La Costituzione è Legge fondamentale dello Stato italiano (art. XVIII disp. trans. e finali)

La Democrazia è Sovranità che appartiene al Popolo (art. 1 Cost.)... che la esercita nelle forme stabilite dalla stessa.

Tali forme comprendono la Democrazia Rappresentativa (art. 55 Cost.) esercitata dai cittadini eletti; e la Democrazia Diretta (artt. 50, 56, 58, 71, 75, 102 e 138) esercitata dai cittadini NON eletti.

Senza entrambe queste due forme non ci sarà mai nessuna Democrazia ma soltanto una Oligarchia.

2 mag 2012

Referendum comunali senza quorum? Presto la raccolta firme per ottenerli


Copiamo e incolliamo dalla fonte:
Corriere di Sesto

Da Dario Rinco riceviamo e pubblichiamo:

Spett.le redazione
vi comunichiamo che il comitato promotore ha depositato il giorno 23 aprile 2012, all’ufficio protocollo del Comune, la documentazione per la richiesta di indire un referendum abrogativo per l’eliminazione del quorum previsto nel “regolamento comunale per la consultazione dei cittadini ed i referendum”.

Sentire le risposte date, ieri sera 1 maggio 2012 presso spazio arte, dai candidati sindaci sui limiti della partecipazione dei cittadini previsti dallo statuto comunale, attendiamo tutti coloro che si sono dichiarati favorevoli all’azzeramento del quorum a sostenerci nella fase di raccolta firme, necessaria per completare la richiesta di indire la consultazione popolare, che inizierà non appena riceveremo i relativi moduli vidimati dal segretario generale del comune di Sesto San Giovanni.

Queste le argomentazioni a supporto del referendum abrogativo:

Argomentazioni per la richiesta di referendum abrogativo del quorum di partecipazione nei referendum:

Il “quorum” della partecipazione del 50%+1 degli aventi diritto al voto per la validità del referendum, snatura il concetto di Democrazia che si basa sul governo diretto della maggioranza dei cittadini sovrani e responsabili, che partecipano su un piano di parità alle scelte di governo (Autogoverno) e non sui non partecipanti, essendo il Comune di Sesto San Giovanni una ASSOCIAZIONE DI CITTADINI SOVRANI . Il quorum del 50%+1 è chiaramente indicativo della volontà dei partiti di porre ostacoli ingiustificati all’accertamento della volontà della maggioranza dei Cittadini sovrani e responsabili che intendono partecipare al governo della Comunità, in quanto ASSOCIAZIONE giuridica volontaria, e non feudo di partiti. Il quorum per la validità delle consultazioni, del resto, non esiste per l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali, né per le elezioni politiche o amministrative. Questo dimostra che quando si tratta di partiti e non di cittadini, si può governare con percentuali di consenso inferiori al 50% degli aventi diritto al voto. Pretendere quindi un’affluenza del 50% + 1 dei votanti, affinché la consultazione referendaria possa considerarsi valida, equivale a conferire un ingiustificato potere giuridico ai non partecipanti al referendum stesso, il che, come dovrebbe essere noto ad ognuno, è il contrario dello spirito della Democrazia ed una palese violazione del libero esercizio di un diritto naturale costituzionalmente sancito dalla Costituzione che recita : “La Sovranità appartiene al popolo….”.

E’ necessario considerare che l’elettorato, prendendo coscienza che una piccola minoranza potrebbe incidere su deliberazioni importanti che lo riguardano, con molta probabilità si guarderebbe bene dal disertare le urne e diventerebbe maggiormente responsabile delle scelte compiute nell’interesse della collettività.

