La Costituzione è Legge fondamentale dello Stato italiano (art. XVIII disp. trans. e finali)

La Democrazia è Sovranità che appartiene al Popolo (art. 1 Cost.)... che la esercita nelle forme stabilite dalla stessa.

Tali forme comprendono la Democrazia Rappresentativa (art. 55 Cost.) esercitata dai cittadini eletti; e la Democrazia Diretta (artt. 50, 56, 58, 71, 75, 102 e 138) esercitata dai cittadini NON eletti.

Senza entrambe queste due forme non ci sarà mai nessuna Democrazia ma soltanto una Oligarchia.

25 feb 2010

Democrazia Diretta per limitare le pressioni mafiose sulle amministrazioni locali

Molte amministrazioni locali sono soggette a pressioni mafiose. Un modo per limitare la corruzione (e quindi anche per proteggere le amministrazioni dalle pressioni mafiose) è quello di evitare che il potere sia concentrato in poche persone, per far ciò gli strumenti di Democrazia Diretta aiutano.

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L’art. 1 della legge fondamentale della Repubblica italiana afferma che: “La sovranità appartiene al POPOLO, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”

Fra le forme e i limiti della Costituzione sono previsti l’espressione del Parlamento - art. 55 (Democrazia Rappresentativa - DR) e l’espressione del popolo al di fuori delle rappresentanze elette - artt. 50, 56, 58, 71, 75 e 138 Cost. (Democrazia Diretta - DD).

La Democrazia si ha solo dall’insieme di queste due forme (DR e DD). Non può esistere nessuna Democrazia senza l’intervento e l’ultima parola del popolo in quanto esso è SOVRANO, ed ha quindi il diritto/potere di scegliere quando delegare le decisioni alle rappresentanze elette e quando invece decidere da sé (non avrebbero senso altrimenti i citati artt. 50, 56, 58, 71, 75 e 138 della Costituzione).

La sola DR è una falsa democrazia perché la sovranità appartiene a pochi (ovvero alla Oligarchia dei partiti politici).

Il Parlamento, che ha il potere legislativo, è un ORGANO DELLO STATO e ha l'obbligo di rispettare e attuare la Costituzione italiana, che infatti recita all’Art. XVIII delle disposizioni transitorie e finali: “La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli ORGANI DELLO STATO”.


Esiste forse un Sovrano sottomesso al suo scudiero?


I Comuni hanno l'obbligo di inserire negli Statuti e nei Regolamenti forme e strumenti di partecipazione popolare, anche referendari (quindi di Democrazia Diretta), spesso disattesi dalla stragrande maggioranza dei Comuni. (Legge 265/99 e Dlgs 267/00).


I cittadini DEVONO esprimersi, partecipare alla vita politica e pretendere che i rappresentanti eletti rispettino ed applichino per primi la Legge, specialmente se questa, in armonia con i suesposti principi Costituzionali che riguardano la Democrazia Diretta, è volta a dare più potere al popolo/cittadinanza piuttosto che ai rappresentanti eletti (esponenti dei partiti politici).

I cittadini che partecipano alla vita politica oltre a dimostrare di volere essere realmente sovrani tolgono ogni alibi ai rappresentanti eletti di dichiarare: “Noi decidiamo perché Voi cittadini, seppur sovrani, non volete decidere nulla”.

In Armonia quindi con gli artt. 114 e seguenti della Costituzione (Regioni, Province e Comuni), gli enti locali devono rendere partecipi i cittadini prima di ogni delibera.

Democrazia è anche trasparenza e controllo da parte dei cittadini sulla pubblica amministrazione.

Con il controllo dei cittadini sulle attività e le probabili delibere delle amministrazioni locali e l'espressione della volontà cittadina effettuata attraverso gli strumenti di Democrazia Diretta stabiliti dalla Costituzione e dalla legge... gli amministratori saranno anche protetti da pressioni mafiose o della criminalità organizzata poiché a decidere non saranno soltanto i pochi eletti ma i cittadini.

Chi ricatteranno o minacceranno tutta una cittadinanza?



Articolo 8 Dlgs 267/2000
Partecipazione popolare.

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono(1) organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono(2) essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge(3) 7 agosto 1990, n. 241
3. Nello statuto devono(2) essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono(2) essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali.



(1) Il verbo usato non indica facoltà ma obbligo.
(2) Il verbo usato non indica facoltà ma obbligo.
(3) Legge sulla trasparenza fra Ente pubblico e cittadino.

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