo' deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' inserito il seguente:
"1-bis. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della provincia puo' demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente del circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al Presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo status del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario".
Art. 9.
(Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato e rapporti tra pubbliche amministrazioni).
1. Quando ragioni di economicita' e di efficienza lo richiedono, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato possono essere situati nel capoluogo di provincia o in altro comune della provincia.
Art. 10.
(Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni).
l. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.
2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze.
3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti.
4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello Stato, della regione e della provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del finanziamento previsto dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
5. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n.890, e' sostituito dal seguente:
"Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso".
6. Dopo il quinto comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.689, e' inserito il seguente:
"La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890".
7. Ciascuna Amministrazione dello Stato individua l'unita' previsionale di base alla quale imputare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative dotazioni di bilancio.
Art. 11.
(Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali).
1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, e' disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalita' per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresi' il numero dei consiglieri necessario per la validita' delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia".
2. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalita' attraverso le quali. fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo altresi' prevedere, per i comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti e per le province, strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti".
3. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3- bis. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attivita' del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, della legge 25 marzo 1993, n.81. Nei comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti lo statuto puo' prevedere la figura del presidente del consiglio".
4. Dopo il comma 6 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' inserito il seguente:
"6-bis. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative".
5. All'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, dopo la parola: "comunale" sono inserite le seguenti: "o provinciale"; dopo le parole: "il sindaco" sono inserite le seguenti: "o il presidente della provincia".
6. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma 7- bis, e' inserito il seguente:
"7-ter. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio".
7. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n.142, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
"1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che la presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unita'".
8. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142, nel testo modificato dal comma 7 del presente articolo, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.
9. All'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituito dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n.81, le parole da: "unitamente" fino alla fine del comma sono soppresse.
10. All'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituito dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n.81, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto disciplina altresi' i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori".
11. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituo dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n.81, e' abrogato.
12. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente:
"3. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti".
13. E' abrogata la legge 13 luglio 1966, n.611. All'attivita' di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n.1002, si applicano gli articoli 11, comma 4, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.
14. Al comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n.127, sono soppresse le parole: "della spalla destra" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo : "Distintivo del presidente della provincia e' una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla".
15. All'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "almeno due quinti dei consiglieri assegnati" sono inserite le seguenti: ", senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia,".
16. All'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
" 2-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2".
Art. 12.
(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).
1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamita' naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n.996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n.66.
Art. 13.
(Autonomia organizzativa, ordinamento del personale e disposizioni in materia di bilancio).
1. All'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.142, prima del comma 1 e' inserito il seguente:
"01. Ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonche' all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacita' di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. E' conseguentemente abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.347. Nell'organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato ai comuni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e' collocato in un ruolo sovrannumerario ad esaurimento in attesa che si rendano liberi posti nell'organico dell'ente di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale".
2. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n.449, le parole: "e che al termine del periodo massimo previsto per la chiamata alle armi non sia stato incorporato," sono soppresse; dopo le parole: "polizia municipale" sono inserite le seguenti: "e delle guardie provinciali"; e dopo le parole: "culturali e ambientali" sono inserite le seguenti: "ad attivita' di vigilanza ittico-venatoria in ambito provinciale, per servizi di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali di interesse dei comuni".
3. All'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, il primo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarita' tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile".
4. Il comma 2 dell'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente:
"2. I comuni e le province deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unita', annualita', universalita' ed integrita', veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. Il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze".
... omissis...
Etichette:
La Democrazia Diretta è Legge da 10 anni
20 dic 2009
Perché la NECESSITA' di una forza popolare organizzata di controllo alle rappresentanze elette? al di fuori di esse?
Perché in mancanza di essa, ovvero del controllo del popolo sovrano sui rappresentanti eletti, che stia al di fuori del sistema rappresentativo, non cambierà mai nulla!!
Oggi è la volta di Antonio Di Pietro, ad essere visto da molti come il Messia di turno che possa fare qualcosa per salvare la politica italiana.
Non voglio mettere in dubbio la sua buona fede (e come la sua anche quella di tanti altri) ma, come ho più volte ritenuto opportuno valutare attentamente, non è la buona o la cattiva fede di chi vuole entrare nel sistema politico/rappresentativo, con le migliori intenzioni, il problema del non cambiamento... ma il sistema politico/rappresentativo in se stesso!
