La Costituzione è Legge fondamentale dello Stato italiano (art. XVIII disp. trans. e finali)

La Democrazia è Sovranità che appartiene al Popolo (art. 1 Cost.)... che la esercita nelle forme stabilite dalla stessa.

Tali forme comprendono la Democrazia Rappresentativa (art. 55 Cost.) esercitata dai cittadini eletti; e la Democrazia Diretta (artt. 50, 56, 58, 71, 75, 102 e 138) esercitata dai cittadini NON eletti.

Senza entrambe queste due forme non ci sarà mai nessuna Democrazia ma soltanto una Oligarchia.

30 mag 2011

E' un'indecenza - Una sinistra che fa solo propagande politiche - Referendum sul legittimo impedimento

Propagande per lotte di potere e NULLA PIU'... è un'indecenza e una vergogna.

Nella bacheca di un evento riguardante i Referendum del 12 e 13 giugno 2011, evento a cui sono stato nominato amministratore dal creatore di tale evento, ho notato un commento interessante di una utente Facebook da cui estrapolo la parte interessata che riporto testualmente:

"...non votero' tutti si alla cieca...ad esempio per il legittimo impedimento il voto e' inutile perche' avra' la sua naturale scadenza a settembre..."

Indagando a fondo occorre rilevare:

QUESITO REFERENDARIO: (uno dei 4 che si voteranno il 12 - 13 giugno 2011)
""Volete voi che siano abrogati l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonché l’articolo 2 della legge 7 aprile 2010 numero 51 recante “disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza? "

LA LEGGE  DI  CUI  AL QUESITO recita:

LEGGE 7 aprile 2010, n. 51 Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. (10G0076) (GU n. 81 del 8-4-2010 )   note:   Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2010

Art. 1
1. Per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o piu' delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attivita' preparatorie e consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alle funzioni di Governo. 2. Per i Ministri l'esercizio delle attivita' previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alle funzioni di Governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati.
3. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza. 4. Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento e' continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non puo' essere superiore a sei mesi.
5. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dell'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonche' della disciplina attuativa delle modalita' di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 aprile 2010

Dalle parole da me evidenziate col grassetto si evince che il periodo di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in questione (9 aprile 2010) scadrà il 9 ottobre 2011.

Si è quindi proposto un Referendum abrogativo popolare (che personalmente definisco Plebiscito poiché promosso da una forza partitica e da rappresentanti eletti) a tre mesi dal termine di validità della Legge di cui se ne chiede l'abrogazione.

Cosa dobbiamo fare con questa classe politica di destra e di sinistra? Come siamo rappresentati? Come siamo informati?



Inoltre:
Il legittimo impedimento sarà usato da tutti, se dovesse rimanere in vigore, come anche la prescrizione breve e la legge elettorale "porcellum" sono state usate da TUTTE le forze politiche. La sinistra che ora sbraita contro il legittimo impedimento, benché al governo per ben due volte dall'introduzione della tanto criticata legge sulla prescrizione breve (poi abbreviata ulteriormente) non si è sognata lontanamente di modificarla, come non si è sognata di modificare l'attuale legge elettorale o sottoporla al giudizio della Corte costituzionale (come ha fatto col lodo Schifani e poi col lodo Alfano). Questo significa che anche il legittimo impedimento sembra far parte di un disegno trasversale fatto di inciuci per ingannare parte dell'elettorato. Se dovesse rimanere in vigore sarà a vantaggio di qualsiasi Presidente del Consiglio avvenire e di qualsiasi Ministro avvenire, ovvero anche ai membri di governo formato dall'attuale coalizione all'opposizione nel caso vincesse le prossime elezioni politiche. E' una legge che farà comodo a tutti e che per questo rimarrà come sono rimaste tante altre leggi criticate dall'attuale finta opposizione (due le ho citate prima).

P.S.
Personalmente voterò ugualmente il referendum in questione perché ci saranno altri quesiti da votare... ma ritengo ridicolo ed inaccettabile strumentalizzare uno strumento che alcuni politici ritengono di Democrazia Diretta (quando gli fa comodo) per mere lotte di potere. E' uno SCHIFO TOTALE !

30 maggio 2011
Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO) - CCDD Comitato Cittadino Democrazia Diretta

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