La Costituzione è Legge fondamentale dello Stato italiano (art. XVIII disp. trans. e finali)

La Democrazia è Sovranità che appartiene al Popolo (art. 1 Cost.)... che la esercita nelle forme stabilite dalla stessa.

Tali forme comprendono la Democrazia Rappresentativa (art. 55 Cost.) esercitata dai cittadini eletti; e la Democrazia Diretta (artt. 50, 56, 58, 71, 75, 102 e 138) esercitata dai cittadini NON eletti.

Senza entrambe queste due forme non ci sarà mai nessuna Democrazia ma soltanto una Oligarchia.

24 gen 2010

Disegno Di Legge S. 1428 - Più Democrazia Diretta

Questo DDL, proposto dal Senatore Oskar Peterlini, è in corso di esame alla Commissione Affari Costituzionali del Senato
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Capo I

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 70,
71, 73, 74, 75 DELLA COSTITUZIONE
E INTRODUZIONE DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Art. 1.

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere nonché dai cittadini aventi diritto al voto ogni volta che una parte del popolo sovrano ne faccia richiesta.».

Art. 2.

1. L’articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, ad un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Hanno diritto di esercitare l’iniziativa delle leggi e di partecipare alla votazione popolare tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La legge determina le modalità di attuazione dell’iniziativa popolare e del diritto alla votazione referendaria deliberativa.».

Art. 3.

1. L’articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 73. - Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di legge di iniziativa popolare, da parte di un numero minimo di elettori da stabilire con legge dello Stato, di un progetto redatto in articoli. La durata massima utile per la raccolta delle firme richieste per l’iniziativa popolare viene stabilita dalla legge dello Stato. La proposta di legge di iniziativa popolare, che deve essere formulata secondo il principio dell’unità della materia, viene presentata ad una Camera e segue l’iter legislativo previsto dall’articolo 72.

Qualora una proposta di legge ad iniziativa popolare, di cui al primo comma, non venga tradotta in legge dal Parlamento entro un congruo periodo di tempo, da stabilire con legge, la proposta è sottoposta alla votazione popolare deliberativa, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, che decide con sentenza in seguito al deposito da parte del comitato promotore di un numero di firme di elettori non inferiore a cinquantamila. Qualora il Parlamento modifichi la proposta di legge di iniziativa popolare o approvi un proprio disegno di legge in materia, il comitato promotore dell’iniziativa popolare, composto da un numero minimo di elettori da stabilire con legge dello Stato, decide a maggioranza se ritirare il disegno di legge ad iniziativa popolare o far valere il diritto alla votazione popolare deliberativa. In questo ultimo caso ambedue le proposte vengono sottoposte a votazione referendaria. In questo caso le domande da sottoporre all’elettore sono tre: se preferisce la proposta popolare al diritto vigente; se preferisce la controproposta del Parlamento al diritto vigente; quale proposta deve entrare in vigore se gli elettori preferiscono entrambe le proposte al diritto vigente.
Una proposta è approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi sia nella maggioranza delle regioni sia sull’intero territorio nazionale. Se viene approvata sia la proposta popolare sia la controproposta parlamentare decide il risultato della terza domanda. La legge determina altresì le modalità relative ai criteri di ammissione dei referendum propositivi effettuata a cura della Corte costituzionale su richiesta del comitato promotore in data precedente alla raccolta delle adesioni».

Art. 4.

1. L’articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - È sospesa l’entrata in vigore di una legge o di un atto avente valore di legge per sottoporlo a referendum confermativo, quando lo richiedono entro dieci giorni dall’avvenuta approvazione un comitato, composto da un numero minimo di elettori da stabilire con legge dello Stato, o un consiglio regionale. È indetto il referendum confermativo quando, di seguito, entro tre mesi dall’avvenuta approvazione in sede parlamentare o governativa della legge o dell’atto avente valore di legge tale richiesta è sostenuta da un numero minimo di cittadini aventi diritto al voto, da stabilire con legge dello Stato, o da cinque consigli regionali.

