Di seguito riporto una parte di Statuto comunale di un Comune d'Italia con il quale l'Amministrazione comunale pensa, forse, di avere adempiuto al Dlgs 267/00 riguardante la PARTECIPAZIONE POPOLARE (Democrazia Diretta?) dimostrando, forse, di riconoscere la sovranità dei cittadini (art. 1 Cost.)
N.B.
Tutti gli Statuti dei Comuni che ho finora avuto modo di esaminare, che hanno debolmente applicato tale legge (esistente da ben 10 anni), si sono comportati allo stesso modo.
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ARTICOLO 6
INIZIATIVA POPOLARE
1. I soggetti di cui al precedente articolo 3 esercitano l’iniziativa degli atti di
competenza del Consiglio comunale presentando una proposta di
deliberazione accompagnata da una relazione illustrativa sottoscritta con
le firme di trecento elettori raccolte nei tre mesi precedenti il deposito.
2. Il Consiglio comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa
popolare nei tempi stabiliti dalla Conferenza dei capigruppo e comunque
non oltre tre mesi dal deposito del testo, sottoscritto presso la Segreteria
generale.
3. Un rappresentante dei sottoscrittori ha facoltà di illustrare la proposta alla
Commissione consiliare competente.
4. Le proposte di cui al precedente comma 1 sono equiparate alle proposte di
deliberazione ai fini dei pareri previsti dalle normative vigenti.
ARTICOLO 7
CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE
1. Il Comune può consultare la popolazione, o parti di questa, e comunque
limitatamente su materia di esclusiva competenza locale in ragione
dell’oggetto della consultazione medesima, secondo modalità idonee allo
scopo, che vengono disciplinate dal regolamento. Lo stesso può prevedere
l’utilizzo dei mezzi informatici e telematici e deve, comunque, prevedere
adeguate forme di pubblicità.
2. La consultazione è indetta dal Consiglio Comunale su proposta di un
quarto dei suoi componenti o della Giunta Comunale e non può avere
luogo in coincidenza con scadenze elettorali politiche, comunali e
circoscrizionali.
3. Il Sindaco provvede a che le risultanze della consultazione siano
tempestivamente trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale
affinché vengano prontamente esaminate dal Consiglio stesso secondo le
modalità individuate dal regolamento. Alle valutazioni consiliari delle
risultanze ed agli eventuali atti consequenziali viene data adeguata
pubblicità.
ARTICOLO 8
REFERENDUM CONSULTIVO
1. Il Sindaco indice il referendum consultivo su richiesta dei due terzi del
Consiglio Comunale o su richiesta di 500 cittadini iscritti nelle liste
elettorali del Comune su questioni di rilevanza generale attinente alla
competenza comunale.
Il Sindaco indice, altresì, il referendum propositivo quando lo richiedano
500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. La richiesta deve
essere proposta da un comitato promotore composto da almeno 20
cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Il quesito, illustrato nella proposta, con riferimento al quale deve avvenire
la raccolta delle firme in un arco di tempo non superiore a tre mesi deve
essere formulato in modo chiaro ed univoco.
3. I Referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale,
non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo statuto, i regolamenti del Consiglio comunale;
b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe (rette, contributi ed altri
prelievi);
d) i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di
prestiti;
e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei
rappresentanti del Comune presso Enti, aziende o istituzioni
(provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o
decadenze o, comunque, persone);
f) gli atti relativi al personale del Comune;
g) gli oggetti sui quali il consiglio deve esprimersi entro termini
stabiliti dalla legge;
h) i provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili,
permute, appalti o concessioni;
i) gli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose.
4. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende
l’attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con delibera
adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida
altrimenti per ragioni di particolare necessità ed urgenza.
5. La proposta, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di
ammissibilità di un comitato di garanti. Se la proposta viene giudicata
ammissibile, il Comitato giudicherà, dopo la raccolta delle firme, sulla
regolarità delle sottoscrizioni. Il Comitato è presieduto dal Segretario
Generale, ed è composto da due membri in possesso di Laurea in
Giurisprudenza con esperienza nell’esercizio della professione di
Avvocato designati a votazione palese dal Consiglio Comunale di cui
uno espressione della minoranza.
6. Il Consiglio comunale deve pronunciarsi sull’oggetto del referendum
entro 30 giorni dalla data di proclamazione dei risultati se ha partecipato
al voto almeno il cinquanta per cento dei cittadini iscritti nelle liste
elettorali del Comune.
7. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un
anno e su non più di sei quesiti. I referendum non possono essere indetti
nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né
possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
8. La consultazione relativa a tutte le richieste di referendum presentate nel
corso dell’anno solare sono effettuate in un unico turno e nella stessa
giornata, nei primi tre mesi dell’anno successivo.
9. Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano
già formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni.
10. Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, il
Consiglio comunale abbia deliberato sul medesimo oggetto e nel senso
richiesto dal comitato promotore, il referendum non ha più corso.
11. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità
per la raccolta e l’autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle
operazioni di voto. Il regolamento determina, altresì, le modalità per
l’informazione dei cittadini sul referendum e per lo svolgimento della
campagna referendaria.
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Commento all'art. 8 (Referendum consultivo):
comma 3, estrapolo:
I Referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale,
non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo statuto, i regolamenti del Consiglio comunale;
b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe (rette, contributi ed altri
prelievi);
d) i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di
prestiti;
e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei
rappresentanti del Comune presso Enti, aziende o istituzioni
(provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o
decadenze o, comunque, persone);
f) gli atti relativi al personale del Comune;
g) gli oggetti sui quali il consiglio deve esprimersi entro termini
stabiliti dalla legge;
h) i provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili,
permute, appalti o concessioni;
i) gli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose.
Commento:
Praticamente i 20 cittadini del Comune di Noto, proponenti all'amministrazione un Referendum consultivo, che avranno raccolto le 500 firme previste degli altri cittadini di Noto, su cosa potranno chiedere di essere consultati?... sull'aria fritta?
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comma 4, estrapolo:
"Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende
l’attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con delibera
adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida
altrimenti per ragioni di particolare necessità ed urgenza."
Commento:
Che significa?
Se i 20 proponenti il referendum hanno raccolto le 500 firme necessarie, ritenute valide, ed è stato indetto quindi Referendum, questo può essere poi sospeso se i 2/3 dei consiglieri comunali o della Giunta comunale delibera in via provvisoria ed urgente quello che vuole?
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comma 6, estrapolo:
"Il Consiglio comunale deve pronunciarsi sull’oggetto del referendum
entro 30 giorni dalla data di proclamazione dei risultati se ha partecipato
al voto almeno il cinquanta per cento dei cittadini iscritti nelle liste
elettorali del Comune."
Commento:
Il Consiglio deve pronunciarsi... ma... in maniera vincolante al risultato del referendum? Non è specificato. Il referendum consultivo è una consultazione e basta... se i cittadini non hanno modo di chiedere una nuova azione deliberativa da solo non serve a un cazzo... può trasformarsi in una semplice presa in giro che da appunto la parvenza ai cittadini di poter contare qualcosa... nulla più.
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comma 10, estrapolo:
"Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, il
Consiglio comunale abbia deliberato sul medesimo oggetto e nel senso
richiesto dal comitato promotore, il referendum non ha più corso."
Commento:
Che potere hanno i cittadini rispetto a quello degli amministratori se questi ultimi deliberano diversamente PRIMA di dar luogo al Referendum?
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comma 11, estrapolo:
"Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità
per la raccolta e l’autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle
operazioni di voto. Il regolamento determina, altresì, le modalità per
l’informazione dei cittadini sul referendum e per lo svolgimento della
campagna referendaria."
Commento:
Il Regolamento cosa dice in merito? E' ancora da modificare :-)
CONCLUSIONI:
Ma stiamo scherzando? La partecipazione dei cittadini è una cosa... la sovranità dei cittadini è un'altra cosa.
Bruno Aprile - Locate Varesino (CO) - tel. 3472954867 - CCDD Comitato Cittadino Democrazia Diretta - http://comitatocittadinodemocraziadiretta.blogspot.com/
Comitato di cittadini al di fuori di ogni rappresentanza eletta, partito, movimento politico e/o lista civica, per sensibilizzare i cittadini ignari e le amministrazioni inadempienti, riguardo alla Democrazia Diretta, forma complementare e indispensabile della Democrazia Rappresentativa, per ottenere la vera Democrazia (sovranità popolare) come stabilità dall'art. 1 della Costituzione italiana (legge fondamentale dello Stato)
La Costituzione è Legge fondamentale dello Stato italiano (art. XVIII disp. trans. e finali)
La Democrazia è Sovranità che appartiene al Popolo (art. 1 Cost.)... che la esercita nelle forme stabilite dalla stessa.
Tali forme comprendono la Democrazia Rappresentativa (art. 55 Cost.) esercitata dai cittadini eletti; e la Democrazia Diretta (artt. 50, 56, 58, 71, 75, 102 e 138) esercitata dai cittadini NON eletti.
Senza entrambe queste due forme non ci sarà mai nessuna Democrazia ma soltanto una Oligarchia.
Tali forme comprendono la Democrazia Rappresentativa (art. 55 Cost.) esercitata dai cittadini eletti; e la Democrazia Diretta (artt. 50, 56, 58, 71, 75, 102 e 138) esercitata dai cittadini NON eletti.
Senza entrambe queste due forme non ci sarà mai nessuna Democrazia ma soltanto una Oligarchia.
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