Da quando è stato concesso al popolo sovrano di utilizzare il Referendum abrogativo di cui all'art. 75 della Costituzione italiana, ovvero dall'entrata in vigore della sua legge attuativa nel 1970 (L. 352/70), chi proponeva Referendum abrogativo era qualche politico/partito all'opposizione (in minoranza) e chi era al governo (maggioranza) incitava sempre i cittadini elettori (in teoria titolari del referendum) ad astenersi per non far raggiungere il quorum richiesto e quindi invalidare il referendum (per non ottenere quindi il parere del popolo sovrano).
Di Referendum in Italia se ne sono effettuati quando hanno governato TUTTI (centro, destra, sinistra) e quindi TUTTE le forze politiche hanno attuato la loro campagna astensionistica quando erano al potere.
Cosa dicono la Costituzione e le leggi in merito a tale atteggiamento operato dai rappresentanti eletti ?
Art . 28 Cost.
"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici."
Il voto referendario abrogativo è un diritto del cittadino?
Art. 54 Cost. comma 2:
"I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge."
I rappresentanti eletti devono garantire ed agevolare i diritti dei cittadini elettori di esprimere il loro voto attraverso il referendum abrogativo?
Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche:
Art. 98
"Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di
qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000."
Legge 25 maggio 1970, n. 352.
Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo
Art. 50
"Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero."
Art. 51
"Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.
Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.
Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum."
11 giugno 2011
Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO) - CCDD Comitato Cittadino Democrazia Diretta
Abbiamo, se non la migliore, certamente una delle migliori Costituzioni , sia nella parte dei principi fondamentali dei diritti e dei doveri, che nella parte ordinamentale in cui si delinea la struttura dell'apparato politico istituzionale dello Stato con la divisione dei “tre” poteri e con una serie di norme e ordinamenti aventi la funzione di tutelare e salvaguardare la “democrazia” ed il diritto di esercizio della sovranità del popolo che si deve esprime attraverso i suoi portavoce “eletti” (non nominati) nelle sedi istituzionali, le norme dettate dalla Costituzione sono concepite per instaurare una “democrazia reale compiuta”.
RispondiEliminaPenso siamo tutti d'accordo pero che non dipende solo dalla Costituzione bensì anche da “chi gestisce” le sue norme, da chi decide nelle istituzioni e da chi amministra i beni comuni che secondo la Costituzione sono funzioni pertinenti al "popolo sovrano", ma penso che siamo altresì tutti d'accordo nel ritenere ed affermare che allo stato attuale l'esercizio della sovranità e quindi la gestione di tutte le funzioni, il popolo l'ha delegata ai "partiti" anziché esercitarla e gestirla in proprio.
domande:
Perché ci ostiniamo a delegare ai partiti la scelta degli esponenti al Parlamento e al Governo se nella Costituzione non si da ai partiti alcun ruolo ed alcuna funzione nell'apparato istituzionale dello Stato ???
In Italia ci sono “20 regioni” dette anche “circoscrizioni regionali “ ebbene perché non attuiamo la Costituzione pretendendo un “Parlamento di Regioni” e non di partiti ??
Per “Parlamento di Regioni” intendo l'istituzione parlamentare composta da cittadini eletti, su criteri di competenza, ciascuno dalla collettività regionale nella propria regione di residenza e non per la appartenenza ideologica partitica, religiosa o per la origine etnica del candidato ma per il suo programma , per le sue idee, la sua integrità morale e a ciascuna regione sia assegnato un numero di seggi proporzionale al numero degli abitanti.
Ne viene di conseguenza che lo stesso criterio si adoperi per la composizione dei consigli e giunte regionali e per la composizione dei consigli e giunte comunali , cioè saranno i cittadini dei comuni (accorpando i comuni con numero abitanti inferiore ad una quota da stabilire) ad eleggere tra i candidati residenti nel comune stesso, coloro che andranno a comporre il consiglio e la giunta regionale e saranno i cittadini delle “comunità locali” (dette anche “circoscrizioni locali” corrispondenti per la maggiore a quelle parti territoriali definiti quartieri, rioni, contrade, borghi che compongono un comune ) ad eleggere tra i candidati ivi residenti, coloro che andranno a comporre il consiglio e la giunta comunale.
In ambedue i casi, come per il Parlamento, il numero dei seggi per ogni circoscrizione, a cui il collegio istituzionale fa riferimento, sia proporzionale al numero degli abitanti della circoscrizione stessa.
Non si tratta di abolire i partiti che sono espressione del libero pensiero e della libertà di associazione, ma si tratta di "allontanarli" dalle istituzioni togliendo a loro la "delega" ad esercitare la sovranità per conto nostro
marco turco
http://marcoturco.jimdo.com/
Il popolo in democrazia non deve potersi esprimere solo attraverso dei rappresentanti. Questa può essere una forma ma non LA forma perché non sarebbe democrazia compiuta. Non importa se eletti o nominati, anche se c'è una differenza sostanziale poiché nel secondo caso ci troviamo di fronte ad una palese illegittimità costituzionale. Il popolo deve anche poter decidere direttamente e senza rappresentanti (v. Svizzera). In quanto alla separazione dei poteri non serve a nulla fino a quando i cittadini sovrani non hanno diritto e potere di accesso alle istituzioni più importanti dei tre poteri (Corte Costituzionale, CSM, Revoca dei Ministri, etc.). Sono questioni da studiare a fondo e su cui porvi rimedio perché è vero che abbiamo una Costituzione molto buona ma è anche vero che ha dei bug che necessitano dei debug
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