Non è ammesso il referendum confermativo per le leggi di bilancio.
Hanno diritto di partecipare al referendum confermativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum confermativo entra in vigore se la richiesta di referendum confermativo non viene sostenuta dal numero minimo di cittadini stabilito con legge dello Stato o quando una maggioranza dei voti validamente espressi si esprime a favore.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum confermativo.».

Art. 5.

1. L’articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione parlamentare o popolare.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da esso stabilito e si può chiedere l’indizione di un referendum abrogativo soltanto dal momento che la legge è entrata in vigore. Se si arriva al referendum popolare con esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata e non può più essere riapprovata entro la medesima legislatura.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso».

Capo II

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE E INTRODUZIONE DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA COSTITUZIONALE

Art. 6.

1. L’articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate con il sessanta per cento dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi sono poi sottoposte a referendum confermativo popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.
I princìpi fondamentali della Costituzione, i diritti umani sanciti dalle fonti internazionali, le libertà e i diritti dei cittadini fissati nella prima parte della Costituzione non possono essere ridotti o disconosciuti, così come non possono esserne indebolite le garanzie di tutela disposte nella seconda parte. Le leggi di revisione della Costituzione sono formulate tenendo conto del principio dell’unità della materia.
La Corte costituzionale si pronuncia sulla conformità della revisione a tali imperativi entro novanta giorni dalla prima approvazione in entrambe le Camere.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi di revisione della Costituzione mediante la proposta da parte di un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, di un progetto redatto in articoli come è previsto dall’articolo 73.
La durata massima utile per la raccolta delle firme richieste per l’iniziativa legislativa costituzionale popolare è stabilita con legge dello Stato. Entro novanta giorni dalla presentazione della proposta di legge alla Camera, la Corte costituzionale si pronuncia sull’ammissibilità della proposta; successivamente un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, può richiedere che la proposta di legge sia sottoposta a referendum popolare.
Qualora una proposta di legge costituzionale ad iniziativa popolare non venga tradotta in legge entro un congruo periodo di tempo, da stabilire con legge dello Stato, la proposta è sottoposta al referendum popolare.
Il Parlamento può presentare una controproposta in materia, che deve essere approvata secondo l’iter di cui al primo comma. In questo caso entrambe le proposte dichiarate ammissibili da parte della Corte costituzionale, sono sottoposte alla votazione referendaria.
Nel caso di cui all’ottavo comma, le domande per l’elettore sono tre: se preferisce la proposta popolare al diritto vigente; se preferisce la controproposta del Parlamento al diritto vigente; quale proposta deve entrare in vigore se gli elettori preferiscono entrambe le proposte al diritto vigente.
Una proposta è approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi sia nella maggioranza delle regioni sia sull’intero territorio nazionale. Se viene approvata sia la proposta popolare che sia controproposta parlamentare decide il risultato della terza domanda. La legge determina le modalità di attuazione dell’iniziativa legislativa costituzionale popolare e del referendum confermativo popolare».

4 commenti:

  1. L'iniziativa popolare di legge esiste già (art. 71 Cost.)... così è perfezionata e migliorata :-)

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  2. Il Popolo deve sostenere queste iniziative ma il proponente, col suo partito, deve/devono anche divulgare e chiedere il sostegno del Popolo. Altrimenti il popolo non sa nulla e tutto si traduce in nulla!!

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  3. Questo ovviamente, vale anche in ambito locale, in armonia con i principi costituzionali di cui agli artt. 114 e seguenti della Costituziione, già applicati con Legge (L.265/99 e Dlgs 267/00). Gli amministratori locali eletti che sono favorevoli devono coinvolgere ed informare la cittadinanza locale... e questa deve esprimere la propria volontà.

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  4. http://nrgaravelli.altervista.org/Democrazia_Diretta.html

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