La Costituzione è Legge fondamentale dello Stato italiano (art. XVIII disp. trans. e finali)

La Democrazia è Sovranità che appartiene al Popolo (art. 1 Cost.)... che la esercita nelle forme stabilite dalla stessa.

Tali forme comprendono la Democrazia Rappresentativa (art. 55 Cost.) esercitata dai cittadini eletti; e la Democrazia Diretta (artt. 50, 56, 58, 71, 75, 102 e 138) esercitata dai cittadini NON eletti.

Senza entrambe queste due forme non ci sarà mai nessuna Democrazia ma soltanto una Oligarchia.

13 feb 2011

Sempre a proposito dell'attuale legge elettorale

Per ribadire il concetto più volte dichiarato che in questa pagina non sono per nulla gradite propagande a favore di coalizioni e/o partiti e contro coalizioni e/o partiti, perché chi rivendica la sovranità popolare riconosce che in 63 anni di Repubblica NESSUNO l'ha mai riconosciuta e perseguita;

e per dichiarare che il continuo incolpare chi ha proposto e votato una simile legge equivale a sostenere lotte di potere dello schieramento che ADESSO, ed a parole, si dichiara contrario a detta legge (L.270/05 denominata volgarmente "Porcellum),

osservo:

L'attuale legge elettorale, con cui è andata al potere la coalizione che ora è all'opposizione e che non ha pensato di abrogare nemmeno quando era al potere, è palesemente illegittima (anti-costituzionale), da sottoporre quindi alla Corte Costituzionale (art. 134 Cost.)

L'art. 56 comma 1 della Costituzione italiana recita:
"La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto."

L'art. 58 comma 1 della Costituzione italiana recita:
"I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età."

Il contesto di cui al comma 1 dell'art. 58 rende ancor più chiaro il concetto non esplicitato all'art. 56, ovvero che i deputati ed i senatori sono eletti  (non nominati e nemmeno scelti) dai cittadini, uomini e donne (non dai partiti e/o coalizioni di partiti, o da chi non si sa esattamente all'interno di essi/e) DIRETTAMENTE (cioè alle elezioni attraverso la scheda elettorale) e non indirettamente, attraverso appunto i partiti o coalizioni di partiti.

E' chiaro il concetto o non ancora? Se il concetto è chiaro osservo:
  1. Abbiamo dei rappresentanti "eletti"? Costoro hanno dei compiti? Rientra fra i loro compiti quello di contrastare con ogni mezzo legittimo e previsto, in quanto "opposizione",  le leggi più brutte e contrarie a quel poco di democratico che c'è in Italia? L'attuale legge elettorale rientra fra le leggi contrarie a quel poco di democratico che c'è in Italia?
Se siete d'accordo credo che sia principalmente compito di qualsiai politico presentare, con opportuna e motivata istanza, questione di illegittimità costituzionale ad un QUALSIASI giudice di qualsiasi organo giudiziario affinché quest'ultimo la sottoponga alla Corte Costituzionale... anche per capire come giudica/funziona la Corte stessa.

2. Abbiamo dei giudici che si ritengono non corrotti e non corruttibili? Possono al di fuori delle loro sedi istituzionali, essendo normali cittadini e neutrali - non fecenti parte del sistema politico, rivolgersi ad altro giudice per presentare una querela? Se un giudice viene derubato a chi presenta una querela? A se stesso? O si può rivolgere ad altro giudice e comunque al Tribunale?

Se siete d'accordo che un qualsiasi giudice possa rivolgersi spontaneamente ad altro giudice, quindi, potrebbe egli fare quanto descritto al punto 1. Infatti un giudice può avviare D'UFFICIO un procedimento di illegittimità costituzionale di una legge o di un articolo di legge alla Corte Costituzionale.

La prassi a grandi linee è quella descritta al sottoscritto da incaricato della Corte Costituzionale stessa in risposta ad una mia e-mail : https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B3VJtb29p-kaMTYyYTk1ZjAtNDQ2ZS00YzU3LWFmY2MtMzMwYzZlMmM5ZDBl&hl=it

e quanto possa fare un giudice D'UFFICIO è infatti quanto ha già fatto un giudice (quando era Giudice) riguardo al processo indiziario (comma 2 art. 192 c.p.p.)
:https://picasaweb.google.com/brunoaprile.aprile/Consulta#5573148584209777602


3. In alternativa, nel caso fosse ritenuta legittima dalla Consulta, visto che spesso le opposizioni gridano o ricorrono al Referendum popolare, qualche partito potrebbe proporlo per toglierla di mezzo (se nessuno ci ha pensato significa che sta bene a tutti una simile legge - infatti, come già osservato, è stata utilizzata anche dall'attuale opposizione per governare nella scorsa legislatura).

Con questo spero di avere ridicolizzato a sufficienza i buffoni che citano la legge elettorale attuale come pretesto per salire al potere (compresi i loro sudditi che sostengono queste propagande/lotte di potere).

A chi, fra i cittadini, continua a sostenere tali lotte di potere, a lamentare la violazione della Costituzione, della Democrazia e delle regole consiglio di mettersi davanti ad uno specchio, guardarsi attentamente negli occhi e con la mano destra chiusa a pugno battersi la sinistra del petto recitando almeno tre volte "mea culpa".


Note:

L. 11 marzo 1953, n. 87
Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
(G.U. 14 marzo 1953, n. 62).

Comma 3 art. 23:
La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall’autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.


13 febbraio 2011
Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO) - CCDD Comitato Cittadino Democrazia Diretta

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