Fermo restando il fatto che una Democrazia in cui sono pochi (rappresentanti eletti) a decidere sempre, non è assolutamente, nemmeno lontanamente, una Democrazia ma bensì un'Oligarchia,... è ancor più riprovevole il fatto che questi pochi eletti (rispetto alle decine di milioni di cittadini elettori) si spendano prevalentemente per sostenere lotte di potere ed esorbitanti privilegi (sempre in costante aumento e indipendentemente dalla condizione socio-economica del paese - pil - produttività - debito pubblico, etc.).
Ma torniamo al succo del ragionamento:
Il sistema politico/rappresentativo non offre nessuna opportunità a chi è ben intenzionato ad affermare la Democrazia, nemmeno se ha un intero partito alle spalle che condivida il suo pensiero. Purtroppo esistono delle cosiddette lobbies di persone che per tutelare i propri interessi, senza troppi scrupoli, non fanno altro che prendere di mira chi è al potere (legislativo-esecuitivo-giudiziario) ovvero tentano di corromperlo.
Stando al potere si è più facilmente minacciati e corruttibili e chi entra a far parte del sistema si trova davanti a due strade... non ce ne sono molte:
1) O ti adegui... e mangi assieme agli altri (mantenendo il potere ed il dominio sulla popolazione - che contribuisce al tuo esagerato benessere) cedendo ai compromessi, alle minacce, alle pressioni ed ai tentativi di corruzione che ti si pongono davanti;
2) Oppure fai l'onesto e cerchi di perseguire gli obbiettivi che ti eri prefissato. Se decidi per quest'ultima opzione non avrai mai, innanzitutto, un'adeguato numero di altri rappresentanti che voteranno i tuoi progetti di legge (quanti colleghi di partito eletti in Parlamento ha Antonio Di Pietro? - ammesso e concesso che tutti i suoi stessi colleghi di partito sostengano le sue proposte)... inoltre rimarrai un poveraccio rispetto agli altri che fra bustarelle e regali vari se la spasseranno di brutto.
Se la natura umana è debole e facilmente vulnerabile alle tentazioni,... rivestendo un ruolo di potere e/o di autorità si sarà più soggetti a tentazioni e proposte che possono anche portare l'individuo più onesto del mondo a qualche forma di scorrettezza (che in questi casi si riversa su milioni di persone).
Se poi l'esercizio del potere è incontrastato possiamo bene immaginare quanto la tentazione possa prendere il sopravvento.
Con una forma/forza di controllo al di fuori della melma politica credo, anzi sono convinto, che chi è al potere (perfino un "semplice" Sindaco) debba per forza rinunciare a qualche scorrettezza.
Chi?... se non i cittadini/elettori/rappresentati/SOVRANI possono esercitare questa forma/forza di controllo sui rappresentanti al potere? Attraverso gli strumenti Costituzionali di Democrazia Diretta... complemento di quella Rappresentativa per giungere ad una vera Democrazia?
Credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che manchi tale controllo.
Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO)
Oggi è la volta di Antonio Di Pietro, ad essere visto da molti come il Messia di turno che possa fare qualcosa per salvare la politica italiana.
Non voglio mettere in dubbio la sua buona fede (e come la sua anche quella di tanti altri) ma, come ho più volte ritenuto opportuno valutare attentamente, non è la buona o la cattiva fede di chi vuole entrare nel sistema politico/rappresentativo, con le migliori intenzioni, il problema del non cambiamento... ma il sistema politico/rappresentativo in se stesso!
Fermo restando il fatto che una Democrazia in cui sono pochi (rappresentanti eletti) a decidere sempre, non è assolutamente, nemmeno lontanamente, una Democrazia ma bensì un'Oligarchia,... è ancor più riprovevole il fatto che questi pochi eletti (rispetto alle decine di milioni di cittadini elettori) si spendano prevalentemente per sostenere lotte di potere ed esorbitanti privilegi (sempre in costante aumento e indipendentemente dalla condizione socio-economica del paese - pil - produttività - debito pubblico, etc.).
Ma torniamo al succo del ragionamento:
Il sistema politico/rappresentativo non offre nessuna opportunità a chi è ben intenzionato ad affermare la Democrazia, nemmeno se ha un intero partito alle spalle che condivida il suo pensiero. Purtroppo esistono delle cosiddette lobbies di persone che per tutelare i propri interessi, senza troppi scrupoli, non fanno altro che prendere di mira chi è al potere (legislativo-esecuitivo-giudiziario) ovvero tentano di corromperlo.
