La Costituzione è Legge fondamentale dello Stato italiano (art. XVIII disp. trans. e finali)

La Democrazia è Sovranità che appartiene al Popolo (art. 1 Cost.)... che la esercita nelle forme stabilite dalla stessa.

Tali forme comprendono la Democrazia Rappresentativa (art. 55 Cost.) esercitata dai cittadini eletti; e la Democrazia Diretta (artt. 50, 56, 58, 71, 75, 102 e 138) esercitata dai cittadini NON eletti.

Senza entrambe queste due forme non ci sarà mai nessuna Democrazia ma soltanto una Oligarchia.

24 gen 2010

Disegno Di Legge: S. 1625 (Senato) - Abbattimento del quorum dai referendum abrogativi (art. 75 Cost.)

la sen. Donatella Poretti (PD-Radicali) ha depositato il 22 giugno 2009 in senato un disegno di legge per togliere il quorum dai referendum nazionali.

Riporto qui sotto subito la proposta assai semplice e poi sotto ancora tutta l’argomentazione da lei fatta al senato.

Sembra forse poco, ma ricordo che “parlare di cambiamento è il primo passo per ottenere il cambiamento”.

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Disegno di legge costituzionale

Art. 1
1. L’articolo 75, quarto comma della Costituzione è sostituito dal seguente:
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Onorevoli Senatori,
Il presente disegno di legge e’ stato presentato grazie alla collaborazione dell’Aduc (associazione per i diritti degli utenti e consumatori).
La Costituzione italiana all’art. 75 ha previsto il referendum abrogativo di leggi ed atti aventi forza di legge, uno strumento di intervento diretto dei cittadini sulla compagine normativa, che consente agli elettori da un lato di manifestare il proprio volere e dall’altro di controllare e correggere l’operato del legislatore.Ma questo strumento, nato con i migliori intenti ma reso inutilizzabile fino al 1970, negli anni ha subito una pesante opera di depotenziamento, e ciò ad opera di scelte politiche e legislative tanto zelanti quanto antidemocratiche.
In primo luogo
ha inciso fortemente la procedura dettata dal legislatore per l’attuazione del referendum.
Il parere della Corte costituzionale previsto dall’art. 33 legge n. 352 del 1970, relativo all’ammissibilità dei quesiti referendari, costituisce il presupposto essenziale per la tenuta della consultazione popolare. Questo, tuttavia, interviene solo a seguito della raccolta delle 500.000 firme ed il controllo della Corte di Cassazione.
Questa tempistica gia’ di per se’ evidenzia il tentativo del legislatore di dissuadere i cittadini dall’utilizzo dello strumento. Per quale ragione, infatti, il vaglio sull’ammissibilità deve essere rilasciato dopo l’enorme lavoro di raccolta delle firme e non prima di esso?
Un secondo ostacolo è il raggio di azione del giudizio di ammissibilità operato dalla Corte costituzionale.
Negli anni i limiti di ammissibilità dei quesiti referendari posti dalla Corte costituzionale si sono sempre più ampliati. Dalla verifica del rispetto del quesito del disposto di cui all’art. 75 comma 2 Cost., criterio prescritto dalla stessa carta costituzionale, la Consulta è giunta a formulare valutazioni sulla forma, la chiarezza e la semplicità dei quesiti, l’univocità o ambiguità degli stessi, l’idoneità o meno dei quesiti a raggiungere lo scopo, la necessità o meno dell’esistenza di una legge, respingendone molti e vanificando milioni di firme raccolte.
In terzo luogo, il Parlamento ha più volte ha disatteso i risultati referendari tornando a legiferare su temi già abrogati e in direzione opposta a quella espressa dalla maggioranza degli elettori.
Come esempio, valga per tutti l’abrogazione del ministero dell’Agricoltura che subito dopo e’ stato reintrodotto come ministero delle Politiche Agricole, o il finanziamento pubblico ai partiti. Scelte che hanno determinato da un lato la percezione dei cittadini di esser impotenti di fronte al Parlamento, dall’altro e di riflesso, una crescente sfiducia degli stessi nello strumento referendario.
Il quarto elemento che ha provocato la situazione di “stallo” attuale, per cui ormai da più di dieci anni il quorum non viene raggiunto (se si escludono le materie per cui non è previsto alcun quorum), sono le campagne astensioniste messe in atto dai partiti, che hanno avuto come primo effetto l’ulteriore allontanamento dei cittadini dalla partecipazione alla vita politica. Se alla fisiologica partecipazione parziale della cittadinanza chiamata a votare il referendum, infatti, si somma l’invito dei partiti all’astensione, è facile ottenere come risultato l’annullamento del referendum per mancato raggiungimento del quorum, attualmente fissato nella maggioranza degli aventi diritto.
Questo, infatti, è quanto accaduto:
- nel 1990 con i 3 referendum sulla caccia, l’accesso dei cacciatori ai fondi provati e sull’uso dei pesticidi;
- nel 1997 con i 7 referendum sull’abolizione del potere del Ministro del Tesoro nelle aziende privatizzate, l’abolizione dei limiti per essere ammessi al servizio civile, di nuovo l’abolizione della possibilità per i cacciatori di entrare nei fondi altrui, l’abolizione del sistema di progressione delle carriere dei magistrati, l’abolizione dell’Ordine dei giornalisti, l’abolizione della possibilità di incarichi extragiudiziali per i magistrati, la soppressione del Ministero per le politiche agricole;
