Il 2° comma dell’articolo 1 della Costituzione italiana recita:
“
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”
Sviluppiamo:
A chi appartiene la sovranità? Al popolo!
Come la esercita? Nelle forme e nei limiti della Costituzione stessa!
Quali sono le forme ed i limiti stabiliti dalla Costituzione? Quelli stabiliti dagli artt. 55 e segg. e art. 92 e segg.
Ora se il Parlamento ha il potere/delega di fare le leggi e di decidere, in rappresentanza del popolo (democrazia rappresentativa) lo deve/può fare in armonia con la volontà popolare.
Si tratta di stabilire se è prevista una forma di manifestazione della volontà popolare a prescindere da quella della rappresentanza eletta (Parlamento).
Nella Costituzione italiana, in armonia col concetto di democrazia (sovranità esercitata dal popolo), esistono infatti dei principi che consentono la manifestazione della volontà popolare. Tali principi sono esposti agli artt. 50, 71, 75, 138.
Art. 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
La Petizione è una richiesta ufficiale (se fatta come si deve) che viene fatta dalla popolazione alla rappresentanza che non può essere ignorata, poiché è uno strumento che consente al popolo di esercitare, come giusto che sia, l’esercizio diretto della sovranità stabilita dall’art. 1.
Ignorare le petizione significa ignorare la sovranità popolare e cade il concetto di rappresentanza. Quindi il Parlamento che ignora tale diritto o le richieste fatte da parte della popolazione si eleva alla funzione di sovrano anziché rimanere nella funzione di rappresentante (del popolo sovrano).
Art. 71
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Il Popolo può proporre al Parlamento dei progetti o disegni di legge, ben redatti anch’essi in articoli e commi, che il Parlamento non può ignorare a priori. In caso di inammissibilità di tali progetti di legge è tenuto a giustificarne e spiegarne le ragioni… ma non a ignorali (i motivi sono gli stessi esposti sopra).
Inoltre, il Parlamento, ha introdotto delle leggi che impediscono di fatto al popolo l’esercizio di tale diritto poiché ha imposto l’autentica delle firme entro un termine di tempo che non può essere mai soddisfatto dai cittadini che propongono tali progetti o disegni di legge. Solo un’organizzazione partitica ha la struttura ed i fondi (grazie sono soldi del popolo stesso) per organizzare tali raccolte firme autenticate entro detti tempi stabiliti.
Torniamo sempre lì. Se solo i partiti, che sono gli stessi che compongono il Parlamento, possono fare questo... dov’è la possibilità di utilizzo di tale strumento, da parte del popolo, che esula dalla rappresentanza eletta? Non è ostruzionismo alla sovranità stabilita dall’articolo 1 della Costituzione? Non è questo un raggiro? Un’usurpazione della sovranità popolare?
Art.75
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Anche in questo caso, con l’autentica delle firme entro un troppo ristretto limite di tempo, il Parlamento ha fatto la stessa cosa descritta al commento relativo all’art. 71.
C’è da aggiungere inoltre che: per citare due soli esempi (Abolizione del Ministero dell’Agricoltura e del finanziamento pubblico ai partiti), sono stati spesi miliardi (denaro dei cittadini stessi) per organizzare ed indire referendum popolari che, nonostante l’abrogazione delle leggi sottoposte alla volontà del popolo, che si è espresso favorevole a tali abrogazioni, sono state reintrodotte senza nemmeno parlarne o chiedere il parere del popolo… ovvero senza giustificarne dovutamente le eventuali necessità della loro reintroduzione. Inoltre aggiungo che, a prescindere da tali eventuali necessità (e sottolineo eventuali), ciò che è stato deciso per volontà costituzionalmente prevista del popolo non DEVE più essere reintrodotto. Queste realtà oltre che dimostrare chiaramente, al di là dell’ostruzionismo già descritto sopra per rendere accessibile al popolo il referendum abrogativo, ha dimostrato l’assoluto disprezzo della sovranità popolare.
Art. 138 (2° comma relativo alle leggi di revisione della Costituzione):
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Anche in questo caso vale quanto detto per gli artt. 71 e 75. Ostruzionismo ed oltraggio alla sovranità popolare.
Per concludere:
L’unico strumento che (per Costituzione) ad oggi consente al popolo di esercitare in maniera diretta la sovranità stabilita dall’art. 1 è la "Petizione" (art. 50).
Benché, che io sappia, questa non abbia obbligo di firme autenticate e limiti di tempo per la presentazione è comunque un esercizio diretto della sovranità popolare che il Parlamento farebbe bene a considerare ed a rispettare, poiché è comunque la manifestazione della volontà popolare.
Bisognerebbe quindi, a mio avviso, in qualità di cittadini sovrani, adoperarsi per far rimuovere per primi quegli ostacoli posti riguardo agli artt. 71, 75 e 138 ed essere più attivi ed attenti ad ogni tentativo del Parlamento di promuovere leggi che attentano alla Costituzione e leggi cosiddette "ad personam”- leggi che non riguardano sicuramente gli interessi della collettività ma, prevalentemente, gli interressi di alcuni esponenti della classe politica/rappresentativa, di certe categorie e di certe lobbies.
Senza una forza giuridica popolare parallela a quella rappresentativa, che abbia un compito di controllo e contrasto su quest’ultima non si potranno avere che peggioramenti. E mi sembra che si stiano già notando e concretizzando.
Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO)
Comitato di cittadini al di fuori di ogni rappresentanza eletta, partito, movimento politico e/o lista civica, per sensibilizzare i cittadini ignari e le amministrazioni inadempienti, riguardo alla Democrazia Diretta, forma complementare e indispensabile della Democrazia Rappresentativa, per ottenere la vera Democrazia (sovranità popolare) come stabilità dall'art. 1 della Costituzione italiana (legge fondamentale dello Stato)
La Costituzione è Legge fondamentale dello Stato italiano (art. XVIII disp. trans. e finali)
La Democrazia è Sovranità che appartiene al Popolo (art. 1 Cost.)... che la esercita nelle forme stabilite dalla stessa.
Tali forme comprendono la Democrazia Rappresentativa (art. 55 Cost.) esercitata dai cittadini eletti; e la Democrazia Diretta (artt. 50, 56, 58, 71, 75, 102 e 138) esercitata dai cittadini NON eletti.
Senza entrambe queste due forme non ci sarà mai nessuna Democrazia ma soltanto una Oligarchia.
Tali forme comprendono la Democrazia Rappresentativa (art. 55 Cost.) esercitata dai cittadini eletti; e la Democrazia Diretta (artt. 50, 56, 58, 71, 75, 102 e 138) esercitata dai cittadini NON eletti.
Senza entrambe queste due forme non ci sarà mai nessuna Democrazia ma soltanto una Oligarchia.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Domanda di adesione
Per iscriversi al CCDD: scaricare il modulo di adesione, stamparlo, compilarlo e inviarlo via e-mail nella modalità indicata nel modulo stesso.
Nessun commento:
Posta un commento