Stando al potere si è più facilmente minacciati e corruttibili e chi entra a far parte del sistema si trova davanti a due strade... non ce ne sono molte:
1) O ti adegui... e mangi assieme agli altri (mantenendo il potere ed il dominio sulla popolazione - che contribuisce al tuo esagerato benessere) cedendo ai compromessi, alle minacce, alle pressioni ed ai tentativi di corruzione che ti si pongono davanti;
2) Oppure fai l'onesto e cerchi di perseguire gli obbiettivi che ti eri prefissato. Se decidi per quest'ultima opzione non avrai mai, innanzitutto, un'adeguato numero di altri rappresentanti che voteranno i tuoi progetti di legge (quanti colleghi di partito eletti in Parlamento ha Antonio Di Pietro? - ammesso e concesso che tutti i suoi stessi colleghi di partito sostengano le sue proposte)... inoltre rimarrai un poveraccio rispetto agli altri che fra bustarelle e regali vari se la spasseranno di brutto.
Se la natura umana è debole e facilmente vulnerabile alle tentazioni,... rivestendo un ruolo di potere e/o di autorità si sarà più soggetti a tentazioni e proposte che possono anche portare l'individuo più onesto del mondo a qualche forma di scorrettezza (che in questi casi si riversa su milioni di persone).
Se poi l'esercizio del potere è incontrastato possiamo bene immaginare quanto la tentazione possa prendere il sopravvento.
Con una forma/forza di controllo al di fuori della melma politica credo, anzi sono convinto, che chi è al potere (perfino un "semplice" Sindaco) debba per forza rinunciare a qualche scorrettezza.
Chi?... se non i cittadini/elettori/rappresentati/SOVRANI possono esercitare questa forma/forza di controllo sui rappresentanti al potere? Attraverso gli strumenti Costituzionali di Democrazia Diretta... complemento di quella Rappresentativa per giungere ad una vera Democrazia?
Credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che manchi tale controllo.
Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO)
Etichette:
Forza popolare organizzata
10 dic 2009
Come riconoscere la buona fede dei PARTITI e le loro reali intenzioni
La Costituzione italiana, come essa stessa recita all'articolo XVIII delle disposizioni transitorie e finali:
"La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come LEGGE FONDAMENTALE della Repubblica
da tutti i cittadini e dagli ORGANI DELLO STATO. (il maiuscolo è il mio).
Organo dello Stato è il Parlamento, costituito da cittadini "eletti" (le virgolette sono d'obbligo - con l'attuale legge elettorale) ovvero esponenti dei PARTITI POLITICI.
Per riconoscere la buona fede e le reali intenzioni degli esponenti dei partiti con elevata visibilità mediatica basta osservare le loro proposte (di legge - di referendum - di rispetto nei confronti delle istituzioni stesse).
Per citare un esempio alcuni attuali esponenti di partito stanno proponendo dei referendum popolari. Apparentemente la cosa è favorevole perché il referendum popolare è uno strumento di Democrazia Diretta che consente ai cittadini di dire l'ultima parola... in armonia con il più ampio concetto di Democrazia, ovvero di Sovranità che appartiene al popolo (art. 1 Cost.).
Dico apparentemente perché in molti casi alcuni esponenti di partito, appoggiati dal proprio stesso partito, non hanno poi fatto il necessario per portare a termine il referendum, ovvero dando un'adeguata informazione ai cittadini per indurli a comprendere il quesito referendario e organizzando un'adeguata raccolta delle firme entro i tempi stabiliti dall'attuale legge (n.352/70) per portare il popolo al voto e consentire il superamento del quorum previsto dalla Costituzione stessa.
Tale apparente interesse, se non portato a compimento attraverso quanto sopra descritto, si rivela in realtà una mera propaganda politico/elettorale... per strappare consensi e nulla più!
Un altro esempio per tastare la buona fede degli esponenti di partito che hanno a cuore veramente la Costituzione italiana e la considerano realmente la legge FONDAMENTALE consiste nella scelta della legge da abrogare attraverso il referendum popolare.
Attualmente abbiamo una legge elettorale, sfornata dal Parlamento (precedente governo Berlusconi - proponente il leghista Calderoli - nel 2007), che in contrasto con gli articoli 56 e 58 della Costituzione non prevede più l'elezione democratica e diretta dei parlamentari attraverso il voto dei cittadini... ma bensì prevede il voto (la scelta) della Coalizione di partiti che, a sua volta eletta, attraverso i segretari dei partiti che fanno parte di detta Coalizione, sceglierà i parlamentari che dovranno legiferare in quella determinata legislatura.
Domanda:
Quale fra i partiti all'opposizione sta proponendo e promuovendo un referendum per abrogare tale schifezza parlamentare? Che io sappia NESSUNO.
Ovviamente perchè fa comodo a TUTTI i partiti questa legge... fa comodo a tutti i partiti che siano essi a scegliere chi mandare in Parlamento, anzichè i cittadini.