- nel 1999 sull’abolizione della quota proporzionale nell’elezione della Camera dei Deputati;
- nel 2000 con i 7 referendum relativi all’eliminazione del rimborso delle spese elettorali e referendarie, di nuovo l’abolizione della quota proporzionale nell’elezione della Camera, l’abolizione del voto di lista nell’elezione del Consiglio Superiore della Magistratura, separazione delle carriere tra magistratura inquirente e quella giudicante, di nuovo abolizione sugli incarichi extragiudiziali dei magistrati, abrogazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, abrogazione della possibilità di trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali;
- nel 2003 i 2 referendum sulla reintegrazione dei lavoratori e sulla servitù coattiva delle condutture elettriche;
- nel 2005 i 4 referendum sulla procreazione assistita;
- nel 2009 i 3 referendum elettorali.
Molto spesso è stato detto, più dai politici che dai cittadini, che al giorno d’oggi il referendum è uno strumento obsoleto, o di cui si è abusato, o comunque non adatto a decidere questioni, come quelle cosiddette “di coscienza”, che dovrebbero essere affrontate e risolte dall’organo legislativo per eccellenza, il Parlamento.
Ebbene, se il legislatore avesse inteso porre dei limiti alla consultazione popolare, avrebbe aggiunto tutta una serie di materie a quelle già indicate all’art. 75 comma 2 della Costituzione, per le quali il referendum non è ammesso, vale a dire le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
L’intento del legislatore, inutile dirlo, era quello di lasciare il più ampio spazio ai cittadini italiani affinchè esprimessero il loro parere sulle questioni di importanza diffusa. La propaganda all’astensione invece, contrariamente all’indicazione di un chiaro “sì” o di un chiaro “no”, va nella direzione contraria a quella auspicata dal legislatore. In via diretta non incide altro che sul numero dei voti contrari al quesito, sommandosi ad essi. Indirettamente, invece, è proprio l’invito all’astensione che sminuisce l’importanza della chiamata alle urne, contribuendo a convincere i dubbiosi non sul quesito in se’ ma sullo strumento, nonostante che per volere della Costituente rappresenta una precisa e preziosa modalità di esercizio della sovranità popolare.
Viene da pensare che, vista la frequenza degli inviti all’astensione, la classe politica abbia timore delle decisioni dei cittadini, e per questo disincentivi le occasioni di confronto democratico decisionale, dando continue dimostrazioni di un modo di pensare e di agire deresponsabilizzante.
Riteniamo, invece, vi sia la necessità di ristabilire e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Questo è il fine del disegno di legge.
Abbiamo molti esempi in Stati moderni e democratici come la Svizzera e la California, nei quali la disciplina del referendum è costruita in modo da rispettare le decisioni dei cittadini, non ostacolando la loro libera espressione con l’introduzione di quorum e norme censorie ed invalidanti. Basta pensare che senza il vincolo del quorum, negli Stati Uniti, dal 1991 al 1998, si sono svolti 259 referendum: 77 nel solo 1994 e addirittura 99 nel 1996; in Svizzera, dal 1971 al 1998, si sono tenute 237 consultazioni referendarie.
Affinchè la consultazione referendaria possa essere libera, informata, e rispettata nei suoi esiti,
molti sono gli interventi che il Parlamento dovrebbe porre in essere. Col disegno di legge costituzionale, proponiamo l’abolizione del quorum previsto nella medesima Costituzione, promuovendo altrettanto disegno di legge -non necessariamente congiunto a questo- per la riforma della legge attuativa nello spirito dei problemi sopra elencati.
Cinquecentomila firme di elettori da raccogliere in tre mesi, o la richiesta di almeno 5 Consigli regionali, nonché la verifica sulla correttezza e completezza delle firme raccolte da parte della Cassazione ed il controllo di ammissibilità operato dalla Corte Costituzionale, crediamo siano più che sufficienti a ritenere non necessario che il voto espresso sia valido solo se alla consultazione abbia partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto.
Riteniamo anche che attraverso questa modifica si possa raggiungere l’obbiettivo di restituire ai cittadini il compito di vigilare sul lavoro delle istituzioni, ed in alcuni casi di correggerne gli effetti eliminando leggi talvolta inutili e dannose. L’unico limite dovrà essere il rispetto del principio maggioritario, e non altri. Chi vede nella sua sopravvivenza una barriera utile e necessaria contro la proposizione di quesiti inutili, che non coinvolgono sufficientemente i cittadini, o che non rispondono alle reali urgenze del Paese, dimostra di avere poca fiducia nello strumento referendario, malgrado proprio questo rappresenti la massima espressione della sovranità popolare.