In Democrazia il voto non è la firma di una cambiale in bianco da parte degli aventi diritto nei confronti dei rappresentanti per la durata della legislatura, ma un mandato revocabile di rappresentanza in cui i Cittadini riservano per sé un potere maggiore di quello che conferiscono agli eletti (contratto politico o di federazione). Considerato poi che i cittadini eleggono, e pagano, un Sindaco e relativi Assessori e Consiglieri comunali per delegare loro alcune decisioni, costoro non possono arrogarsi il potere di deliberare anche quando gli elettori, attraverso il referendum, intendono decidere da sé.
Infatti, se un referendum è abrogativo o consultivo o propositivo lascia successivamente il dibattito e la conseguente votazione al Consiglio, questo, come ampiamente dimostrato a livello nazionale, può anche deliberare in senso opposto al risultato del referendum, violando la Sovranità popolare garantita dall’art. 1 comma 2 della Costituzione.
Ancor più importante: poiché i Cittadini che votano un referendum si trasformano, per quel progetto ed in quel momento, in legislatori (Democrazia = governo del popolo), può esserci qualcun altro che dibatte e delibera, dopo di loro, su quell’argomento?

Va infine rilevato che, ratificando obbligatoriamente i consiglieri il risultato del referendum, formalmente la decisione è loro. Non si contravviene quindi a nessun dettame di legge. Soprattutto è fatto salvo anche il principio di “rappresentatività” così caro all’attuale ordinamento. Infatti, quale migliore modo di deliberare da parte dei rappresentanti dell’elettorato, se non in sintonia con quanto ha espresso la maggioranza del corpo elettorale.

E’ interessante notare che per la validità dei referendum costituzionali non è stata subordinata, dai padri costituenti, a nessun quorum di partecipazione, vale a dire che contano i “SI’” e i “NO” a prescindere dalla validità dei votanti. Contano, come è giusto che sia, solo i cittadini che si sono informati, che hanno dedicato tempo ed energie a comprendere il testo che viene loro sottoposto e che decidono di andare a votare. Il premio che gli elettori informati e consapevoli ottengono è che il loro voto non può essere sconfitto dall’astensionismo, più o meno furbesco, di elettori disinteressati, apatici, indifferenti oppure opportunisti, che contano sull’astensionismo fisiologico di chi, per varie ragioni, non può e non riesce a esprimere il suo voto.

E’ evidente che gli oppositori di un qualsiasi quesito referendario hanno gioco facile. E’ loro sufficiente invitare gli elettori all’astensione e, con un tasso abituale di astensionismo che è intorno al 25%, basta convincere poco più di un altro 25% degli elettori a non recarsi alle urne per impedire il conseguimento del quorum. In questo modo gli elettori astensionisti espropriano gli elettori partecipanti e condannano il referendum all’irrilevanza politica con conseguenze complessivamente negative per la democrazia. Un referendum con un quorum è da ritenersi uno strumento spuntato la cui sostanziale inutilizzabilità impoverisce la democrazia. L’ultimo referendum del 1° aprile 2012 a Cusano Milanino, dove sindaco e consiglieri di maggioranza invitavano i cittadini all’astensione, ne è un esempio.

In Italia esistono decine di comuni che da anni hanno adeguato il proprio statuto comunale azzerando il quorum per i referendum (il primo è stato Ortisei (Bolzano) nel 2006) o che prevedono un quorum basso (ad esempio come a Caronno Pertusella (Varese) 10%) . Il 20 gennaio 2012 il comune di Sassello (Savona) si è aggiunto a questa lista togliendo il quorum dai referendum. Certo un conto è lavorare in un piccolo Comune, un altro in un Comune come Sesto San Giovanni che conta oltre 60.000 iscritti alle liste elettorali. Questo è vero, ma quel che conta è se c’è o meno la volontà di venire incontro ai cittadini, di volerli ascoltare e far sì che riprendano ad aver fiducia nelle istituzioni.

Restando a vostra disposizione per maggiori informazioni e/o chiarimenti al n. 02 24309685, cogliamo l’occasione per poregre distinti saluti.

Dario Rinco
coordinatore comitato referendario

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