Da questo risulta evidente che a nessun partito sta a cuore la Costituzione italiana come legge FONDAMENTALE e che a nessuno sta a cuore il metodo democratico di scelta dei rappresentanti (parlamentari).
Il risultato è che abbiamo dei parlamentari condannati in via definitiva (3° gardo di giudizio), altri indagati e condannati già in 1° grado ed alcuni anche in 2° grado, per un totale di 70 personaggi (fonte www.beppegrillo.it) che legiferano determinando il futuro nostro e dei nostri figli.
Una ragione in più per insistere nell'esercitare la Democrazia Diretta al di fuori delle rappresentanze!!
Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO)
"La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come LEGGE FONDAMENTALE della Repubblica
da tutti i cittadini e dagli ORGANI DELLO STATO. (il maiuscolo è il mio).
Organo dello Stato è il Parlamento, costituito da cittadini "eletti" (le virgolette sono d'obbligo - con l'attuale legge elettorale) ovvero esponenti dei PARTITI POLITICI.
Per riconoscere la buona fede e le reali intenzioni degli esponenti dei partiti con elevata visibilità mediatica basta osservare le loro proposte (di legge - di referendum - di rispetto nei confronti delle istituzioni stesse).
Per citare un esempio alcuni attuali esponenti di partito stanno proponendo dei referendum popolari. Apparentemente la cosa è favorevole perché il referendum popolare è uno strumento di Democrazia Diretta che consente ai cittadini di dire l'ultima parola... in armonia con il più ampio concetto di Democrazia, ovvero di Sovranità che appartiene al popolo (art. 1 Cost.).
Dico apparentemente perché in molti casi alcuni esponenti di partito, appoggiati dal proprio stesso partito, non hanno poi fatto il necessario per portare a termine il referendum, ovvero dando un'adeguata informazione ai cittadini per indurli a comprendere il quesito referendario e organizzando un'adeguata raccolta delle firme entro i tempi stabiliti dall'attuale legge (n.352/70) per portare il popolo al voto e consentire il superamento del quorum previsto dalla Costituzione stessa.
Tale apparente interesse, se non portato a compimento attraverso quanto sopra descritto, si rivela in realtà una mera propaganda politico/elettorale... per strappare consensi e nulla più!
Un altro esempio per tastare la buona fede degli esponenti di partito che hanno a cuore veramente la Costituzione italiana e la considerano realmente la legge FONDAMENTALE consiste nella scelta della legge da abrogare attraverso il referendum popolare.
Attualmente abbiamo una legge elettorale, sfornata dal Parlamento (precedente governo Berlusconi - proponente il leghista Calderoli - nel 2007), che in contrasto con gli articoli 56 e 58 della Costituzione non prevede più l'elezione democratica e diretta dei parlamentari attraverso il voto dei cittadini... ma bensì prevede il voto (la scelta) della Coalizione di partiti che, a sua volta eletta, attraverso i segretari dei partiti che fanno parte di detta Coalizione, sceglierà i parlamentari che dovranno legiferare in quella determinata legislatura.
Domanda:
Quale fra i partiti all'opposizione sta proponendo e promuovendo un referendum per abrogare tale schifezza parlamentare? Che io sappia NESSUNO.
Ovviamente perchè fa comodo a TUTTI i partiti questa legge... fa comodo a tutti i partiti che siano essi a scegliere chi mandare in Parlamento, anzichè i cittadini.
Da questo risulta evidente che a nessun partito sta a cuore la Costituzione italiana come legge FONDAMENTALE e che a nessuno sta a cuore il metodo democratico di scelta dei rappresentanti (parlamentari).
Il risultato è che abbiamo dei parlamentari condannati in via definitiva (3° gardo di giudizio), altri indagati e condannati già in 1° grado ed alcuni anche in 2° grado, per un totale di 70 personaggi (fonte www.beppegrillo.it) che legiferano determinando il futuro nostro e dei nostri figli.
Una ragione in più per insistere nell'esercitare la Democrazia Diretta al di fuori delle rappresentanze!!
Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO)
4 dic 2009
Petizione per richiesta referendum abrogativo - A sostegno della sovranità popolare Art. 1 Cost.
PREAMBOLO
la Costituzione italiana afferma all'articolo XVIII - comma 4 - delle disposizioni transitorie e finali, come testualemente riportato, che:
"La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli ORGANI DELLO STATO".
Organo dello Stato è il Parlamento, che ha il potere di fare le leggi in armonia con la Costituzione italiana (v. legittimità delle leggi).
La Costituzione italiana all'articolo 1 - comma 2 - recita che "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione."