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Disegno di legge costituzionale

Art. 1
1. L’articolo 75, quarto comma della Costituzione è sostituito dal seguente:
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Barbara Masi - Merano - 24 gennaio 2010

3 commenti:

  1. Questo DDL (Disegno Di Legge) è in corso di esame presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato.

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  2. Colgo l'occasione per esprimere la mia opinione in merito... fra l'altro già espressa in altre occasioni.
    Coerentemente al mio pensiero su ciò che avviene fra le mura di Palazzo, ovvero che fintanto che i rappresentanti eletti discutono lì dentro poco cambia, sono convinto che quando si parla di progetti che vogliono affermare la sovranità popolare (più potere al popolo e meno potere ai rappresentanti eletti), un solo parlamentare, compresi tutti gli altri membri del proprio partito in parlamento, troveranno sempre la maggioranza di voti contrari, da parte dei restanti parlamentari. I disegni di legge quindi non diventeranno mai legge... e finiranno col diventare solo carta inchiostrata che ben presto ammuffirà nei cassetti di Monteciotorio o Palazzo Madama. Quindi sarebbe opportuno che il parlamentare proponente, nella fattispecie la Porretti, si spenda, assieme al suo partito, affinché la notizia (ovvero la sua proposta di legge) venga divulgata alla cittadinanza attraverso i mezzi di informazione od ogni altro mezzo. Forse, così, il partito di minoranza che ha fatto la proposta potrà avere il sostegno della cittadinanza/popolo per spingere tale proposta. Solo così, a mio avviso, anche un partito di minoranza potrebbe avere maggior peso in ambito legislativo, perché con la collaborazione ed espressione del popolo SOVRANO, si porrebbe tutta la classe rappresentativa nelle stesse condizioni di dover rispondere al popolo SOVRANO delle decisioni prese... proprio perché chi chiede detti interventi non sarà solo un granello di sabbia, benché eletto, ma il popolo SOVRANO stesso. Questo per me deve essere il ruolo di chi è eletto a rappresentare il popolo SOVRANO, mentre invece il ruolo del popolo deve essere quello di recepire tutto ciò che è a suo vantaggio e pretenderlo insistentemente... dimostrare cioè di voler essere sovrano e di saper/voler prendere delle decisioni. Solo con una collaborazione fra eletti (Democrazia rappresentativa) e cittadini al di fuori delle rappresentanze elette (Democrazia Diretta) si avrà più Democrazia! Ma fintanto che il rappresentante non informa/coinvolge il popolo e fintanto che il popolo non si esprime... accettando passivamente o non interessandosi minimamente di ciò che discutono gli eletti fra le mura di Palazzo... daremo sempre di più il nostro Paese in mano a pochi eletti, che faranno solo i loro interessi e gli interessi di lobbies.

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  3. Questo ovviamente, vale anche in ambito locale, in armonia con i principi costituzionali di cui agli artt. 114 e seguenti della Costituziione, già applicati con Legge (L.265/99 e Dlgs 267/00). Gli amministratori locali eletti che sono favorevoli devono coinvolgere ed informare la cittadinanza locale... e questa deve esprimere la propria volontà.

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