Liberatevi dalla catene con cui alcuni politici vi hanno saldamento imprigionato. Usate il cervello. Sforzatevi di studiare un pochino la Costituzione italiana come era in origine e come è stata modificata.
Fra le modifiche apportate nel corso del tempo ci sono state quelle apportate con Legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".
Le modifiche apportate al titolo V della Costituzione sono assolutamente legittime perché in armonia con ciò che stabiliva il testo originale del 1948 ma non solo, tenuto conto dell'andamento nazionale nel corso degli anni era necessario, a mio avviso, apportare tali modifiche per impedire che il Governo centrale o il Parlamento potenziassero la Casta, già potente, affinché questa, senza cognizione di causa, continuasse a dettare regole su questioni che non poteva conoscere facendo quindi meglio interessi di lobbies e concentrasse un potere assoluto sui suoi membri.
Nessuno meglio dei cittadini e degli amministraztori eletti a livello comunale (ad esempio) può conoscere da vicino ed affrontare i problemi, proporre e trovare soluzioni più adatte nel luogo in cui si vive (ad es. un Comune).
- Voi potreste conoscere e trovare soluzioni per ciò che accade in casa del vostro vicino più di quelli di casa vostra?
- Vi ritenete in diritto di determinare i problemi e le soluzioni relativamente al vostro vicino di casa invece di pensare prima ai vostri?
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Ragioniamo sulla legge costituzionale citata: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01003lc.htm
Se noterete l'articolo 3 della sudetta Legge amplia e chiarifica maggiormente ciò che era previsto nel testo originale dell'art. 117 riguardo alla titolarità legislativa su materie che dovevano essere di competenza dello Stato centrale e quelle di competenza locale. I principi sono gli stessi ma maggiormente dettagliati nel testo di modifica.
Se noterete l'articolo 4 modifica l'art. 118 dando più diritti ai cittadini e pone le basi per una Democrazia Diretta a partire appunto dagli enti comunali, molto più appropriata e facile da instaurare. I cittadini abituati a delegare (con i risultati ottenuti che conosciamo tutti - ovvero che si è creata e fortificata nel tempo una Casta a cui poco interessa il bene della nazione) non sarebbero in grado di esercitare DIRETTAMENTE la sovranità che gli appartiene se non per piccoli passi.
L'art. 118 come modificato dalla legge in questione infatti recita all'ultimo comma:
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'".
Da notare che il principio di SUSSIDIARIETA' è rimasto, quindi il pericolo che molti (non si capisce a che scopo) paventano riguardo all'Unità d'Italia è falso allarmismo ed è tendenzioso (serve a mentenere invariato uno Status Quo che ha prodotto solo danni ed ha favorito alcuni).
L'art. 7 ha modificato ulteriormente l'art. 123 Cost. che in origine NON prevedeva referendum locali, referendum introdotti già dall’art. 3 della precedente Legge Costituzionale del 22 novembre 1999, n.1.
Ogni altra modifica apportata al testo originale riporta in maniera esplicita che tutto deve essere fatto nel rispetto della Costituzione e, quindi, tutto ciò che non dovesse rispecchiare i principi fondamentali di cui ai primi 12 articoli della Costituzione è impugnabile davanti alla Corte Costituzionale (art. 134 Cost.).
Queste critiche alle modifiche costituzionali apportate finora ad opera di alcuni personaggi famosi e di rilievo nel mondo politico/istituzionale italiano si scontrano con la Costituzione originale del 1948 perché l'Autonomia degli enti locali era un obiettivo che nel corso del tempo si doveva raggiungere in quanto previsto fin da allora.
Il potere doveva gradualmente passare dallo Stato agli Enti locali su certe questioni e il potenziamento della Democrazia Diretta (iniziativa dei cittadeini elettori) è in perfetta armonia col concetto più ampio di "Democrazia" come espresso all'art. 1 della Costituzione dove dice che "la sovranità appartiene al popolo".
L'art. IX delle disposizioni transitorie e finale della Costituzione italiana recita testualmente:
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
Lart. 5 della Costituzione (N.B. fra i primi 12 articoli che riguardano i PRINCIPI FONDAMENTALI) recita:
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Più chiaro di così si muore!
Vogliamo venircene fuori dallo strapotere di cui la Casta ha abusato per 63 anni? Cominciamo a liberarci delle catene che uomini di potere, pur simpatici e onesti che siano, ci hanno addossato perché al di la delle apparenze dobbiamo tenere conto che SONO SEMPRE PERSONE CHE FANNO PARTE DEL SISTEMA E CHE DAL SISTEMA TRAGGONO VANTAGGI.
Senza queste modifiche costituzionali non avrebbe avuto luogo nemmeno l'art. 8 del Dlgs 267/00 che IMPONE agli enti locali di applicare i principi di iniziativa popolare a livello comunale, provinciale e regionale... principi che comunque devono ancora essere applicati nonostante siano trascorsi 10 anni dall'entrata in vigore di tale legge (ma qui dipende credo più dai cittadini e non tanto dagli amministratori che, forse, stanno cercando di capire fino a che punto i cittadini vogliono esercitare in maniera DIRETTA la loro sovranità)
P.S.
Un'altra modifica alla Costituzione INDUBBIAMENTE NECESSARIA ed a vantaggio dei cittadini schiacciati dalla magistratura è stata quella apportata con Legge costituzionale 23 novembre 1999, n° 2. che ha modificato l'art. 111 e riguardante il GIUSTO processo.
Prima era così:
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Ora (dopo la modifica) è così:
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati .
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale (cfr. art. 13), pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
SI FACCIA AVANTI QUALCUNO CHE HA IL CORAGGIO DI CONTESTARE QUALCOSA...
P.P.S.
Nonostante tale modifica del contraddittorio fra le parti molti giudici se ne sbattono altamente i coglioni ma sono sempre lì a prendere elevati stipendi ed a fare quello che vogliono ai danni di chi il contraddottorio lo vuole produrre... e parlo di cittadini che con la politica e soprattutto i partiti non hanno mai avuto nulla a che fare (IO SONO UNO DI QUESTI)
20 febbraio 2011
Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO) - CCDD Comitato Cittadino Democrazia Diretta
https://picasaweb.google.com/brunoaprile.aprile/ModificheCostituzionali#5575721130537682386
http://brunoaprile.ucoz.com/publ/modifiche_costituzionali_ingiustamente_criticate/1-1-0-32
20 febbraio 2011
Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO) - CCDD Comitato Cittadino Democrazia Diretta
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