In armonia col concetto più completo di Democrazia, quindi, fra le forme previste dalla Costituzione italiana, a favore del popolo ci sono gli strumenti per esercitare in maniera diretta, ovvero al di fuori delle rappresentanze elette, la sovranità popolare.
Tali strumenti sono chiaramente ed inequivocabilmente esposti agli articoli 50, 71, 75 e 138 della Costituzione italiana, così come testualemente di seguito riportati:
Art. 50:
"Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità."
Art. 71 . comma 2:
"Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli."
Art. 75 - comma 1:
"È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali."
Art. 138 - comma 2:
"Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Dagli articoli sopra indicati si evince, in armonia col più ampio concetto di Democrazia, che è il popolo, in quanto sovrano, a poter decidere quando lasciare ogni decisione ai rappresentanti eletti (Democrazia Rappresentativa) o quando decidere da sé (Democrazia Diretta).
QUESITO REFERENDARIO
Il Parlamento ha emanato in data 25 maggio 1970 la Legge N. 352, per la quale si ipotizza l'illegittimità di alcuni articoli, mediante la quale limitava di fatto l'esercizio dello strumento referendario, ai sensi degli artt. 75 e 138 della Costituzione, e propositivo di legge di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione stessa, ai cittadini al di fuori delle rappresentanze elette, ovvero l'esercizio diretto della sovranità popolare, ovvero gli strumenti di Democrazia Diretta.
L'introduzione di tale legge non è altro che ostruzionismo alla Democrazia Diretta, necessario complemento della Democrazia Rappresentativa, per il semplice fatto che:
imponendo firme autenticate in soli tre mesi di tempo, si sono resi, e sono tuttora, impraticabili ai cittadini sovrani i suddetti strumenti di Democrazia Diretta.
Infatti soltanto organizzazioni partitiche hanno struttura e mezzi economici, fra l'altro prelevati con le tasse dai cittadini sovrani stessi, tali da organizzare raccolte firme autenticate in un limite di tempo così ristretto.
Ritenendo quindi, così, impercorribili le azioni referendaria e propositiva, stabilite dai citati articoli 71, 75 e 138 della Costituzione;
SI CHIEDE
- L'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 della Legge N.352 del 25 maggio 1970
(Nota: a garanzia delle firme dei 500.000 elettori richiedenti i referendum di cui agli artt. 75 e 138 Cost. si applica la Legge sull'autocertificazione);
- L'abrogazione, dopo la parola "elettore", delle parole: "ALLE SEGRETERIE COMUNALI O ALLE CANCELLERIE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. IL FUNZIONARIO PREPOSTO AGLI UFFICI SUDDETTI APPONE AI FOGLI IL BOLLO DELL'UFFICIO, LA DATA E LA PROPRIA FIRMA E LI RESTITUISCE AI PRESENTATORI ENTRO DUE GIORNI DALLA PRESENTAZIONE." di cui al comma 4 dell'articolo 7 della Legge N. 352 del 25 maggio 1970.
(Nota:la presentazione dei fogli di cui al comma 3 dell'articolo 7 della Legga N. 352 del 25 maggio 1970 avverrà avanti alla Corte di Cassazione stessa)
- L'abrogazione, dopo la parola "effettuato", delle parole: "ENTRO TRE MESI DALLA DATA DEL TIMBRO APPOSTO SUI FOGLI MEDESIMI A NORMA DELL'ARTICOLO 7, ULTIMO COMMA. TALE DEPOSITO DEVE ESSERE EFFETTUATO" di cui all'articolo 28 della Legge N. 352 del 25 maggio 1970.
(Nota: non deve esistere nessun limite di tempo per la consegna delle firme dal momento della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della richiesta di referendum).
- L'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 49 della Legge N. 352 del 25 maggio 1970.
(Nota: a garanzia delle firme dei 50.000 elettori proponenti progetti ai sensi dell'articolo 71 Cost. si applica la Legge sull'autocertificazione)
Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO) - 25 aprile 2009
la Costituzione italiana afferma all'articolo XVIII - comma 4 - delle disposizioni transitorie e finali, come testualemente riportato, che:
"La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli ORGANI DELLO STATO".
Organo dello Stato è il Parlamento, che ha il potere di fare le leggi in armonia con la Costituzione italiana (v. legittimità delle leggi).
La Costituzione italiana all'articolo 1 - comma 2 - recita che "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione."
In armonia col concetto più completo di Democrazia, quindi, fra le forme previste dalla Costituzione italiana, a favore del popolo ci sono gli strumenti per esercitare in maniera diretta, ovvero al di fuori delle rappresentanze elette, la sovranità popolare.
Tali strumenti sono chiaramente ed inequivocabilmente esposti agli articoli 50, 71, 75 e 138 della Costituzione italiana, così come testualemente di seguito riportati:
Art. 50:
"Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità."
Art. 71 . comma 2:
"Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli."
Art. 75 - comma 1:
"È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali."
Art. 138 - comma 2:
"Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Dagli articoli sopra indicati si evince, in armonia col più ampio concetto di Democrazia, che è il popolo, in quanto sovrano, a poter decidere quando lasciare ogni decisione ai rappresentanti eletti (Democrazia Rappresentativa) o quando decidere da sé (Democrazia Diretta).
QUESITO REFERENDARIO
Il Parlamento ha emanato in data 25 maggio 1970 la Legge N. 352, per la quale si ipotizza l'illegittimità di alcuni articoli, mediante la quale limitava di fatto l'esercizio dello strumento referendario, ai sensi degli artt. 75 e 138 della Costituzione, e propositivo di legge di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione stessa, ai cittadini al di fuori delle rappresentanze elette, ovvero l'esercizio diretto della sovranità popolare, ovvero gli strumenti di Democrazia Diretta.
L'introduzione di tale legge non è altro che ostruzionismo alla Democrazia Diretta, necessario complemento della Democrazia Rappresentativa, per il semplice fatto che:
imponendo firme autenticate in soli tre mesi di tempo, si sono resi, e sono tuttora, impraticabili ai cittadini sovrani i suddetti strumenti di Democrazia Diretta.
Infatti soltanto organizzazioni partitiche hanno struttura e mezzi economici, fra l'altro prelevati con le tasse dai cittadini sovrani stessi, tali da organizzare raccolte firme autenticate in un limite di tempo così ristretto.
Ritenendo quindi, così, impercorribili le azioni referendaria e propositiva, stabilite dai citati articoli 71, 75 e 138 della Costituzione;
SI CHIEDE
- L'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 della Legge N.352 del 25 maggio 1970
(Nota: a garanzia delle firme dei 500.000 elettori richiedenti i referendum di cui agli artt. 75 e 138 Cost. si applica la Legge sull'autocertificazione);
- L'abrogazione, dopo la parola "elettore", delle parole: "ALLE SEGRETERIE COMUNALI O ALLE CANCELLERIE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. IL FUNZIONARIO PREPOSTO AGLI UFFICI SUDDETTI APPONE AI FOGLI IL BOLLO DELL'UFFICIO, LA DATA E LA PROPRIA FIRMA E LI RESTITUISCE AI PRESENTATORI ENTRO DUE GIORNI DALLA PRESENTAZIONE." di cui al comma 4 dell'articolo 7 della Legge N. 352 del 25 maggio 1970.
(Nota:la presentazione dei fogli di cui al comma 3 dell'articolo 7 della Legga N. 352 del 25 maggio 1970 avverrà avanti alla Corte di Cassazione stessa)
- L'abrogazione, dopo la parola "effettuato", delle parole: "ENTRO TRE MESI DALLA DATA DEL TIMBRO APPOSTO SUI FOGLI MEDESIMI A NORMA DELL'ARTICOLO 7, ULTIMO COMMA. TALE DEPOSITO DEVE ESSERE EFFETTUATO" di cui all'articolo 28 della Legge N. 352 del 25 maggio 1970.
(Nota: non deve esistere nessun limite di tempo per la consegna delle firme dal momento della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della richiesta di referendum).
- L'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 49 della Legge N. 352 del 25 maggio 1970.
(Nota: a garanzia delle firme dei 50.000 elettori proponenti progetti ai sensi dell'articolo 71 Cost. si applica la Legge sull'autocertificazione)
Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO) - 25 aprile 2009
Etichette:
Petizione Online
Dlgs n. 267/2000 - Strumenti di Democrazia Diretta nei Comuni
I Comuni sono OBBLIGATI ad inserire negli Statuti e nei Regolamenti strumenti di partecipazione popolare, anche referendari (v. Democrazia Diretta) in armonia con i principi costituzionali (artt. 50, 71, 75 e 138 Cost.), perché in Italia il POPOLO è sovrano e non i rappresentanti eletti dallo stesso!!!
Bruno Aprile - 25 aprile 2009
________________________________________________-
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 2000;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
-Articolo 1.
1. È approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli.
PARTE I
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto
1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.
Art. 3
Autonomia dei comuni e delle province
1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art. 4
Sistema regionale delle autonomie locali
1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.
3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.
Art. 5
Programmazione regionale e locale
1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.
Art. 6
Statuti comunali e provinciali
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. [ Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale,] lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
(il controllo da parte del competente organo regionale è stato abrogato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
Art. 7
Regolamenti
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
Art. 7-bis
Sanzioni amministrative
(articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003)
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari
(coma introdotto dall'articolo 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003)
2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 8
Partecipazione popolare
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
Art. 9
Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. (Comma abrogato dall'articolo 318 del decreto legislativo n. 152 del 2006)
Art. 10
Diritto di accesso e di informazione
Link: http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/I%20Codici/T_U_E_L/TUEL_index.htm
Alcuni articoli:
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
Bruno Aprile - 25 aprile 2009
________________________________________________-
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 2000;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
-Articolo 1.
1. È approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli.
PARTE I
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto
1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.
Art. 3
Autonomia dei comuni e delle province
1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art. 4
Sistema regionale delle autonomie locali
1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.
3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.
Art. 5
Programmazione regionale e locale
1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.
Art. 6
Statuti comunali e provinciali
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. [ Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale,] lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
(il controllo da parte del competente organo regionale è stato abrogato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
Art. 7
Regolamenti
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
Art. 7-bis
Sanzioni amministrative
(articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003)
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari
(coma introdotto dall'articolo 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003)
2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 8
Partecipazione popolare
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
Art. 9
Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. (Comma abrogato dall'articolo 318 del decreto legislativo n. 152 del 2006)
Art. 10
Diritto di accesso e di informazione
Link: http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/I%20Codici/T_U_E_L/TUEL_index.htm
Alcuni articoli:
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
Etichette:
La Democrazia Diretta nei Comuni è Legge
Per realizzare una vera Democrazia in Italia
Controllare e denunciare le pubbliche amministrazioni e le rappresentanze elette che abusano della fiducia dei cittadini sovrani ed elettori è un doveroso atto di ogni singolo cittadino... per il benessere collettivo e la reale crescita dell'intera nazione.
Bisogna creare una rappresentanza di cittadini elettori (ad es. un Comitato) parallela alla rappresentanza di cittadini eletti che abbia lo scopo di controllare ed, eventualmente, contrastare l'operato e le decisioni prese dalle rappresentanza elette.
Il controllo ed il contrasto di tali decisioni (a livello comunale, provinciale, regionale e, successivamente nazionale) sarà effettuato da singoli distaccamenti che si costituiranno nei vari Comuni, fino a costituire un unico e numeroso Comitato in grado di estendere il controllo ed il contrasto anche a livello nazionale.
Tale controllo e contrasto, non necessariamente capillare, sarà esercitato nella più assoluta legalità e legittimità, ogniqualvolta le rappresentanze elette proporranno o prenderanno delle decisioni che contrastino la sovranità popolare.
Saranno considerate contrarie alla sovranità popolare dal Comitato, tutte le proposte e le decisioni delle rappresentanze elette che non terranno conto delle richieste presentate dal Comitato, anche attraverso i singoli Comitati locali, attraverso Petizioni (art. 50 Cost.), Proposte di legge di iniziativa popolare (art. 71 Cost.), Referendum abrogativi (art. 75 Cost.) e Referendum abrogativi delle Leggi di revisione Costituzionale (art. 138 Cost.).
Il Comitato userà, come strumento di valutazione, la Costituzione italiana.
Il Comitato si basa, tassativamente, sulla ferma e solida convinzione che la democrazia senza alcun controllo sulle rappresentanza elette non potrà mai esistere.
Il Comitato si basa inoltre sulla ferma e solida convinzione che non si può esercitare nessun controllo delle rappresentanza elette all'interno di esse, ovvero candidandosi ad ogni tipo di elezione, ma bensì rimanendo al di fuori e neutrali al sistema politico rappresentativo.
Non potranno essere quindi membri del Comitato:
- i cittadini eletti a qualsiasi carica di rappresentanza;
- i cittadini che si candidano a qualsiasi tipo di elezione per ricoprire una qualsiasi carica di rappresentanza, sia essa a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, ad esclusione, in quanto già neutrali, dei cittadini facenti parte dell'Organo Giudiziario.
Non sono ammessi i cittadini che si candidano a qualsiasi tipo di elezione per un palese conflitto di interessi (non si può controllare il controllore e, contemporaneamente farne parte, e non si può nemmeno sostenere che entrando all'interno delle rappresentanze elette si possano svolgere entrambe le funzioni di controllore e controllato).
- Possono far parte del Comitato, invece, i cittadini che fanno parte dell'elettorato attivo, per il semplice fatto che non si ritiene opportuno negare la libertà di voto a nessuno.
I cittadini convinti quindi che:
- entrando a far parte del sistema politico rappresentativo (a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale) non si potrà mai cambiare nulla e non si potrà mai avere una democrazia:
- ritengono necessaria una forma di controllo sulle rappresentanza elette che stia al di fuori di esse.
- sono delusi o stanchi o sfiduciati di tutti gli schieramenti eletti, sia essi di estrema destra, centro/destra - destra - centro - centro/sinistra - sinistra - estrema/sinistra quindi apolitici, possono far parte del Comitato Cittadino Democrazia Diretta.
____________________________________________________________________
I partiti, i movimenti, le liste civiche elette ad amministrare Comuni, Province e Regioni che volessero collaborare con i cittadini contribuirebbero sicuramente a realizzare la vera Democrazia ed a ridurre quel conflitto di interessi legato alla politica che di tutto sta tutelando fuorché gli interessi della popolazione locale e nazionale.
Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO)
Bisogna creare una rappresentanza di cittadini elettori (ad es. un Comitato) parallela alla rappresentanza di cittadini eletti che abbia lo scopo di controllare ed, eventualmente, contrastare l'operato e le decisioni prese dalle rappresentanza elette.
Il controllo ed il contrasto di tali decisioni (a livello comunale, provinciale, regionale e, successivamente nazionale) sarà effettuato da singoli distaccamenti che si costituiranno nei vari Comuni, fino a costituire un unico e numeroso Comitato in grado di estendere il controllo ed il contrasto anche a livello nazionale.
Tale controllo e contrasto, non necessariamente capillare, sarà esercitato nella più assoluta legalità e legittimità, ogniqualvolta le rappresentanze elette proporranno o prenderanno delle decisioni che contrastino la sovranità popolare.
Saranno considerate contrarie alla sovranità popolare dal Comitato, tutte le proposte e le decisioni delle rappresentanze elette che non terranno conto delle richieste presentate dal Comitato, anche attraverso i singoli Comitati locali, attraverso Petizioni (art. 50 Cost.), Proposte di legge di iniziativa popolare (art. 71 Cost.), Referendum abrogativi (art. 75 Cost.) e Referendum abrogativi delle Leggi di revisione Costituzionale (art. 138 Cost.).
Il Comitato userà, come strumento di valutazione, la Costituzione italiana.
Il Comitato si basa, tassativamente, sulla ferma e solida convinzione che la democrazia senza alcun controllo sulle rappresentanza elette non potrà mai esistere.
Il Comitato si basa inoltre sulla ferma e solida convinzione che non si può esercitare nessun controllo delle rappresentanza elette all'interno di esse, ovvero candidandosi ad ogni tipo di elezione, ma bensì rimanendo al di fuori e neutrali al sistema politico rappresentativo.
Non potranno essere quindi membri del Comitato:
- i cittadini eletti a qualsiasi carica di rappresentanza;
- i cittadini che si candidano a qualsiasi tipo di elezione per ricoprire una qualsiasi carica di rappresentanza, sia essa a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, ad esclusione, in quanto già neutrali, dei cittadini facenti parte dell'Organo Giudiziario.
Non sono ammessi i cittadini che si candidano a qualsiasi tipo di elezione per un palese conflitto di interessi (non si può controllare il controllore e, contemporaneamente farne parte, e non si può nemmeno sostenere che entrando all'interno delle rappresentanze elette si possano svolgere entrambe le funzioni di controllore e controllato).
- Possono far parte del Comitato, invece, i cittadini che fanno parte dell'elettorato attivo, per il semplice fatto che non si ritiene opportuno negare la libertà di voto a nessuno.
I cittadini convinti quindi che:
- entrando a far parte del sistema politico rappresentativo (a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale) non si potrà mai cambiare nulla e non si potrà mai avere una democrazia:
- ritengono necessaria una forma di controllo sulle rappresentanza elette che stia al di fuori di esse.
- sono delusi o stanchi o sfiduciati di tutti gli schieramenti eletti, sia essi di estrema destra, centro/destra - destra - centro - centro/sinistra - sinistra - estrema/sinistra quindi apolitici, possono far parte del Comitato Cittadino Democrazia Diretta.
____________________________________________________________________
I partiti, i movimenti, le liste civiche elette ad amministrare Comuni, Province e Regioni che volessero collaborare con i cittadini contribuirebbero sicuramente a realizzare la vera Democrazia ed a ridurre quel conflitto di interessi legato alla politica che di tutto sta tutelando fuorché gli interessi della popolazione locale e nazionale.
Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO)
Iscriviti a:
Post (Atom)
Domanda di adesione
Per iscriversi al CCDD: scaricare il modulo di adesione, stamparlo, compilarlo e inviarlo via e-mail nella modalità indicata nel modulo stesso.